Liquidazione dell'indennità di responsabilità di procediment

Liquidazione dell'indennità di responsabilità di procediment

Messaggioda AL FRED » 17/02/2017, 18:57

In questi giorni è stata pubblicata una determinazione del 10 settembre 2016 avente ad oggetto "liquidazione dell'indennità di responsabilità di procedimento per l'anno 2016" in cui si precisa che viene liquidata un'indennità di responsabilità di procedimento per l'anno 2016 a TUTTI i dipendneti di un piccolo Comune (10 dipendneti) ad eccezione di 2 dipendneti, uno dei quali operaio comunale.

Il dipendente escluso (oltre all'operaio comunale) si lamenta e fa presente che la determina motiva la liquidazione dell'indennità ai 10 dipendenti, ma non motiva il perché a lui non viene liquidata, considerato che ha svolto anch'esso mansioni e redatto atti equivalenti agli alti dipendenti.

La determina è viziata, mancando la motivazione dell'esclusione, considerato che l'atto amministrativo deve essere necessariamente motivato?

Come può far valere le proprie ragioni l'unico dipendente escluso?
Può ravvisarsi una discriminazione?

E' corretto che l'importo da liquidare per l'anno 2016 venga determinato con determinazione del 10 settembre 2016 (pubblicata solamente ora)?
O andava individuato all'inizio del 2016?

Grazie
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Re: Liquidazione dell'indennità di responsabilità di procedi

Messaggioda Samuele77 » 17/02/2017, 20:15

E' il contratto decentrato integrativo che deve avere previsto preventivamente questa indennità, stabilendone la quantificazione (entro i limiti del CCNL), la destinazione e le modalità e i tempi di liquidazione. Senza queste previsioni contrattuali non è possibile pagarla. Peraltro in base all'articolo 5 della legge 241 1990, la responsabilità dei procedimenti deve essere assegnata in modo espresso, vale a dire per iscritto e a persone individuate per nome. In mancanza di un atto scritto, datato e sottoscritto di attribuzione della responsabilità dei procedimenti, adottata prima del periodo di riferimento, non può essere erogata l'indennità per quello stesso periodo, perché senza questo atto preventivo, la responsabilità del procedimento rimane in capo al responsabile del servizio.
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Re: Liquidazione dell'indennità di responsabilità di procedi

Messaggioda AL FRED » 18/02/2017, 11:32

Grazie!

Quindi l'atto di conferimento, in cui si stabilisce l'entità dell'indennità, doveva essere fatto a gennaio?

Grazie!
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Re: Liquidazione dell'indennità di responsabilità di procedi

Messaggioda Samuele77 » 18/02/2017, 17:55

L'entità dell'indennità non è stabilita dal provvedimento di attribuzione della responsabilità del procedimento, bensì dal contratto decentrato. Entrambi (CCDI e provvedimento) devono essere anteriori al periodo cui si riferisce il pagamento. Per esempio, se un dipendente viene assunto il primo settembre, per pagargli l'indennità dal primo ottobre bisogna che entro il 30 settembre ci siano sia il contratto decentrato che il provvedimento di attribuzione della responsabilità del procedimento.
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Re: Liquidazione dell'indennità di responsabilità di procedi

Messaggioda ciprovoacapire » 20/02/2017, 11:10

Samuele77 ha scritto:L'entità dell'indennità non è stabilita dal provvedimento di attribuzione della responsabilità del procedimento, bensì dal contratto decentrato. Entrambi (CCDI e provvedimento) devono essere anteriori al periodo cui si riferisce il pagamento. Per esempio, se un dipendente viene assunto il primo settembre, per pagargli l'indennità dal primo ottobre bisogna che entro il 30 settembre ci siano sia il contratto decentrato che il provvedimento di attribuzione della responsabilità del procedimento.


Secondo me non è proprio così.. credo che sia sufficente la nomina perchè poi tu nel fondo ne devi tenere di conto...
Mi spiego meglio: immagina una nomina fatta settembre 2015..
a gennaio 2016 non gle la paghi? perchè non c'è il contratto ne il fondo (saresti un mito ad averli tutti e 2!).. bloccheresti tutto il comune no? Perchè allora non fermi il pagamento delle posizioni organizzative (se ti stanno nel fondo?)..
Il principio base è che ne devi tener di conto nel fondo ma quella è organizzazione e non la devi assolutamente contrattare. Comunque attento anche quando le attribusci che potresti sforare le risorse eventuali risorse a disposizione. E' altresì chiaro che non possono essere date a casaccio, ci mancherebbe.. ma non è scritto da nessuna parte che non le puoi dare se non hai il contratto firmato... costituiranno un vincolo al futuro contratto, come le progressioni precedenti con il vantaggio che eventualmente potrai toglierle per rientrare nei parametri...
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Re: Liquidazione dell'indennità di responsabilità di procedi

Messaggioda AL FRED » 20/02/2017, 19:36

L’attribuzione dell’indennità compete ai dirigenti/responsabili di riferimento nell’ambito delle risorse economiche affidate a tale titolo

http://www.quotidianoentilocali.ilsole2 ... fresh_ce=1

Quindi a ciascuna AREA/SETTORE viene assegnato un budget?

Grazie!
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Re: Liquidazione dell'indennità di responsabilità di procedi

Messaggioda Novello Ragioneria » 21/02/2017, 11:08

ciprovoacapire ha scritto:Secondo me non è proprio così.. credo che sia sufficente la nomina perchè poi tu nel fondo ne devi tenere di conto...
Mi spiego meglio: immagina una nomina fatta settembre 2015..
a gennaio 2016 non gle la paghi? perchè non c'è il contratto ne il fondo (saresti un mito ad averli tutti e 2!).. bloccheresti tutto il comune no? Perchè allora non fermi il pagamento delle posizioni organizzative (se ti stanno nel fondo?)..
Il principio base è che ne devi tener di conto nel fondo ma quella è organizzazione e non la devi assolutamente contrattare. Comunque attento anche quando le attribusci che potresti sforare le risorse eventuali risorse a disposizione. E' altresì chiaro che non possono essere date a casaccio, ci mancherebbe.. ma non è scritto da nessuna parte che non le puoi dare se non hai il contratto firmato... costituiranno un vincolo al futuro contratto, come le progressioni precedenti con il vantaggio che eventualmente potrai toglierle per rientrare nei parametri...


Secondo me :?

Il contratto decentrato prevede la determinazione (tra le altre cose) dell'indennità di procedimento, per cui senza contratto decentrato non può essere erogata indennità di procedimento perché manca la determinazione, se provi a bloccare tutto il comune per non aver preso l'indennità (considerando che lo stipendio ti viene pagato regolarmente) direi che è una cosa abbastanza pretestuosa, semmai si può scioperare per tardiva contrattazione decentrata ma nel complesso

L'indennità di posizione viene determinata da una fonte diversa, ovvero decreto del Sindaco che vale fino a revoca, e non viene finanziata dal fondo di produttività
Dove finisce la logica inizia la ferrovia!
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Re: Liquidazione dell'indennità di responsabilità di procedi

Messaggioda Samuele77 » 21/02/2017, 14:37

ciprovoacapire ha scritto:
Samuele77 ha scritto:L'entità dell'indennità non è stabilita dal provvedimento di attribuzione della responsabilità del procedimento, bensì dal contratto decentrato. Entrambi (CCDI e provvedimento) devono essere anteriori al periodo cui si riferisce il pagamento. Per esempio, se un dipendente viene assunto il primo settembre, per pagargli l'indennità dal primo ottobre bisogna che entro il 30 settembre ci siano sia il contratto decentrato che il provvedimento di attribuzione della responsabilità del procedimento.


Secondo me non è proprio così.. credo che sia sufficente la nomina perchè poi tu nel fondo ne devi tenere di conto...
Mi spiego meglio: immagina una nomina fatta settembre 2015..
a gennaio 2016 non gle la paghi? perchè non c'è il contratto ne il fondo (saresti un mito ad averli tutti e 2!).. bloccheresti tutto il comune no? Perchè allora non fermi il pagamento delle posizioni organizzative (se ti stanno nel fondo?)..
Il principio base è che ne devi tener di conto nel fondo ma quella è organizzazione e non la devi assolutamente contrattare. Comunque attento anche quando le attribusci che potresti sforare le risorse eventuali risorse a disposizione. E' altresì chiaro che non possono essere date a casaccio, ci mancherebbe.. ma non è scritto da nessuna parte che non le puoi dare se non hai il contratto firmato... costituiranno un vincolo al futuro contratto, come le progressioni precedenti con il vantaggio che eventualmente potrai toglierle per rientrare nei parametri...


Vedi da ultimo RAL_1901, di cui cito i passaggi di interesse:

Come regola generale, la mancanza del contratto integrativo impedisce l’erogazione dei
trattamenti economici accessori
.
Infatti, si deve ricordare che il legislatore (art.2, comma 3, e art.45, comma 1, del
D.Lgs.n.165/2001) ha demandato esclusivamente alla contrattazione collettiva nazionale e, nei
limiti da questa stabiliti, alla contrattazione integrativa la determinazione dei trattamenti
economici fondamentali ed accessori del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni
nonché i criteri, le condizioni e le modalità di erogazione degli stessi; si tratta di una precisa
riserva di contrattazione.
Pertanto, se manca l’intervento determinante e preventivo della contrattazione integrativa nella
individuazione dei soggetti destinatari, delle condizioni e delle modalità specifiche di erogazione
delle diverse voci del trattamento economico accessorio
, nell’ambito di quelle individuate
dall’art.17 del CCNL dell’1.4.1999, utilizzando a tal fine le risorse finanziarie effettivamente
disponibili e quantificate nel rispetto dei vigenti vincoli legali e contrattuali, non può procedersi
all’effettiva erogazione dei compensi di cui si tratta al personale interessato
.

Questa regola, tuttavia, va contemperata con l'altrettanto vigente regola dell'ultrattività dei contratti decentrati di cui all'articolo 5, comma 4, CCNL 01.04.99.

Su questo tema, vedi anche: Luigi Oliveri, "Contratto decentrato decisivo", Italia Oggi del 21.02.2017.
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Re: Liquidazione dell'indennità di responsabilità di procedi

Messaggioda ciprovoacapire » 21/02/2017, 16:45

Cavolo mi hai anticipato volevo citarlo io!!!! :D
Battute a parte volrrei, all'oppsto, far notare un altra cosa... perchè qui a mio avviso.. (ma si sa io un sono nessuno) l'Aran ha preso un grossa cantonata...(almeno a quel che sembra)
Mettiamo che uno spazzino il primo gennaio di mattina presto si ritrovi a pulire le strade dai resti dei bagordi di fine anno..
In molti comuni questa attività, spazzamento su pubblica strada, è una di quelle classificate come rischiose (ne conosco più di uno che è stato messo sotto mentre lavorava), per cui normalmente si paga la relativa indennità....
Siccome non c'è un contratto firmato che quantifica le risorse a disposizione, non ne ha diritto il povero spazzino?.. mi sembra un pò fortno..
Attenti che a seguire la magistratura contabile poi vi scoprite nei confronto della magistratura ordinaria nella veste del giudice del lavoro... p.s. che se poi vi condanna avete di nuovo il problema della magistratura contabile.. che poi vi può condannare per l'ovvio danno..
Sempre a mio avviso che di bischerate ne dico tante.. ci mancherebbe
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Re: Liquidazione dell'indennità di responsabilità di procedi

Messaggioda ciprovoacapire » 21/02/2017, 16:52

Cito testualmente...

b) l’art.37 del CCNL del 14.9.2000, ai fini dell’applicazione dell’istituto, demanda espressamente alla contrattazione decentrata integrativa il compito determinante dell’individuazione delle prestazioni lavorative che, in relazione alle loro caratteristiche contenutistiche, danno titolo alla corresponsione dell’indennità di rischio, nell’ambito, evidentemente, delle risorse (stabili o variabili) che a tale specifica finalità le parti negoziali ritengono opportuno destinare. Quindi, come sopra anticipato, la mancanza di tale preventiva individuazione dei destinatari (e delle risorse a tal fine necessarie) non consente l’erogazione del compenso di cui si tratta.

Tra l'atro se si legge bene credo proprio si possa anche intendere che se a monte hai un contratto quadro dove hi definito i paletti, cioè hai stabilito quali sono le attività degne di questa remunerazione e quali figure le svolgono non hai bisogno certamente del contratto "economico" firmato.. sempre secondo me...
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