da vgiannotti » 21/02/2015, 18:42
Non è proprio così e le motivazioni sono le seguenti. Nel 2002 ha stilato un regolamento sulle iniziative di sorte locale, nel quale sono state previste delle somme da pagare ai dipendenti in caso di loro nomina ad incaricato del Sindaco, con tutti gli adempimenti e le responsabilità connesse al ruolo espletato. Le somme previste avrebbero dovuto compensare tali attività svolte al di fuori dell'orario di servizio (al fine di evitare il doppio pagamento), come di solito avviene quando si è chiamati di sera anche nei giorni festivi, e le somme dovevano essere poste a carico del privato. Successivamente all'approvazione del regolamento, ho inviato specifico interpello all'Agenzia delle Entrate, precisando che trattavasi di somme corrisposte dai privati e chiesto se vi fosse la possibilità di remunerare il dipendente nominato dal Sindaco, ai sensi dell'art.53 D.Lgs.165/01, quale incarico occasionale, ossia al di fuori del rapporto di servizio. La risposta dell'Agenzia è stata negativa in quanto qualsiasi tipo di remunerazione corrisposta oltre che dal contratto, può avvenire anche in base a specifiche disposizioni di legge ovvero per regolamento dell'Ente locale, le stesse attraggono la remunerazione in qualità di dipendente, ossia non era possibile effettuare una scissione tra rapporto lavorativo e prestazione occasione nello stesso ente, cosa diversa è se la nomina fosse stata fatta da altro ente locale. Precisato che i dipendenti possono essere remunerati oltre che da specifiche disposizioni di legge anche da attività regolamentari dell'Ente, entrambe dovranno transitare nel fondo delle risorse decentrate, la prima nella lett.K (da specifiche disposizioni di legge) e la seconda nella voce SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI COLLABORAZIONE, ECC. - (ART. 43, L. 449/1997; ART. 15, C.1, lett. D), CCNL.1998-2001), tale ultima voce se è costante (ossia prevista già nel 2010) era soggetta ai vincoli di cui all'art.9 comma 2-bis d.l.78/2010 altrimenti era esclusa in quanto nuova.
Il fatto che le somme siano distribuite ai dipendenti, al fine di non rientrare nei limiti del principio di onnicomprensività (pagamento straordinario) deve trattarsi di compiti ulteriori non rientranti nei propri doveri di ufficio.
Spero di essere stato chiaro.
Per quanto riguarda le commissioni di concorso, è assolutamente vietato corrispondere remunerazione ai dipendenti per le attività prestate, le quali dovranno essere remunerate esclusivamente con le regole contrattuali e se effettuate fuori dall'orario di servizio con i compensi straordinari (se non dirigenti o P.O.).