da Paolo Gros » 11/06/2015, 9:21
dall'UTG di Ancona ai Sindaci
Tuttavia, poiché numerosi enti locali di minore dimensione demografica, tenuto conto delle notevoli restrizioni normative in materia di assunzione di personale, hanno sollevato la problematica relativa alla possibilità di attribuire la responsabilità di un servizio ai dipendenti utilizzati ai sensi del citato comma 557, anche se impiegati per un numero di ore inferiore rispetto a quello previsto dall’art. 4, comma 2 bis del CCNL 14/9/2000, inserito dall’art.11 del CCNL 22/1/2004, concernente le posizioni organizzative a tempo parziale, il Ministero dell’Interno ha ritenuto opportuno acquisire nuovamente il parere del Consiglio di Stato.
L’alto Consesso, con parere della Sez1^ n. 3764 dell’11 dicembre 2013, ha rammentato che, come già evidenziato nel richiamato parere 2141/2005, l’art. 1, comma 557 della legge 311/2004, si configura come normativa speciale, che introduce, nel suo ristretto ambito di applicazione, una deroga al principio di esclusività della prestazione lavorativa del dipendente di una pubblica amministrazione espresso dall’art.53, comma 1 del D.Lgs. n. 165/2001, consentendo l’utilizzazione di personale dipendente a tempo pieno di altre amministrazioni locali.
Tale disciplina deve essere raccordata, come evidenziato nel predetto parere, con quella in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale, contenuta nell’art.4, del CCNL 14/9/2000 dei dipendenti degli enti locali, ed in particolare nel comma 2 bis dello stesso articolo, che prevede espressamente che negli enti privi di dirigenza, le posizioni organizzative possono essere conferite anche al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale di durata non inferiore al 50% del rapporto a tempo pieno.
.....Pertanto, tenuto conto del sopravvenuto quadro legislativo inteso a perseguire la finalità, di primario interesse pubblico, di venire incontro alle difficoltà degli enti di ridotte dimensioni nello svolgimento delle proprie funzioni e nel reperimento di personale con competenze adeguate all’assunzione di responsabilità dei servizi, il Consiglio di Stato ha ritenuto che, assicurato il rispetto dei limiti esterni soprarichiamati e in presenza di un accordo preventivo tra le Amministrazioni per la gestione dei rapporti di lavoro, l’art. 4, comma 2bis, del CCNL 14/9/2000 possa ritenersi compatibile con la normativa di cui al comma 557 dell’art. 1 della legge n. 311 del 2004.
Alla luce di quanto sopra sarà, quindi, possibile procedere al conferimento della responsabilità di un Ufficio o Servizio al dipendente di un’altra amministrazione, utilizzato ai sensi del citato comma 557, anche nel caso in cui l’utilizzazione non raggiunga il limite del 50% dell’orario di lavoro a tempo pieno