Trattamento economico congedo cure invalidi D.Lgs. 119/2011

Trattamento economico congedo cure invalidi D.Lgs. 119/2011

Messaggioda AlbertoBac » 03/10/2023, 10:09

Buongiorno, con riferimento al trattamento economico previsto per il congedo per cure per gli invalidi, l'art. 7 comma 3 del D.Lgs. 119/2011 prevede che "durante il periodo di congedo, non rientrante nel periodo di comporto, il dipendente ha diritto a percepire il trattamento calcolato secondo il regime economico delle assenze per malattia".
Il fatto che la normativa preveda espressamente che tale congedo non rientra nel comporto potrebbe far pensare che lo stesso sia sempre retribuito al 100%, mentre il fatto di richiamare il regime economico delle assenze per malattia farebbe pensare ad una riduzione del trattamento economico del 10% o del 50% in caso di malattia superiore ai 180 o 270 giorni nel triennio precedente. Io propenderei per quest'ultima soluzione, ma ho qualche dubbio.
Nel caso quindi di un dipendente che nel triennio precedente ha effettuato più di 180 giorni di malattia, il congedo per cure va retribuito al 90% o al 100%?
Grazie per l'attenzione.
AlbertoBac
 
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Re: Trattamento economico congedo cure invalidi D.Lgs. 119/2

Messaggioda MICKY » 03/10/2023, 11:07

a mio parere non rientrando nel periodo di comporto non "partecipano" al massimale 9+3+6 mesi quindi sono sempre retribuiti al 100%, ma rimangono soggetti alla Tr.Malattia<10gg da ART.71 DL.112/2008
MICKY
 
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Re: Trattamento economico congedo cure invalidi D.Lgs. 119/2

Messaggioda AlbertoBac » 05/10/2023, 14:39

Vorrei capire se ci sono indicazioni ufficiali in questo senso.
RIPORTO UN ESTRATTO DELL'INTERPELLO DEL MINISTERO DEL LAVORO N. 10 DEL 8/03/2013
...
La disposizione chiarisce, inoltre, che il suddetto congedo non rientra nel periodo di comporto
ed è concesso dal datore di lavoro a seguito di domanda del dipendente interessato accompagnata da
idonea documentazione comprovante la necessità delle cure connesse alla specifica infermità
invalidante.
Al riguardo, l’art. 7 del Decreto di cui sopra ha stabilito che durante la fruizione del congedo
“il dipendente ha diritto a percepire il trattamento calcolato secondo il regime economico delle
assenze per malattia”. Tale ultima previsione costituisce, dunque, una novità rispetto alla disciplina
dettata dalla normativa previgente (cfr. art. 26, L. n. 118/1971; art. 10, D.Lgs.n. 509/1988).
Si ricorda peraltro che, già antecedentemente alla entrata in vigore del D.Lgs.n. 119/2011, la
Corte di Cassazione aveva riconosciuto la sussistenza di un nesso eziologico tra l’assenza del
lavoratore e la presenza di uno stato patologico in atto, quest’ultimo subordinato al relativo
accertamento da parte di un medico della struttura sanitaria pubblica ritenendo, pertanto, che
l’assenza per la fruizione del congedo fosse riconducibile all’ipotesi di malattia ex art. 2110 c.c.,
con conseguente diritto al corrispondente trattamento economico (Cass. civ., sez. lav., n.
3500/1984; Cass. civ., sez. lav., n. 827/1991).
Alla luce delle osservazioni sopra svolte, si ritiene che il recepimento normativo del suddetto
orientamento giurisprudenziale, in virtù del quale l’indennità per congedo per cure va calcolata
secondo il regime economico delle assenze per malattia, afferisce esclusivamente al meccanismo
del computo dell’indennità, la quale comunque continua ad essere sostenuta dal datore di lavoro e
non dall’Istituto previdenziale, in linea con l’interpretazione fornita da questa Amministrazione
sotto la vigenza della precedente disciplina (cfr. risposta ad interpello del 5 dicembre 2006).
....

Grazie per ogni aiuto.
AlbertoBac
 
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