da CCC » 22/02/2023, 13:08
359. Al primo periodo del comma 1 dell'articolo 34 del testo unico
delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della
maternita' e della paternita', di cui al decreto legislativo 26 marzo
2001, n. 151, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ,
elevata, in alternativa tra i genitori, per la durata massima di un
mese fino al sesto anno di vita del bambino, alla misura dell'80 per
cento della retribuzione ». La disposizione di cui al primo periodo
si applica con riferimento ai lavoratori che terminano il periodo di
congedo di maternita' o, in alternativa, di paternita' di cui
rispettivamente al capo III e al capo IV del testo unico di cui al
decreto legislativo n. 151 del 2001 successivamente al 31 dicembre
2022.