da Ranger » 16/03/2023, 22:35
Il comma 10 prosegue però dicendo chiaramente che: «in caso di mancato superamento della prova o per recesso di una delle parti, il dipendente stesso rientra, a domanda, nell’Area, profilo professionale e differenziale economico di professionalità di provenienza»
La riammissione in servizio ha la caratteristica di essere obbligatoria e non discrezionale; il posto precedentemente ricoperto dal dipendente deve essere considerato vacante, ma non disponibile, per tutto il periodo nel quale è prevista la conservazione.