Solo se non viene superato quanto speso nel 2015 per le posizioni organizzative...
Lombardia, del. n. 145 – Spesa per nuova posizione organizzativa
http://www.self-entilocali.it/2016/05/2 ... nizzativa/Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di aumentare il “fondo posizioni organizzative” rispetto all’importo complessivo dell’anno 2015 al fine di includere la retribuzione di posizione e di risultato relativa alla figura di alta professionalità di nuova istituzione.
I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 145/2016, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 23 maggio, hanno evidenziato che l’articolo 1, comma 236, della legge n. 208/2015 (riproducendo sostanzialmente la struttura normativa del precedente articolo 9, comma 2-bis, del d.l. 78/2010) stabilisce un limite all’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, il quale:
a) non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2015;
b) deve essere automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio (tenendo conto in tal caso anche del personale assumibile ai sensi della normativa vigente).
Dato che le posizioni organizzative si giovano di un peculiare trattamento accessorio stabilito dalla contrattazione collettiva (articolo 10, commi 1 e 2, del C.C.N.L. del 31 marzo 1999), tale trattamento finirà conseguentemente con l’essere sottoposto al predetto “limite generale”.