permessi 104

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Messaggioda speriamo » 10/10/2016, 10:58

Questo e quanto riporta il C.C.N.L Federculture di riferimento per il lavoratore in questione. Come si evince da quanto riportato di seguito non e specificato come prevede la normativa, il preciso riferimento ad usufruire delle due ore giornaliere di assenza

ART. 54 - Portatori di handicap
Le Aziende, nell'ambito delle normative di legge vigenti, pongono in essere gli interventi
organizzativi e logistici ritenuti necessari per favorire l'inserimento nell'attività lavorativa di soggetti
portatori di handicap, laddove questi lavoratori siano presenti. Tra gli interventi è inclusa, nella
misura consentita dalle condizioni oggettive, la rimozione delle eventuali barriere architettoniche
che fossero di ostacolo all'attività lavorativa di tali soggetti.
Nei confronti dei lavoratori che si trovino nelle condizioni descritte dalla legge n. 104/92 trovano
applicazione le agevolazioni previste dall'art. 33 della legge medesima, fatti salvi gli accertamenti
ivi prescritti.
Circolare Ministero per la Pubblica Amministrazione e l’innovazione - Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni Servizio Trattamento del Personale, 5 settembre 2008, n. 8

“Decreto legge n. 112 del 2008 convertito in legge n. 133 del 2008 – “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria” – art. 71 – assenze dal servizio dei pubblici dipendenti - ulteriori chiarimenti.
Questo decreto prevede che:
E’ importante chiarire che queste previsioni non incidono sulla possibilità alternativa per il dipendente di fruire delle due ore di permesso al giorno, che, come detto, sono accordate direttamente dalla legge e quindi restano salve.In buona sostanza, se i CCNL di comparto prevedono la possibilità di frazionamento ad ore dei permessi di cui all’art. 33, comma 3, fissando il tetto delle 18 ore, i portatori di handicap grave nel corso del mese possono fruire alternativamente di: - due ore di permesso al giorno per ciascun giorno lavorativo del mese (comma 2 dell’art. 33); - tre giorni interi di permesso a prescindere dall’orario della giornata (comma 3 dell’art. 33) ovvero 18 ore mensili, da ripartire nelle giornate lavorative secondo le esigenze, cioè con articolazione anche diversa rispetto a quella delle due ore giornaliere (secondo le previsioni dei CCNL che stabiliscono la frazionabilità ad ore dei permessi di tre giorni).
Parlando esclusivamente(e mi riferisco al ccnl fererculture) di articolo 33 si può ?tranquillamente dedurre che il lavoratore in questione non abbia diritto alle due ore giornaliere o sbaglio?
speriamo
 
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Re: permessi 104

Messaggioda tyla » 10/10/2016, 11:30

speriamo ha scritto:Questo e quanto riporta il C.C.N.L Federculture di riferimento per il lavoratore in questione. Come si evince da quanto riportato di seguito non e specificato come prevede la normativa, il preciso riferimento ad usufruire delle due ore giornaliere di assenza

ART. 54 - Portatori di handicap
Le Aziende, nell'ambito delle normative di legge vigenti, pongono in essere gli interventi
organizzativi e logistici ritenuti necessari per favorire l'inserimento nell'attività lavorativa di soggetti
portatori di handicap, laddove questi lavoratori siano presenti. Tra gli interventi è inclusa, nella
misura consentita dalle condizioni oggettive, la rimozione delle eventuali barriere architettoniche
che fossero di ostacolo all'attività lavorativa di tali soggetti.
Nei confronti dei lavoratori che si trovino nelle condizioni descritte dalla legge n. 104/92 trovano
applicazione le agevolazioni previste dall'art. 33 della legge medesima, fatti salvi gli accertamenti
ivi prescritti.
Circolare Ministero per la Pubblica Amministrazione e l’innovazione - Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni Servizio Trattamento del Personale, 5 settembre 2008, n. 8

“Decreto legge n. 112 del 2008 convertito in legge n. 133 del 2008 – “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria” – art. 71 – assenze dal servizio dei pubblici dipendenti - ulteriori chiarimenti.
Questo decreto prevede che:
E’ importante chiarire che queste previsioni non incidono sulla possibilità alternativa per il dipendente di fruire delle due ore di permesso al giorno, che, come detto, sono accordate direttamente dalla legge e quindi restano salve.In buona sostanza, se i CCNL di comparto prevedono la possibilità di frazionamento ad ore dei permessi di cui all’art. 33, comma 3, fissando il tetto delle 18 ore, i portatori di handicap grave nel corso del mese possono fruire alternativamente di: - due ore di permesso al giorno per ciascun giorno lavorativo del mese (comma 2 dell’art. 33); - tre giorni interi di permesso a prescindere dall’orario della giornata (comma 3 dell’art. 33) ovvero 18 ore mensili, da ripartire nelle giornate lavorative secondo le esigenze, cioè con articolazione anche diversa rispetto a quella delle due ore giornaliere (secondo le previsioni dei CCNL che stabiliscono la frazionabilità ad ore dei permessi di tre giorni).
Parlando esclusivamente(e mi riferisco al ccnl fererculture) di articolo 33 si può ?tranquillamente dedurre che il lavoratore in questione non abbia diritto alle due ore giornaliere o sbaglio?

Di che lavoratore stiamo parlando?
Se è quello dei tuoi post precedenti, forse era meglio continuare sullo stesso thread.

Comunque il fondamento è la legge, il ccnl non può che disporre nel suo rispetto e, da quanto riportato, sembra che sia così.
Nel dettaglio, se il testo non dispone altro, sembra che il beneficio dei 3 gg. mensili non siano ulteriormente frazionabili in 18 ore, come invece prevede il ccnl EELL all'art. 19.
Quindi, il lavoratore in questione - se stiamo parlando di un lavoratore che fruisce per se stesso e non per assistere un familiare - ha diritto, nell'arco del mese alternativamente (= o l'uno o l'altro) a:
- 3 giorni di permesso mensile
oppure
- due ore di permesso giornaliero

Come già detto in altre occasioni, si intendono "al mese" oppure "al giorno" nel senso che, se non fruiti in un periodo, non possono essere utilizzati in periodi successivi.
tyla
 
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Re: permessi 104

Messaggioda speriamo » 10/10/2016, 12:02

Trattasi del dipendente dei post precedenti, tutto quello scritto in precedenza, viene da una precisa "LEGGE"
la legge 6 agosto 2008 n. 133,la quale precisa nel suo art 71 c.4

4. La contrattazione collettiva ovvero le specifiche normative di settore, fermi restando i limiti massimi delle assenze per permesso retribuito previsti dalla normativa vigente, definiscono i termini e le modalità di fruizione delle stesse, con l’obbligo di stabilire una quantificazione esclusivamente ad ore delle tipologie di permesso retribuito, per le quali la legge, i regolamenti, i contratti collettivi o gli accordi sindacali prevedano una fruizione alternativa in ore o in giorni. Nel caso di fruizione dell’intera giornata lavorativa, l’incidenza dell’assenza sul monte ore a disposizione del dipendente, per ciascuna tipologia, viene computata con riferimento all’orario di lavoro che il medesimo avrebbe dovuto osservare nella giornata di assenza.
Oltre chiaramente alla legge, l'attuale dispone ESPLICITAMENTE "LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA" COSA CHE NEL FEDERCULTURE NON DISPONE MINIMAMENTE DELLA POSSIBILITÀ DI USUFRUIRE DEL PERMESSO AD ORE quindi i classici tre giorni mensili, se non ho frainteso .Ti ringrazio per risposte e credo che con queste leggi chi si ostina a fare quello che nei precedenti post ho scritto si ravveda e cambi idea.
I diritti sono sacrosanti ma anche i doveri e le leggilo sono e vanno rispettate.
speriamo
 
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Re: permessi 104

Messaggioda gsalurso » 10/10/2016, 14:36

Il diritto ai tre giorni di permesso o, in alternativa, alle due ore di permesso giornaliero spetta a tutti i lavoratori e discende direttamente dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Non c'è CCNL che possa stabilire diversamente, se non in senso più favorevole al dipendente. Il CCNL, ha la funzione di stabilire minimi di trattamento economico e normativo migliorativi rispetto a quelli fissati dalla legge e non derogabili da parte del contratto individuale di lavoro.
Il contratto collettivo nazionale di lavoro e la legge si coordinano in base al principio di “gerarchia della fonte”, per cui la fonte inferiore può modificare quella superiore solo in senso più favorevole per i lavoratori e mai il contrario.

legge 5 febbraio 1992, n. 104. Art. 33. Agevolazioni.
2. I soggetti di cui al comma 1 possono chiedere ai rispettivi datori di lavoro di usufruire, in alternativa al prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa, di due ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del bambino.
3. A condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravita', ..., ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa.
6. La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravita' puo' usufruire alternativamente dei permessi di cui ai commi 2 e 3, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro piu' vicina al proprio domicilio e non puo' essere trasferita in altra sede, senza il suo consenso.
Legge di Good: "Se hai un problema che deve essere risolto da una burocrazia, ti conviene cambiare problema." ;)
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Re: permessi 104

Messaggioda speriamo » 10/10/2016, 17:11

ok per risposta ma parliamone dopo che avrete letto attentamente e dato la giusta interpretazione alla legge da questo link che spiega cosa ha voluto dire il legislatore.
http://www.giurdanella.it/2008/09/13/ar ... -pubblico/
speriamo
 
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