accesso agli atti.

accesso agli atti.

Messaggioda scheggia » 08/09/2016, 10:24

buongiorno.

vorrei togliermi un dubbio.

è stata fatta una selezione.
pubblicata la graduatoria.

ora...

il secondo in graduatoria ha fatto richiesta di accesso agli atti.

cito testualmente "chiede di accedere agli atti amministrativi per verifica punteggio graduatoria"

a questo punto......lui potrà "prendere visione" SOLO dei verbali di valutazione.

NON potrà invece prendere visione dei curriculum presentati dai candidati in quanto avrebbe dovuto specificarlo.
inoltre anche specificandolo......l'ente dovrebbe mandare una comunicazione agli altri candidati in quanto controinteressati.

giusto????
scheggia
 
Messaggi: 111
Iscritto il: 21/01/2015, 9:19

Re: accesso agli atti.

Messaggioda carlomagno » 08/09/2016, 13:37

I curricula non sono atti amministrativi .. pero chiaramente nei varbali devono essere contenuti gli elementi che hanno determinato punteggi es: laurea con votazione .. ecc
carlomagno
 
Messaggi: 578
Iscritto il: 02/01/2015, 15:19

Re: accesso agli atti.

Messaggioda carlomagno » 08/09/2016, 13:37

I curricula non sono atti amministrativi .. pero chiaramente nei verbali devono essere contenuti gli elementi che hanno determinato punteggi es: laurea con votazione .. ecc
carlomagno
 
Messaggi: 578
Iscritto il: 02/01/2015, 15:19

Re: accesso agli atti.

Messaggioda scheggia » 08/09/2016, 14:41

ok...ne ero praticamente sicuro.


domanda stupida:

e se per assurdo rifacesse la domanda di accesso specificando che vuol visionare i Curriculum di tutti i candidati?

sarebbe da rigettare giusto?
scheggia
 
Messaggi: 111
Iscritto il: 21/01/2015, 9:19

Re: accesso agli atti.

Messaggioda Samuele77 » 08/09/2016, 15:07

Il diritto di accesso riguarda non solo gli "atti amministrativi" in particolare, ma la più ampia categoria dei "documenti amministrativi", che sono definiti dall'articolo 22 comma 1 lettera d) della legge 241/1990, ai sensi della quale "documento amministrativo", è ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale.

Il curriculum allegato a una domanda di partecipazione ad un concorso è sicuramente un documento amministrativo, ed è soggetto quindi alla disciplina del diritto di accesso con i modi e i limiti previsti dalla legge 241/1990.

In senso più ampio, si veda la disciplina del diverso istituto dell'accesso civico di cui al D. lgs. 33/2013, e, in particolare l'articolo 5 comma 2:

"Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis."
Samuele77
 
Messaggi: 549
Iscritto il: 28/03/2015, 10:29

Re: accesso agli atti.

Messaggioda scheggia » 08/09/2016, 15:22

ok...quindi?

chi vince tra voi due?

:)
scheggia
 
Messaggi: 111
Iscritto il: 21/01/2015, 9:19

Re: accesso agli atti.

Messaggioda scheggia » 08/09/2016, 15:47

Accesso atti di un concorso.

Chi ha partecipato a una procedura concorsuale ha diritto di accesso agli atti della stessa.
La giurisprudenza costante in materia ritiene che: "Le domande ed i documenti prodotti dai candidati, i
verbali, le schede di valutazione e gli stessi elaborati costituiscono documenti rispetto ai quali deve essere
esclusa in radice l'esigenza di riservatezza a tutela dei terzi, posto che i concorrenti, prendendo parte alla
selezione, hanno evidentemente acconsentito a misurarsi in una competizione di cui la comparazione dei
valori di ciascuno costituisce l'essenza. Tali atti, quindi, una volta acquisiti alla procedura, escono dalla sfera
personale dei partecipanti che, pertanto, non assumono la veste di contro interessati in senso tecnico nel
presente giudizio."

Un caso particolare: la richiesta di accesso da parte di chi abbia consegnato i compiti in bianco

L'interesse all’esibizione di atti va valutata dal giudice in astratto, in relazione ai fini che l'interessato
dichiara di voler perseguire, senza che possa essere operata, con riferimento al caso specifico, alcuna
valutazione in ordine alla fondatezza o ammissibilità della domanda giudiziale che l'interessato potrebbe
eventualmente proporre. Alla luce della giurisprudenza analizzata, sembrerebbe che la sola partecipazione
alla procedura possa giustificare il diritto di accesso (anche se questo risulta in contrasto con la sussistenza
di interesse diritto, concreto, attuale, e con il divieto di indagini indiscriminate sull’azione della P.A).

Atti procedura valutativa.

Nei casi di partecipazione ad una procedura valutativa, non sussiste la tutela del diritto di riservatezza degli
altri concorrenti, in quanto il partecipare a una procedura concorsuale implica la rinuncia del diritto stesso.
“Un soggetto che ha partecipato ad una procedura selettiva pubblica ha il diritto di conoscere gli atti
relativi ai curricula degli altri concorrenti, atti in relazione ai quali non vi è alcuna contrapposta esigenza di
riservatezza.” (CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III - sentenza 8 febbraio 2013 N. 731).
Tutta la documentazione relativa alla procedura (domande, verbali, curricula) è ostensibile. Il richiedente
può prendere visione e copia e il costo delle copie è a suo carico.
Se viene esplicitamente richiesto che la documentazione sia inviata via Pec, a questo tipo di invio si è tenuti
soltanto se la documentazione sia già posseduta in formato elettronico, altrimenti si può far presente che
sarà necessario aspettare i tempi di attesa per convertire il cartaceo in elettronico, e in caso di urgenza, il
richiedente deve essere invitato a presentarsi sul luogo di detenzione della documentazione per visionarla.


penso che il terzo punto chiarisca tutto. CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III - sentenza 8 febbraio 2013 N. 731
scheggia
 
Messaggi: 111
Iscritto il: 21/01/2015, 9:19


Torna a Personale

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 152 ospiti

Paolo Gros

Esperienza come funzionario di un ente comunale. Tra gli ideatori e gestori del blog “Gli enti locali – Paolo Gros, Lucio Guerra e Marco Lombardi on web”.

Lucio Guerra

Responsabile Tributi e Informatica di una Unione di Comuni. Tra i gestori e moderatori del forum “Gli enti locali – Paolo Gros, Lucio Guerra e Marco Lombardi on web”.

Marco Sigaudo

Opera nel settore della PA da oltre 15 anni, l’esperienza acquisita è confluita all’interno di Studio Sigaudo s.r.l., società che offre servizi ad ampio spettro all’Ente.