progressioni econimiche quale tassazione

progressioni econimiche quale tassazione

Messaggioda faffa » 09/02/2018, 10:07

Con gli stipendi di questo mese dovremo corrispondere gli arretrati, decorrenza 2016, per le progressioni economiche orizzontali a seguito di applicazione di accordo integrativo aziendale.
Quale dovrà essere la corretta tassazione degli arretrati? Dovranno essere a tassazione separata?
grazie
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Re: progressioni econimiche quale tassazione

Messaggioda an.bal » 09/02/2018, 10:36

decorrenza 2016 ?????

comunque secondo me
arretrati 2016 e 2016 TS
arretrati 2018 tordinaria
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Re: progressioni econimiche quale tassazione

Messaggioda ciprovoacapire » 09/02/2018, 12:11

Condivido le perplessità sul 2016
Non credo corretta la tassazione separata... forse alla luce delle ultime interpretazioni solo il 2016 di cui come te condivido le perplessità..
Ma sul 2017 non è un contratto collettivo nazionale, ma un decentrato.. secondo me il TUIR (986/86) è chiaro... art 17.. comma B, si specifica non dipendenti da volontà delle parti... e più volontà delle parti di un decentrato?
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Re: progressioni econimiche quale tassazione

Messaggioda an.bal » 09/02/2018, 12:49

ho sempre inteso volontà delle parti a rimandare l'erogazione all'anno successivo ...
e di fatto la progressione è successiva al percorso di valutazione che va da sè non dipendente da te.

attenzione all'orientamento dell'ade sulla tassazione separata per la retribuizione di risultato ....
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Re: progressioni econimiche quale tassazione

Messaggioda Samuele77 » 09/02/2018, 14:08

Se può essere utile, ricordo che sia il Dipartimento della Funzione Pubblica (nota n. 7259 del 05/02/2014), sia la Ragioneria Generale dello Stato (nota prot. 83583 del 27/10/2014) sia l'Aran (nota n. 7086 del 13/09/2016) ritengono che la decorrenza delle progressioni economiche orizzontali non possa essere anteriore al primo gennaio dell’anno nel quale risulta approvata la graduatoria delle stesse, per cui la decorrenza giuridica ed economica delle relative progressioni non può legittimamente essere retrodatata oltre il primo gennaio del medesimo anno.
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