Con la presente, si pone alla Vs attenzione il seguente quesito in ordine all’oggetto.
L’Ente , nell’anno 2014 , ha concluso due procedure di assunzione a tempo indeterminato (n. 4 D1 e n. 1 C1) , mediante l’approvazione di due graduatorie a seguito di procedura concorsuale pubblica.
Per entrambe le procedure, prima dell’attivazione delle relative procedure concorsuali, sono state esperite, con esito negativo, le procedure di mobilità volontaria di cui all’art. 30 del D.lgs. 165/2001 e di mobilità “obbligatoria” di cui all’art. 34- bis.
Due vincitori di concorso hanno rassegnato le dimissioni dal servizio nel corso dell’anno 2015 . A seguito di tali dimissioni, l’Ente non ha provveduto a ricoprire i posti vacanti, stante i vincoli assunzionali imposti dalla normativa vigente, dovendosi attendere il completamento delle procedure di collocamento del personale in esubero degli Enti di Area Vasta.
In considerazione della imminente chiusura della procedura di collocamento del personale provinciale per la Regione Toscana, si chiede se l’Ente, considerato che ha già esperito le procedure di mobilità sopra richiamate e per le quali le relative assunzioni erano già state deliberate, possa procedere allo scorrimento delle graduatorie vigenti degli idonei per la copertura dei posti resisi vacanti a seguito delle dimissioni dei vincitori, senza dover esperire nuovamente la procedura di mobilità obbligatoria di cui all’art. 34 bis del D.lgs. 165/2001.