turn-over del personale

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Messaggioda Quartarone Giovanni » 21/06/2016, 19:34

Il comune con 1300 abitanti può reintegrare per intero il turn-over del personale a tempo indeterminato?
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Re: turn-over del personale

Messaggioda Paolo Gros » 22/06/2016, 8:20

Regioni ed Enti locali, nel triennio 2016-2018, possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25% di quella relativa al medesimo personale cessato nell’anno precedente.
per l’anno 2016, agli Enti la cui incidenza delle spese di personale sulla spesa corrente è pari o inferiore al 25%, per i quali, ai sensi dell’articolo 3, comma 5-quater del d.l. 90/2014, per i quali è prevista la possibilità di turn over pari al 100% della spesa del personale cessato.
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Re: turn-over del personale

Messaggioda Quartarone Giovanni » 23/06/2016, 19:49

Forse mi sbaglio ma nel frattempo è intervenuta la normativa che ti cito di seguito che impedisce il turnover al 100%


Art. 1 Comma 228 della L. 28-12-2015 n. 208
228. Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente. In relazione a quanto previsto dal primo periodo del presente comma, al solo fine di definire il processo di mobilità del personale degli enti di area vasta destinato a funzioni non fondamentali, come individuato dall'articolo 1, comma 421, della citata legge n. 190 del 2014, restano ferme le percentuali stabilite dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Il comma 5-quater dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è disapplicato con riferimento agli anni 2017 e 2018.

art. 3 comma 5 del D.L. 24-6-2014 n. 90

5. Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 16, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente. L'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è abrogato. Le amministrazioni di cui al presente comma coordinano le politiche assunzionali dei soggetti di cui all'articolo 18, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 112 del 2008 al fine di garantire anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti, fermo restando quanto previsto dal medesimo articolo 18, comma 2-bis, come da ultimo modificato dal comma 5-quinquies del presente articolo. (21) (23) (27)
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Re: turn-over del personale

Messaggioda Rag. » 25/10/2016, 10:03

Paolo Gros ha scritto:Regioni ed Enti locali, nel triennio 2016-2018, possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25% di quella relativa al medesimo personale cessato nell’anno precedente.
per l’anno 2016, agli Enti la cui incidenza delle spese di personale sulla spesa corrente è pari o inferiore al 25%, per i quali, ai sensi dell’articolo 3, comma 5-quater del d.l. 90/2014, per i quali è prevista la possibilità di turn over pari al 100% della spesa del personale cessato.


nel frattempo poi, grazie al DL 113/2016, non si parla più di "...25% di quella relativa al medesimo personale cessato nell’anno precedente..." bensì di 75%, per enti fino a 10.000 abitanti

corretto??

grazie mille
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