Assessore responsabile ... "solo di facciata"?

Assessore responsabile ... "solo di facciata"?

Messaggioda CCC » 11/04/2018, 17:50

L’art. 53 comma 23 della legge 23 dicembre 2000, n.388 a tenore del quale: “gli enti locali con popolazione inferiore a cinquemila abitanti, fatta salva l'ipotesi di cui all'articolo 97, comma 4, lettera d), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche al fine di operare un contenimento della spesa, possono adottare disposizioni regolamentari organizzative, se necessario anche in deroga a quanto disposto all'articolo 3, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e all'articolo 107 del predetto testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, [i]attribuendo ai componenti dell'organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale. Il contenimento della spesa deve essere documentato ogni anno, con apposita deliberazione, in sede di approvazione del bilancio[/i]”.


In un Comune di 4.500 abitanti, la responsabilità dell'ufficio polizia locale è stata attribuita ad un assessore.
In organico:
- Un agente C di 60 anni
- Un agente C di 25 anni
- Un Ufficiale D di 37 anni

L'assessore ha disposto (verbalmente) che l'ufficio sia gestito dall'agente C di 60 anni, in quanto ha parecchi acciacchi e non può andare all'esterno.

Ma il Segretario sostiene che l'assessore è responsabile soltanto "di facciata" in quanto in caso di problemi... la colpa sarebbe tutta dell'operatore di categoria D... in quanto nelle mansioni dei D rientra il coordinamento e controllo.

Come può tutelarsi il dipendente D che è quasi sempre fuori e pertanto non può controllare l'operato in ufficio dell'agente C anziano?

Di fatto l'agente anziano non segue quanto dettogli dall'ufficiale... ma solamente le disposizioni dell'assessore-responsabile...


Grazie
CCC
 
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Re: Assessore responsabile ... "solo di facciata"?

Messaggioda Samuele77 » 11/04/2018, 19:17

Prima di tutto vanno chiarite alcune cose sul significato della norma che hai citato.
1) Il potere di compiere atti di gestione non può essere attribuito ad un assessore (che non è un organo comunale, ma solo uno dei componenti della Giunta), ma unicamente alla Giunta, e solo mediante una norma regolamentare (regolamento degli uffici e dei servizi) e quindi con una norma che attribuisce alla Giunta il potere di compiere atti di gestione in modo stabile e permanente (atti di gestione che avranno quindi la forma di delibere).
2) L’operazione deve essere finalizzata al contenimento della spesa.
3) la norma non è applicabile nel caso di comuni in cui si sia deciso di affidare al segretario comunale delle funzioni di responsabile degli uffici e dei servizi.
Se si soddisfano questi presupposti, la responsabilità del servizio è della Giunta. Punto. Non esistono norme che consentono di "subdelegare" la responsabilità del servizio negli enti senza dirigenza (mentre esiste, negli enti con dirigenza, la possibilità di delega di funzioni dirigenziali).
La responsabilità di un servizio non dipende mai dal solo fatto di essere dipendente assegnato ad un servizio, a prescindere dalla categoria professionale di appartenenza, bensì può solamente essere conseguenza dell'attribuzione espressa di tale responsabilità mediante un provvedimento amministrativo, che ovviamente deve essere scritto, e deve essere adottato da chi ha il potere di adottarlo. Si tratta del decreto sindacale di conferimento della responsabilità del servizio (regolamento nel particolare caso della responsabilità attribuita alla Giunta).
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