da Samuele77 » 09/02/2018, 14:08
Se può essere utile, ricordo che sia il Dipartimento della Funzione Pubblica (nota n. 7259 del 05/02/2014), sia la Ragioneria Generale dello Stato (nota prot. 83583 del 27/10/2014) sia l'Aran (nota n. 7086 del 13/09/2016) ritengono che la decorrenza delle progressioni economiche orizzontali non possa essere anteriore al primo gennaio dell’anno nel quale risulta approvata la graduatoria delle stesse, per cui la decorrenza giuridica ed economica delle relative progressioni non può legittimamente essere retrodatata oltre il primo gennaio del medesimo anno.