Tieni anche presente che, in caso di separazione legale o divorzio, l’Inps prevede che il genitore affidatario è l‘unico soggetto legittimato a chiedere l’ANF; nel caso di affidamento congiunto dei figli, il diritto all’ANF spetta ad entrambi i coniugi affidatari.
Poichè, quindi, c'è la concreta possibilità che entrambi i coniugi chiedano l'assegno e questo non viene erogato dall’INPS ma direttamente dall’Ente, fatti fare almeno una dichiarazione sostitutiva che attesti che l'altro coniuge non percepisce ANF per il figlio
vedi: INPS> INFORMAZIONI > PRESTAZIONI A SOSTEGNO REDDITO > ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIAREPAGAMENTO AL CONIUGE DELL’AVENTE DIRITTOIl coniuge dell’avente diritto, alla corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare, può chiedere l’erogazione della prestazione purché non sia, a sua volta, titolare di un proprio diritto all’ANF determinato da un rapporto di lavoro dipendente oppure da una prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente. L’accertamento dei requisiti che danno titolo al riconoscimento del diritto ed alla determinazione dell’importo dell’assegno continua ad avvenire con riferimento all’avente diritto.
PAGAMENTO IN CASO DI CONIUGI SEPARATI O DIVORZIATINel caso di affidamento condiviso entrambi i genitori affidatari hanno diritto all’ANF e la scelta tra quale dei due genitori possa chiedere la prestazione è rimessa ad un accordo tra le parti. In mancanza di accordo l’autorizzazione alla percezione dell’assegno viene concessa al genitore convivente con i figli.
Tale diritto resta in capo al genitore affidatario anche quando questi non sia titolare in proprio di un diritto a richiedere la prestazione familiare (poiché non lavoratore o non titolare di pensione), e viene esercitato in virtù della posizione tutelata dell' ex coniuge, sempre che i requisiti di fatto, ossia i redditi del nucleo dell’affidatario, ammettano il riconoscimento al diritto all’assegno per il nucleo familiare.
PAGAMENTO AL GENITORE CONVIVENTE CON FIGLIO NATO FUORI DAL MATRIMONIOIl genitore convivente con il minore nato fuori del matrimonio, privo di autonomo diritto, può chiedere il pagamento degli ANF sulla posizione dell’altro genitore lavoratore dipendente non convivente. Il pagamento terrà conto dei redditi del genitore convivente.