CONGEDO PARENTALE

Re: CONGEDO PARENTALE

Messaggioda an.bal » 21/10/2016, 11:42

se il congedo è dal 01.10.2016 al 05.10.2016
stipendio base
ind. comparto
ivc 2010/2012
(meno) trattenuta 70% di 4/26 delle tre voci

ad esempio stipendio base/26*7/10*4

attento perchè questo congedo gode della contribuzione figurativa cpdel

per l'inadel non si abbassa l'imponibile
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Re: CONGEDO PARENTALE

Messaggioda EMI60 » 21/10/2016, 12:02

Contribuzione figurativa ai fini CPDEL, cioè?
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Re: CONGEDO PARENTALE

Messaggioda an.bal » 21/10/2016, 12:29

dal punto di vista della cpdel l'ente datore di lavoro paga la contribuzione solo sul 30% di retribuzione effettivamente erogata.

occorre poi in sede di uniemens procedere alla compiazione di un apposito quadro V1 per comunicare i dati all'inps necessari per l'accredito figurativo (non paga l'ente) dei contributi per il restante 70%
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Re: CONGEDO PARENTALE

Messaggioda gsalurso » 22/10/2016, 12:05

EMI60 ha scritto:Supponiamo che il sipendente abbia richiesto 35 giorni di congedo dii cui 30 da usufruire a settembre i restanti 5 ad ottobre.
Mentre la retribuzione di settembre è percepita uguale a quelli degli altri mesi (100% retribuzione)quella di ottobre come dovrà essere impostata?????


RAL854_Orientamenti Applicativi
Qual è la modalità di calcolo della retribuzione mensile da corrispondere alla lavoratrice nel caso di fruizione frazionata (per soli alcuni giorni al mese) di un periodo di congedo parentale per il quale la stessa ha diritto solo ad un’indennità pari al 30% della retribuzione?
La questione, per la rilevanza rivestita, è stata sottoposta al Tavolo di coordinamento giuridico operante presso questa Agenzia che, in relazione ad un ipotetico caso di una lavoratrice che si assenta, per esempio, per quattro giorni al mese per congedo parentale con trattamento ridotto al 30%, sulla base delle norme legislative e contrattuali applicabili (art.34 del D.Lgs.n.151/2001; art.52, comma 4, del CCNL del 14.9.2000), ritiene corretto il seguente procedimento:
a) determinazione della retribuzione giornaliera (retribuzione mensile divisa per 26, ai sensi dell’art.52, comma 4, del CCNL del 14.9.2000); si tratta di un forma di retribuzione utilizzabile in tutti i casi in cui vi è una esigenza di compensare prestazioni lavorative inferiori al mese oppure di operare trattenute per periodi di mancata prestazione inferiori al mese;
b) calcolo della retribuzione giornaliera per i quattro giorni, cioè il valore della lettera a) moltiplicato per i quattro;
c) quantificazione del 30% del valore di cui alla precedente lettera b);
d) calcolo del trattamento complessivo mensile (per i periodi lavorati e di congedo parentale): retribuzione mensile meno valore di cui alla lett.b più valore della lett.c.
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