da Samuele77 » 03/10/2017, 14:02
A mio parere, le novità introdotte dal D.M. 7 giugno 2017, n. 122 (cumulabilità dei ticket restaurant, loro utilizzabilità anche per i dipendenti che non osservano una pausa pranzo e anche in alcune categorie di esercizi diversi da quelli che svolgono ristorazione), non sono attualmente compatibili con il servizio di mensa diffusa istituito dai Comuni, per i seguenti motivi:
1) la facoltà del Comune di istituire una mensa o un servizio sostitutivo di mensa si fonda sugli articoli 45 e 46 CCNL 14.09.2000, che già di per sé non sembrano compatibili con la cumulabilità dei buoni pasto e che demandano agli atti organizzativi dell'ente l'istituzione (o meno) e la regolamentazione di questo benefit (questi atti dovrebbero specificare in dettaglio come possono essere spesi i buoni pasto);
2) come chiarito dall'Agenzia delle Entrate con RIS. 17/05/05 N. 63/E, il regime fiscale agevolato applicato alle mense aziendali (Iva al 4% ai sensi dell'art. 37 della Tabella A- parte II – del DPR 26 ottobre 1972 n. 633, ed esenzione fiscale totale ai sensi dell'art. 51 comma 2 lett. c TUIR) è esteso ai servizi di mensa diffusa, vale a dire a quei servizi erogati mediante convenzione con esercizi di ristorazione determinati e consistenti nell'erogazione di pasti in orari predefiniti alla stregua di una mensa aziendale, ma non si applica ai ticket restaurant in quanto tali;
3) il concetto stesso di mensa diffusa (erogazione di pasti in orari predefiniti alla stregua di una mensa aziendale) non sembra compatibile con la cumulabilità dei buoni né il loro utilizzo in esercizi diversi da quelli di ristorazione per l'acquisto di generi alimentari.
Il Decreto infatti contiene una disciplina generale dello strumento; spetta poi ai contratti collettivi stabilire se e in che misura avvalersi di questo strumento per riconoscere il relativo benefit ai lavoratori.