clarag ha scritto:al dipendente che lavora su 5 giorni viene chiesto di prestare attivirtà lavorativa la domenica per due volte consecutive.
il dipendente avra diritto alla maggiorazione del 50% e al riposo compensativo entro 15 gg anche se il sabato già non lavora?
Occorre innanzitutto fare chiarezza sul significato di "giorno di riposo settimanale".
Il giorno di riposo settimanale è
uno ogni sette giorni e "di norma" coincide con la domenica. Il tuo giorno di riposo settimanale è indicato nel contratto individuale di lavoro oppure nel Regolamento di organizzazione.
Se il lavoratore ad es. effettua due rientri pomeridiani di tre ore, completa il debito orario (36h nel nostro caso) il venerdì; quindi il sabato è "giorno non lavorativo", cosa diversa da giorno festivo o riposo settimanale.
Nel caso di turnazione, invece, il giorno di riposo settimanale varia con la cadenza stabilita dal turno di lavoro.
Rispondo alla domanda.
Orario di lavoro su 5 gg settimanali lunedì-venerdì, riposo: domenica
1) se ti richiamano in servizio per 3 ore di sabato hai diritto al pagamento di 3 ore di lavoro straordinario
feriale oppure, a tua scelta, a 3 ore di riposo compensativo.
2) se ti richiamano in servizio di domenica (giorno di riposo settimanale) hai invece diritto alla maggiorazione del 50% della retribuzione oraria e a 3 ore di riposo compensativo.
ARAN Prestazione di lavoro nella giornata di riposo settimanale e riposo compensativo."In proposito si deve ricordare che si tratta di un riposo volto a consentire al lavoratore di godere di quello settimanale, espressamente garantito dalla legge come diritto soggettivo, dallo stesso precedentemente non fruito per ragioni di servizio. Proprio, per tale aspetto, si esclude la possibilità del dipendente di non fruire del riposo compensativo e, conseguentemente, la possibilità di una sua eventuale monetizzazione."
Art. 24, comma 1, del CCNL 14/9/2000, modificato dall’art. 14 CCNL 4/10/2001"1. Al dipendente che per particolari esigenze di servizio non usufruisce del giorno di riposo settimanale deve essere corrisposto, per ogni ora di lavoro effettivamente prestata, un compenso aggiuntivo pari al 50% della retribuzione oraria di cui all’art. 52, comma 2, lett. b) (ora art.10 del CCNL del 9.5.2006), con diritto al riposo compensativo da fruire di regola entro 15 giorni e comunque non oltre il bimestre successivo”.