docenza

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Messaggioda MICOL » 06/02/2017, 16:30

. I commi da 7 a 13 del presente articolo si applicano ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, compresi quelli di cui all'articolo 3, con esclusione dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno, dei docenti universitari a tempo definito e delle altre categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività libero-professionali. Sono nulli tutti gli atti e provvedimenti comunque denominati, regolamentari e amministrativi, adottati dalle amministrazioni di appartenenza in contrasto con il presente comma. Gli incarichi retribuiti, di cui ai commi seguenti, sono tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso. Sono esclusi i compensi derivanti: (241)


a) dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;

b) dalla utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;

c) dalla partecipazione a convegni e seminari;

d) da incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;

e) da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;

f) da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;

f-bis) da attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione nonché di docenza e di ricerca scientifica (228).


Quindi un dipendente a tempo indeterminato e full time può insegnare in una scuola superiore senza dover essere a part time?
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Re: docenza

Messaggioda gsalurso » 07/02/2017, 11:15

Oltre al D.lgs 165/2001 devi tenere presente anche la disciplina dei CCNL e le incompatibilità previste dalla normativa della scuola e del pubblico impiego in generale.

Un dipendente pubblico è comunque soggetto al principio generale dell'esclusività del rapporto di lavoro pubblico che vieta il cumulo di impieghi; è ancora operante il divieto generale stabilito dall’art.1, comma 58 della L.662/96. Per i soli dipendenti degli enti locali, tale divieto è stato in parte superato dall’art.92, comma 1 del D.Lgs.n.267/2000 (doppio part-time presso due enti locali).

Posso sbagliare, ma credo che il termine "docenza" (per come inserito nella lett. f-bis dell'art.52 che sembra riferito ad attività "diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione") non possa essere interpretato come "assunzione in ruolo" presso un istituto scolastico.

In sintesi, secondo me:
  • Se ad esempio, un informatico è incaricato (non assunto) per tenere un corso organizzato dall'istituto scolastico per il conseguimento dell'ECDL, si.
  • Se invece intendi che un ingegnere possa essere assunto in ruolo come professore di matematica o fisica in un Liceo statale, no.
  • Se infine, l'assunzione è presso una scuola privata: per un dipendente part-time, si; per un full time ... Io direi di no, ma non ci metto la mano sul fuoco. Boh?
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Re: docenza

Messaggioda MICOL » 07/02/2017, 11:48

•Se infine, l'assunzione è presso una scuola privata: per un dipendente part-time, si; per un full time ... Io direi di no, ma non ci metto la mano sul fuoco. Boh

grazie... il caso sarebbe proprio questo!
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