da Samuele77 » 27/02/2023, 19:21
Dato che non sei un dirigente, sei vincolato a rispettare un orario di lavoro (la disciplina di base la trovi nell'articolo 29 del CCNL 16.11.2022). L'orario di lavoro è un vincolo per te, ma anche per il datore di lavoro (nella persona del tuo responsabile di servizio), il quale non può avvalersi dell'opera dei suoi dipendenti se non durante l'orario di lavoro, ed eventualmente, ma solo nei casi e limiti in cui è ammesso, mediante il lavoro straordinario. Questo dovrebbe essere noto non solo ad un funzionario comunale responsabile di servizio, ma a tutti, anche all'uomo della strada, perché è una circostanza che vale da sempre in tutti i rapporti di lavoro subordinato, sia nel pubblico, sia nel privato. La violazione dei limiti dell'orario di lavoro e/o dei riposi minimi obbligatori (giornalieri, settimanali o annuali) è illecito contrattuale fonte di danno risarcibile (da cui discende la responsabilità erariale per il funzionario che ha con dolo o colpa grave causato l'illecito), ma anche illecito amministrativo fonte di sanzione pecuniaria se e nella misura in cui coincide con la violazione del d.lgs. 66/2003. Quindi, di fronte ad una pretesa illecita, si chiede cortesemente di farla per iscritto, e sulla base della richiesta ci si tutela, anche semplicemente inviando una pec alla direzione provinciale del lavoro.