visite specialistica

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Messaggioda funghetto » 15/09/2016, 9:41

Il lavoratore in malattia che debba allontanarsi dagli orari di reperibilità delle visita fiscale, a richiesta deve essere documentata. art 21 c. 13 ccnl 1995
E' possibile effettuare una dichiarazione di certificazione ex art 46 dpr 445/2000, al posto di presentare attestatazione dove si evince il reparto dove si è effettuata la visita, considerando il rispetto della privacy?
Grazie
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Re: visite specialistica

Messaggioda gsalurso » 15/09/2016, 13:58

Certificati che NON possono essere sostituiti da dichiarazione:
- medici;
- sanitari;
- veterinari;
- di origine;
- di conformità CE;
- di marchi;
- di brevetti.

In ogni caso, siccome devi dare all'Amministrazione la possibilità di verificare la dichiarazione, dovresti in ogni caso dire dove hai effettuato la visita.
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Re: visite specialistica

Messaggioda Samuele77 » 15/09/2016, 14:06

Il fatto di essersi recato in una certa data e in un certo orario presso una struttura sanitaria per lo svolgimento di una visita specialistica può essere attestato mediante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (NON si tratta di sostituire un certificato medico, bensì di attestare un fatto che è a diretta conoscenza dell'interessato ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000). Naturalmente si tratta di dichiarazioni soggette alle responsabilità e ai controlli previsti in generale per tutte le dichiarazioni sostitutive.
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Re: visite specialistica

Messaggioda gsalurso » 15/09/2016, 14:39

funghetto ha scritto:E' possibile effettuare una dichiarazione di certificazione ex art 46 dpr 445/2000, al posto di presentare attestatazione dove si evince il reparto dove si è effettuata la visita, considerando il rispetto della privacy?
Grazie

Il collega si è riferito esplicitamente all'autocertificazione (art.46) e non alla dichiarazione sostitutiva (art.47), io ho risposto alla sua domanda.
In ogni caso se deve fornire gli elementi per poter effettuare i controlli, le informazioni (che lui vorrebbe tenere riservate) sul reparto in cui ha sostenuto la visita le deve indicare lo stesso.
Io volevo sottolineare che il problema che si pone "funghetto" non esiste, infatti attestazione della struttura o autocertificazione (più correttamente dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta') l'Ufficio lo verrà a sapere in ogni caso.
I pubblici dipendenti sono comunque tenuti ad osservare il segreto d'Ufficio.
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Re: visite specialistica

Messaggioda Pier Luigi Ricci » 15/09/2016, 14:46

I pubblici dipendenti sono comunque tenuti ad osservare il segreto d'Ufficio.



:lol:
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Re: visite specialistica

Messaggioda funghetto » 15/09/2016, 16:36

chiedo scusa per certificazione e atto di notorietà...

a questo punto basta indicare, nel rispetto della privacy, semplicemente il nome della struttura nel suo complesso, tra l'altro pubblica, dove ci si è recati, senza entrare nei dettagli e qualora la PA voglia verificare basta semplicemente chiedere e risalire alle visite mediche, prestazioni o accertamenti speciaisti effettuate.
Vertendo l'argomento in materia di dati sanitari, quindi visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici e non per altri giustificati motivi, solo succesivamente, al rientro in servizio, il medico sanitario competente penso possa entrare nel merito.
Cosa ne pensate?
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Re: visite specialistica

Messaggioda gsalurso » 15/09/2016, 18:44

L'allontanamento dal domicilio in orario di reperibilità è giustificato per sottoporsi a visite o analisi solo se ciò sia necessario, per motivi di urgenza e di indifferibilità, per la cura della malattia; l'onere della prova spetta al lavoratore che deve documentarlo.

Pertanto non basta dire che il giorno x alle ore y ti sei recato presso l'ospedale di z per sottoporti a visita specialistica; devi dimostrare la necessità dell'assenza quale mezzo per curare la malattia. Se hai l'influenza non sei giustificato per una visita oculistica di controllo. Addirittura, se ti assenti per andare in farmacia a comprare le medicine (provato con lo scontrino fiscale che riporta data ed ora), dovresti poter dimostrare che erano urgenti e che in casa non c'era nessuno che potesse andarci al posto tuo ...

Non lo dico io ma la Corte di Cassazione. Fai una breve ricerca su google e troverai molte sentenze in merito (e nell'ultimo periodo, per i motivi che puoi facilmente immaginare, l'interpretazione sta diventando ancora più restrittiva) .
Quindi, come vedi, devi dichiarare molto di più del reparto presso cui ti sei recato all'Ospedale.

DLgs 165/2001 Art. 55-septies (Controlli sulle assenze).
"Qualora il dipendente debba allontanarsi dall'indirizzo comunicato durante le fasce di reperibilita' per effettuare visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, e' tenuto a darne preventiva comunicazione all'amministrazione."
INPS Visite fiscali 2015: reperibilità
Nel periodo di assenza per malattia il dipendente ha l’obbligo di rimanere presso il domicilio comunicato. Qualora dovesse allontanarsi per effettuare visite mediche, prestazioni o accertamenti, ha l’obbligo di comunicare preventivamente l’assenza all’amministrazione e produrre come giustificativo l’attestazione rilasciata da struttura, pubblica o privata, che ha erogato la prestazione.
Corte di Cassazione
(n. 3642/94) ha dichiarato in giustificata l'assenza alla visita fiscale per recarsi dall’Odontoiatra
(n. 4247/2004) il lavoratore deve provare che la causa del suo allontanamento dal domicilio durante le fasce orarie, pur senza necessariamente integrare una causa di forza maggiore, costituisca, al fine della tutela della salute, una necessità dell'assenza quale mezzo per curare la malattia".
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Re: visite specialistica

Messaggioda funghetto » 15/09/2016, 20:31

grazie gsalurso per la disponibilità mostrata :-)
tutto perfetto!

DLgs 165/2001 Art. 55-septies (Controlli sulle assenze).
"Qualora il dipendente debba allontanarsi dall'indirizzo comunicato durante le fasce di reperibilita' per effettuare visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, e' tenuto a darne preventiva comunicazione all'amministrazione."

In che modo documentati???
Quindi, come vedi, devi dichiarare molto di più del reparto presso cui ti sei recato all'Ospedale.
Dubito.
Partiamo dal presupposto che il diritto alla salute è un diritto tutelato in tutte le sue forme.

Se un serio e corretto lavoratore durante il periodo di malattia deve recarsi nelle strutture sanitarie per delle cure specialistiche, non penso debba divulgare dati inerenti alla salute.

Pertanto penso che dichiarare l'orario ed il luogo sia sufficiente.
Se l'amministrazione ha dei sospetti di mala fede nei confronti del lavoratore ha tutti gli strumenti per verificare quanto dichiarato.

Aspettiamo notizie dal Garante della Privacy allora...
grazie per collaborazione
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Re: visite specialistica

Messaggioda gsalurso » 16/09/2016, 10:24

La discussione non è sulla certificazione di malattia ma sulle assenze dal domicilio in orario di reperibilità dalla visita fiscale.
Siccome c'è l'obbligo di reperibilità, l'assenza durante la reperibilità è un'eccezione alla regola, e come tale va considerata. La motivazione (e pertanto la documentazione che dimostri l'effettiva necessità di assentarsi, per motivi di urgenza e di indifferibilità, per la cura della malattia in atto) deve essere presentata dal lavoratore che intende avvalersene.
Non è un problema di mancanza di fiducia dell'Amministrazione verso il dipendente. Ma se per caso il medico fiscale non ti trova in casa, l'Amministrazione deve essere in possesso di quella documentazione per non essere costretta ad adottare i provvedimenti previsti dalla legge in caso di assenza alla visita fiscale.
Alla fine potrai sempre dimostrare, magari in giudizio, che l'assenza era giustificata; ma ti conviene andare incontro a tutte queste seccature e perdite di tempo piuttosto che presentare subito la certificazione?

Poi, fai un po' come ti pare
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Re: visite specialistica

Messaggioda funghetto » 16/09/2016, 20:34

....quando il medico fiscale non trova il lavoratore in casa, solo allora l'amministrazione può " a richiesta, documentati"!!! e qualora il lavoratore ha dichiarato il falso agire di conseguenza....
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