permessi retribuito art. 19 2° comma

permessi retribuito art. 19 2° comma

Messaggioda cla » 25/07/2016, 21:27

A domanda del dipendente possono inoltre essere concessi, nell'anno, 3 giorni di permesso
retribuito per particolari motivi personali o familiari debitamente documentati, compresa la nascita
di figli.

In merito al comma precedentente indicato, premesso che non mi risultano elenchi esaustivi delle particolari esigenze personali, e che in assenza di dichiarazione formale, può essere autocertificata l'esigenza personale, vorrei sapere quali sono queste fantomatiche esigenze personali.
esistono direttive circolari ecc. o in sostanza non ci sono elementi oggettivi e conseguentemente ogni richiesta deve essere esaudita.
ho visto alcuni regolamenti interni che parlano di colloquio dei professori, trasloco, ecc..
grazie saluti
cla
 
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Re: permessi retribuito art. 19 2° comma

Messaggioda Samuele77 » 25/07/2016, 22:20

E' vero che non esiste un elenco di circostanze riconducibili a questa categoria di motivi, ma non si tratta di una lacuna, bensì di una precisa volontà delle parti contraenti che hanno inteso lasciare al datore di lavoro (dirigente/responsabile di servizio) la valutazione delle esigenze addotte dal dipendente in relazione alla compatibilità dell'eventuale concessione del permesso con le esigenze di servizio. I motivi per i quali si chiede il permesso devono essere specificati e documentati, in quanto il datore di lavoro deve essere messo nelle condizioni di "valutare, nella sua discrezionalità, le esigenze addotte dal dipendente a sostegno della richiesta di assentarsi dal servizio in relazione alla eventuale sussistenza di ragioni di servizio ostative alla concessione del permesso" (Aran, I permessi retribuiti - Comparto Regioni e Autonomie Locali, luglio 2013).
La clausola contrattuale prevede che le circostanze per le quali viene chiesto il permesso siano documentate, quindi dimostrate all'ente mediante prove scritte. A questi documenti, poi, si applicano le disposizioni in materia di dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà sempre che ricorrano i presupposti di quest'ultima disciplina.
Sempre secondo l'Aran, all’ambito dei particolari motivi personali possono ricondursi le circostanze soggettive che impediscono la resa della prestazione lavorativa (sciopero dei mezzi di trasporto; particolari situazioni metereologiche; ipotesi di lutto non rientranti tra quelle legittimanti il permesso dell’art.19, comma 1, del CCNL del 6.7.1995; particolari bisogni di assistenza di familiari, ecc.).
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Re: permessi retribuito art. 19 2° comma

Messaggioda carlomagno » 26/07/2016, 10:42

Come già postato 2 volte sia l'aran con un parere specifico che le sentenze il datore di lavoro non entra nel merito dei motivi personali ma valuta esclusivamente le esigenze di servizio come per le ferie per intenderci.
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Re: permessi retribuito art. 19 2° comma

Messaggioda Samuele77 » 26/07/2016, 11:10

Il passo che ho citato tra virgolette è copiato pari pari dal dossier redatto dall'Aran nel 2013 riguardo a questo tipo di permessi. Il datore di lavoro deve essere a conoscenza delle ragioni per cui viene chiesto il permesso proprio perché deve fare un bilanciamento di interessi tra le esigenze di servizio e le ragioni addotte (peraltro se non dovesse considerare i motivi addotti non avrebbe senso che il contratto ne richiedesse la prova documentale....).
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Re: permessi retribuito art. 19 2° comma

Messaggioda carlomagno » 27/07/2016, 9:48

nel parere 2015 aran dice di non entrare nel merito tra altro i motivi di servizio sono a prescindere dalle esigenze cosi come per le ferie vale per i permessi.
Visto che varie sentenze dei tribunali su quel tipo di permessi non solo dicono non si entra nel merito ma vanno oltre (limitandone anche le esigenze di servizio), Aran fa un parere che dice di non entrare nel merito visto che non vi puo essere soggettività , ma che salvo palesi motivazioni illogiche di concederli.
Comunque se vedi post precedente avevo postato anche le sentenze.
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Re: permessi retribuito art. 19 2° comma

Messaggioda carlomagno » 27/07/2016, 11:30

riposto una parte della vecchia risposta ...nell originale cera un altro pezzo ma ritengo sia chiara lo stosso
RAL_1434_Orientamenti Applicativi



Tra i permessi previsti dall’art. 19, c. 2 del CCNL del 6.7.1995 è possibile far rientrare anche l’assenza per sottoporsi a visita specialistica?

L’art.19, comma 2, del CCNL del 6.7.1995, in relazione ai tre giorni di permesso retribuito per particolari motivi personali ivi previsti, non ha stabilito alcuna precisa casistica per la loro fruizione.

Pertanto, spetta all’ente valutare, nella sua discrezionalità, le esigenze addotte dal dipendente a sostegno della richiesta di assentarsi dal servizio in relazione alla eventuale sussistenza di ragioni di servizio ostative alla concessione del permesso.

Pertanto, l’Ente non è chiamato né a disciplinare le possibili ipotesi giustificative del permesso (data la genericità ed ampiezza della previsione contrattuale “per particolari motivi personali o familiari”) né a valutare nel merito la giustificatezza o meno della ragione addotta o la documentazione a tal fine prodotta, ma solo la sussistenza di specifiche ragioni organizzative od operative che impediscano la concessione del permesso stesso.

Del resto, i giorni di permesso a disposizione del dipendente sono solo tre per anno e, conseguentemente, avendone utilizzato uno per visita specialistica, ne avrà a disposizione solo due per eventuali altre esigenze personali nell’anno.

Per completezza informativa, si ritiene utile anche ricordare che di recente il legislatore è intervenuto a regolamentare anche la materia delle assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, con la nuova formulazione dell’art.55-septies del D.Lgs.n.165/2001 derivante dalle modifiche recate dall’art.16, comma 9, del D.L.n.98/2011, convertito nella legge n.111/2011.

In particolare l’art.55-septies, comma 5-ter, del D.Lgs.n.165/2001 stabilisce: “Nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici l'assenza è giustificata mediante la presentazione di attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione”.

In base a tale normativa, come evidenziato anche dalla circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n.10/2011, ai fini della giustificazione dell’assenza per visite o prestazioni specialistica come assenza per malattia è sufficiente la presentazione da parte del dipendente della semplice attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura anche privati che le hanno effettuate, senza alcun ulteriore adempimento o formalità aggiuntive (la giustificazione, ad esempio, che le medesime potevano essere effettuate solo in orari coincidente con quello di lavoro).

In tal modo, sono state superate anche alcune indicazioni più rigorose che, in mancanza di una precisa disciplina legale di riferimento, erano contenute anche negli orientamenti applicativi già formulati dall’ARAN in materia.

In tale ambito, pertanto, fermo restando quanto sopra detto in ordine alle modalità di gestione dei permessi per motivi personali, sembrerebbe eccessivo richiedere elementi giustificati che non sono richiesti neppure per le assenze imputabili al regime della malattia.

sentenze
da una sentenza

"Il riferimento ai motivi personali è di tale ampiezza da indurre a ritenere giustificata la richiesta di permesso ogniqualvolta la richiesta sia finalizzata a perseguire interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico."
"..l' istituto del permesso per motivi personali può essere utilizzato in qualsiasi caso in cui il dipendente non possa usufruire di permessi ad altro titolo, purché l' interesse perseguito sia meritevole di tutela secondo ordinamento giuridico."
" permesso per motivi personali ed altrettanto potrà fare il dipendente che intenda partecipare ad un convegno e non abbia titolo per usufruire di 1 giorno di permesso per motivi di studio, essendo tale permessi previsti unicamente per partecipare a concorsi o esami...".
altro tribunale
Le condizioni necessarie per poterne usufruire sono semplicemente che i giorni di permesso vengano richiesti per motivi personali oppure per motivi familiari. Tali motivazioni sono sottratte alla valutazione discrezionale del Dirigente , il quale pertanto non può entrare in merito alle stesse."...

E ancora:

..."Nessuna discrezionalità è lasciata al Dirigente in merito all´opportunità di autorizzare il permesso e le ferie per queste particolari ipotesi, né, in particolare, gli è consentito di comparare le esigenze con le ragioni personali o familiari certificate per cui il permesso è richiesto, ma avrà solo un controllo di tipo formale in merito alla presentazione della domanda ed all´idoneità della documentazione a dimostrare la sussistenza delle ragioni poste a base della domanda; né tanto meno, è consentito al Dirigente porre delle regole preventive che vietino o restringano la possibilità per i docenti di usufruire dei permessi , qualora queste siano richieste per motivi personali o familiari.".

e altre che ometto
non per niente l aran successivamente a varie sentenze mette la nota cui sopra proprio per evitare contenziosi.
l aran e stato chiarissimo.Non occoroono le sentenze messe comunque
in sostanza non si valuta il motivo ma solo le ragioni organizzative.
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