da paolofo » 13/01/2015, 13:09
Buongiorno,
vorrei condividere con voi la seguente lettura della legge di stabilità 2015.
L'Ente presso cui lavoro ha operato nel 2013 alcune progressioni orizzontali solo giuridiche, senza effetti economici.
Ora, alla luce dell'art. 1, comma 256 della legge di stabilità 2015, che prevede che le disposizioni recate dall'art. 9, comma 21, primo e secondo periodo, del DL 78/2010, già prorogate al 31/12/2014, sono ulteriormente prorogate al 31/12/2015; quindi, la norma non riguarda il comma 21, terzo e quarto periodo che prevede il blocco degli effetti economici delle progressioni orizzontali.
Pertanto, a partire dallo stipendio di questo mese l'Ente dovrà mettere in pagamento le progressioni orizzontali in argomento, ovviamente senza arretrati.
Siete d'accordo con questa lettura e sulle conclusioni?
Paolo