Questo e quanto riporta il C.C.N.L Federculture di riferimento per il lavoratore in questione. Come si evince da quanto riportato di seguito non e specificato come prevede la normativa, il preciso riferimento ad usufruire delle due ore giornaliere di assenza
ART. 54 - Portatori di handicap
Le Aziende, nell'ambito delle normative di legge vigenti, pongono in essere gli interventi
organizzativi e logistici ritenuti necessari per favorire l'inserimento nell'attività lavorativa di soggetti
portatori di handicap, laddove questi lavoratori siano presenti. Tra gli interventi è inclusa, nella
misura consentita dalle condizioni oggettive, la rimozione delle eventuali barriere architettoniche
che fossero di ostacolo all'attività lavorativa di tali soggetti.
Nei confronti dei lavoratori che si trovino nelle condizioni descritte dalla legge n. 104/92 trovano
applicazione le agevolazioni previste dall'art. 33 della legge medesima, fatti salvi gli accertamenti
ivi prescritti.
Circolare Ministero per la Pubblica Amministrazione e l’innovazione - Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni Servizio Trattamento del Personale, 5 settembre 2008, n. 8
“Decreto legge n. 112 del 2008 convertito in legge n. 133 del 2008 – “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria” – art. 71 – assenze dal servizio dei pubblici dipendenti - ulteriori chiarimenti.
Questo decreto prevede che:
E’ importante chiarire che queste previsioni non incidono sulla possibilità alternativa per il dipendente di fruire delle due ore di permesso al giorno, che, come detto, sono accordate direttamente dalla legge e quindi restano salve.In buona sostanza, se i CCNL di comparto prevedono la possibilità di frazionamento ad ore dei permessi di cui all’art. 33, comma 3, fissando il tetto delle 18 ore, i portatori di handicap grave nel corso del mese possono fruire alternativamente di: - due ore di permesso al giorno per ciascun giorno lavorativo del mese (comma 2 dell’art. 33); - tre giorni interi di permesso a prescindere dall’orario della giornata (comma 3 dell’art. 33) ovvero 18 ore mensili, da ripartire nelle giornate lavorative secondo le esigenze, cioè con articolazione anche diversa rispetto a quella delle due ore giornaliere (secondo le previsioni dei CCNL che stabiliscono la frazionabilità ad ore dei permessi di tre giorni).
Parlando esclusivamente(e mi riferisco al ccnl fererculture) di articolo 33 si può ?tranquillamente dedurre che il lavoratore in questione non abbia diritto alle due ore giornaliere o sbaglio?