da Samuele77 » 20/09/2016, 23:08
Ho letto l'articolo di Grandelli. L'autore commentava una circolare ministeriale che aveva illustrato il riparto su base annua tra le risorse da destinare alle procedure ordinarie di reclutamento e quelle da destinare a procedure speciali (tra cui quelle di cui al comma 3bis). Il rispetto, obbligatorio, di questo riparto di risorse su base annua, non esime dall'obbligo di rispettare il vincolo di non riservare in ciascun concorso, più del 50 per cento dei posti al personale interno ai sensi dell'articolo 52 del 165. Si tratta di due vincoli indipendenti. Grandelli ritiene che nel calcolo del 50% su base annua delle risorse da destinare alle procedure "speciali" vadano considerate anche le risorse destinate a quelle che chiama impropriamente "progressioni di carriera" (che non esistono più data l'abolizione delle progressioni verticali da Brunetta in poi): probabilmente l'autore si riferisce alle risorse corrispondenti alla spesa relativa alle quote di posti riservati, nei concorsi pubblici, al personale interno (ai sensi dell'articolo 52 del 165).
Per inciso, il comma 3bis si applica, per le amministrazioni non statali, a titolo di principi generali cui gli enti pubblici devono conformare i rispettivi ordinamenti.