In caso di mobilità volontaria il dipendente non conserva il diritto ad eventuali indennità proprie del comparto di provenienza; il divieto di
reformatio in pejus del trattamento economico è previsto per casi non derivanti dalla volontà del lavoratore (mutamento di mansioni per inidoneità fisica, mobilità obbligatoria ecc.), infatti anche l’art. 28, comma 5, del CCNL del 5.10.2001, che prevede:
“Nell’ipotesi in cui l’importo complessivo del trattamento fisso e continuativo di cui ai commi 3 e 4, in godimento presso l’amministrazione o l’ente di provenienza, sia superiore a quello derivante dal nuovo inquadramento (…) presso l’ente di destinazione, l’eventuale differenza viene conservata a titolo di retribuzione individuale di anzianità” si riferisce ai processi di mobilità obbligatoria, a seguito di trasferimento e di deleghe di funzioni; non è applicabile alla mobilità volontaria.
Ragioneria Generale dello Stato, in risposta ad un
quesito del Comune di Rende: "
si ritiene che debba escludersi l’attribuzione di un assegno ad personam non riassorbibile, pari alla misura dell’indennità di amministrazione in godimento alla data del trasferimento, dando piena applicazione al citato comma 2-quinquies dell’art. 30 del d.lgs. n. 165/2001."
DLGS 165/2001 Art. 30 comma 2-quinquies. Salvo diversa previsione, a seguito dell'iscrizione nel ruolo dell'amministrazione di destinazione, al dipendente trasferito per mobilita' si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi vigenti nel comparto della stessa amministrazione .