Accesso di consiglieri comunali al software del personale

Re: Accesso di consiglieri comunali al software del personal

Messaggioda Samuele77 » 14/12/2017, 17:40

Grazie GSalurso, prendo atto della sentenza sul fatto che non sia necessario motivare la richiesta. Rimane valido tutto il resto, e cioè che una richiesta serva e che quindi non sia possibile l'accesso diretto alle (= disposizione autononoma delle) risorse documentali del Comune, siano esse cartacee o informatiche, come ad esempio mediante consegna delle credenziali o chiavi di accesso a queste risorse, per cui rimango del parere che la soluzione operativa proposta non sia condivisibile. Per tutte le ragioni già viste.
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Re: Accesso di consiglieri comunali al software del personal

Messaggioda gsalurso » 14/12/2017, 18:33

Samuele77 ha scritto:E' necessario ricordare sempre che la scarsità di tempo o di risorse o la necessità di semplificare e velocizzare le procedure non può essere una giustificazione valida per non intepretare e applicare correttamente le regole che le disciplinano.

  1. Non è solo un problema di scarsità di tempo o di risorse; l'informatizzazione delle procedure è una realtà, non vedo perchè non possa essere utilizzata anche in questo caso.
  2. Inoltre tieni presente che il costo orario di un dipendente C1, che devi distogliere da altri incarichi, è di oltre 15 Euro; a cui devi aggiungere il consumo di carta, toner, usura stampante ecc.
    Distogliere un impiegato ogni mattina per stampare i report delle presenze, la lettera di trasmissione, protocollarla, farla firmare e poi consegnarla al Consigliere non mi sembra un esempio di economicità ed efficienza.

P.S. Se, invece di un consigliere, la stessa richiesta te la fa il Sindaco o l'Assessore al personale, cosa fai?
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Re: Accesso di consiglieri comunali al software del personal

Messaggioda Samuele77 » 14/12/2017, 19:40

Farei la stessa cosa che farei con il consigliere: un foglio in cui mi chiede quello che vuole e ci mette la sua firma (se vuole usare i mezzi informatici meglio, basta anche solo prevedere una funzionalità apposita nel software documentale). Se preferisce gli preparo un modello/form già completo in cui deve solo riempire gli spazi.
Sono sempre stato un sostenitore dell'utilità delle risorse informatiche e della necessità di abbandonare la carta quanto più possibile. Ma le risorse informatiche sono uno strumento, per quanto importantissimo, e non un fine. Non sono le norme che si devono adattare a questo strumento, ma viceversa. Se l'informatica consente con facilità di disporre direttamente di dati e informazioni, di reperirli e di trasferire le informazioni in modo rapido ed economico, benissimo, ma non è che solo per questo si legittima un accesso diretto che la legge non consente: le regole rimangono le stesse. Non esiste che faccio una cosa non consentita solo perché così permetto un risparmio all'ente, per quanto notevole: nella PA il principio di legalità viene prima dei criteri di efficacia ed efficienza.
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Re: Accesso di consiglieri comunali al software del personal

Messaggioda themyth » 15/12/2017, 0:08

Visto che avevo posto io la domanda cerco di essere più specifico nelle mie domande.

Un consigliere ha le password del programma delle presenze, a cui accede come vuole. Questo consigliere può visualizzare, ad esempio, di quanti giorni di malattia o di 104 un dipendente ha goduto nel mese. E' legittimo tutto questo?

E' legittimo, soprattutto, che i dipendenti non siano debitamente informati che al programma possono accedere non solo i colleghi dell'ufficio personale ma anche consiglieri comunali?
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Re: Accesso di consiglieri comunali al software del personal

Messaggioda Samuele77 » 15/12/2017, 11:37

Come spunto di riflessione, consiglio di leggere questa sentenza del Tar Veneto (sezione I, sent. n. 1036/2017) appena pubblicata:

https://www.giustizia-amministrativa.it ... 2WAEQLM&q=

Si vedano in particolare questi passaggi, che, sia pure con riferimento all'accesso ad atti particolari, quelli relativi ad istruttorie condotte dalla Corte dei conti, operano un sindacato sulle motivazioni addotte e quindi presuppongono che il funzionario cui venga richiesto l'accesso svolga lo stesso sindacato di merito:

"Non è dimostrato che l’istanza muova da un’effettiva esigenza collegata all’esame di questioni di bilancio o altre questioni poste all’ordine del giorno di una seduta del consiglio";

"Le “prerogative” riconosciute ai consiglieri comunali vanno comparate con le esigenze di segretezza e/o riservatezza proprie dell’autonomo ed esterno procedimento inquisitorio di competenza del giudice contabile";

"La conclusione da trarre, ad avvio del Collegio, nel concorso di norme che concorrono nella fattispecie è che, non rientrando la documentazione richiesta dal ricorrente in qualità di consigliere comunale nel novero dei documenti e degli atti amministrativi dell’Amministrazione comunale per i quali lo stesso, come prima spiegato, è legittimato all’accesso “privilegiato” perché afferente alle funzioni da esercitare all’interno dell’assemblea consiliare, prevalga l’applicazione della disciplina generale sull’accesso agli atti in forza della quale opera l’art. 24 della legge n. 241 del 1990 relativamente agli atti sottratti per ragioni di riservatezza in assenza di alcuna ipotesi di legittimazione tutoria personale di cui al comma 7 dello stesso art. 24".

A maggior ragione l'accesso diretto rimane escluso.
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Re: Accesso di consiglieri comunali al software del personal

Messaggioda gsalurso » 15/12/2017, 13:44

N.B. tutto quello che scrivo è riferito soltanto all’accesso in sola lettura, escludendo ogni possibilità di accesso generalizzato alla gestione. Per quanto riguarda l'informazione ai dipendenti non è obbligatorio ma neanche vietato.

Art. 22 c. 2 Legge 241/90 il diritto di accesso si esercita su ogni "rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica, o di qualunque altra specie, del contenuto di atti anche interni, formati dalla p.a. o comunque utilizzati ai fini dell’attività amministrativa."

Il diritto di accesso riconosciuto ai consiglieri comunali per l’espletamento del loro mandato, Cons. Stato, sez. V, 11/5/2004, n. 2966, non riguarda soltanto le competenze amministrative del Consiglio comunale ma investe tutta l’attività dell’ente locale, in considerazione del collegamento all’espletamento del mandato nelle sue diverse articolazioni.
Quest’ultimo deve ritenersi sussistente anche rispetto all’ottenimento di una password mediante la quale accedere alla visione di un programma di contabilità. Così operando, impostando l’accesso al programma in sola lettura infatti, si consegue l’ulteriore risultato di non gravare l’amministrazione di ripetute richieste di accesso e si evita (o si rende più difficile) qualsivoglia manomissione dei dati.
il Consiglio di Stato, sez. V, con sentenza 8/9/2011, n. 5058, ha ordinato ad un Comune di fornire ad un consigliere la password di accesso in sola lettura al programma di contabilità dell’ente.

Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 8/9/2011, n. 5058,

I) – … Tanto premesso, i consiglieri comunali possono accedere a tutti gli atti (pure di tipo contabile) la cui conoscenza si riveli utile (art. 43, d.lgs. n. 267/2000) per un migliore espletamento del loro mandato elettorale (cfr. C.S., sezione V, dec. n. 5264/2007 e dec. n.5020/2007), per cui, nel loro caso, il titolo all’accesso si configura come corredato da un’ulteriore connotazione rispetto a quello riconosciuto alla generalità dei cittadini, potendo esso legittimamente sostenersi sull’esigenza di assumere anche solo semplici informazioni non contenute in formali documenti o di natura riservata (fermo restando il vincolo del segreto al quale sono tenuti i consiglieri comunali) ...
II) - E tanto deve dirsi pure per l’ottenimento di una password mediante la quale accedere alla visione di un programma di contabilità: vantaggioso sistema che permette di non aggravare l’ordinaria attività amministrativa e che, nella specie, avrebbe potuto trarre giovamento dall’esperito e fruttuoso tentativo … per poter configurare la semplice procedura necessaria per esercitare il discusso accesso in sola lettura …, sanzionato anche penalmente per il caso di eventuali tentativi truffaldini di manomissione dei dati.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione V, accoglie l’appello … ed ordina al Comune di … di consentire l’accesso entro giorni trenta ... mediante esibizione della richiesta password
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