Inderogabili disposizioni per riduzione spesa di personale

Inderogabili disposizioni per riduzione spesa di personale

Messaggioda Moderatore Tutto PA » 03/08/2016, 9:16

Un Comune della Liguria ha deciso di internalizzare il servizio farmaceutico in precedenza affidato a un’azienda speciale e, per le problematiche del caso, ha posto i seguenti quesiti alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, ricevendo in tutti i casi parere negativo (deliberazione n. 73/2016/PAR):

1) “In seguito all’inserimento del nuovo personale nei ruoli dell’Ente, è possibile ricalcolare in aumento il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane di cui all’articolo 15 del Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto dell’1 aprile 1999, avuto anche riguardo all’articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208”? La Corte ha ricordato al Comune che le disposizioni per la riduzione della spesa di personale non sono suscettibili di deroghe.

2) “Ai fini dell’attribuzione di un incarico di posizione organizzativa all’attuale direttore della farmacia, il quale già percepisce presso l’azienda speciale un’indennità per le funzioni di direzione, l’ammontare del budget destinato dal Comune al finanziamento delle indennità di posizione può essere corrispondentemente incrementato in virtù del medesimo criterio interpretativo adottato da questa Sezione nel parere n. 78/2015/PAR […] secondo cui le spese di personale sostenute dall’azienda speciale possono essere puntualmente conteggiate, sia per la determinazione del parametro di spesa da rispettare, sia per la rilevazione della spesa sostenuta nell’esercizio di riferimento”? La risposta della Corte fa riferimento al principio di indirizzo interpretativo enunciato dalla Sezione delle autonomie con la deliberazione n. 26/SEZAUT/2014/QMIG, secondo il quale le risorse di bilancio che i Comuni privi di qualifiche dirigenziali destinano, ai sensi dell’art. 11 del CCNL 31 marzo 1999, alla copertura finanziaria delle indennità per gli incaricati di posizioni organizzative, rientrano nell’ambito di applicazione dei limiti di spesa legislativamente stabiliti per il finanziamento del trattamento accessorio del personale.

3) “Nonostante non ricorrano in concreto le condizioni per l’assunzione di personale a tempo indeterminato, le due unità lavorative non trasferibili nei ruoli dell’Ente (un farmacista e il magazziniere) possono essere comunque sostituite con nuove assunzioni, considerato che ciò risulterebbe indispensabile per la copertura dei turni […] e tenuto conto che non sono già presenti all’interno dell’Ente dipendenti con profili professionali corrispondenti alle mansioni in questione”? La Corte si è nuovamente espressa in senso negativo: né l’esercizio del servizio farmaceutico mediante gestione in economia, né l’avvenuta internalizzazione di servizi precedentemente affidati da soggetti esterni con gli eventuali effetti positivi sul piano della razionalizzazione della spesa, costituiscono giustificazione sufficiente a consentire deroghe all’applicazione delle disposizioni legislative statali finalizzate al contenimento della spesa per il personale.

4) “Ai fini della determinazione del tetto massimo di spesa per le forme di lavoro determinato e flessibile […] può essere conteggiata, una volta internalizzato il servizio farmaceutico, anche la spesa assunta a tale titolo dall’azienda speciale nel corso dello stesso anno di riferimento”? I giudici hanno negato la possibilità di omogeneizzare i dati rilevanti ai fini dell’applicazione del limite alla spesa per lavoro determinato o flessibile posto dall’art. 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010.

Ecco il testo della deliberazione: http://www.studiosigaudo.com/wp-content/uploads/CdCLiguria73-2016.pdf
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