da CRIPR » 05/10/2017, 11:44
Due sentenze della Corte di Cassazione di giugno (numero 15036 e 15037) sembrano riconoscere la deduzione dalla base imponibile irap dei contributi inail anche nel caso di metodo retributivo (risparmio dell’8,5% sui contributi Inail). Fino ad ora ho sempre calcolato l'imponibile irap = all'imponibile previdenziale e dedotto solo l'imponibile del personale disabile. A questo punto, secondo voi, è possibile dedurre anche il premio inail versato nell'anno?