[RISOLTO]Collocamento in pensione coattivo obbligatorio

Re: Collocamento in pensione coattivo obbligatorio

Messaggioda avv.laura » 22/06/2016, 12:34

abal60 ha scritto:Esempio "bilanciamento quota al 31/12/2011 (età e contribuzione) "
Dipendente di sesso maschile nato il 03/07/1951 - assunto il 03/03/1976 -
Al 03/11/2011 ( e quindi entro il 31/12/2011) raggiunge quota 96:

Anzianità contributiva al 03/11/2011 - anni 35 e mesi 08
Età anagrafica al 03/11/2011 anni 60 e mesi 04
totale 95 12 = quota 96

In questo caso la somma dei due requisiti fa acquisire il diritto a pensione entro il 31/12/2011, ovviamente con accesso dopo 12 mesi (legge 122/2010).

Se il soggetto non ha chiesto di andare via ed è rimasto in servizio perchè non usufruito del diritto acquisito, va collocato a riposo obbligatoriamente e d'ufficio per limiti età, il primo giorno del mese successivo al compimento del 65esimo anno (01/08/2016).
Spero di essere stato chiaro.....
:lol:


Ciao Andrea,
Poniamo in considerazione un ultimo caso, giusto per vedere se ho capito bene.
Dipendente donna, nata il 16/12/1950
Assunta il 12/02/1980

Età al 31/12/2011 : 61 anni e 15 giorni
Anzianità contributiva al 31/12/2011 : 31 anni, 10 mesi e 19 giorni

Conclusioni al 31/12/2011 la dipendente della p.a. raggiungeva i requisiti previsti per il diritto alla pensione di vecchiaia ante- Riforma Fornero che ricordiamo essere 61 anni per le donne + 5 anni di contribuzione.

Collocamento in pensione d’ufficio a 66 anni e 7 mesi , ovvero il mese successivo : 1/08/2017
Confermi?
Ciao , Grazie! :mrgreen:
Laura
avv.laura
 

Collocamento in pensione coattivo obbligatorio

Messaggioda abal60 » 22/06/2016, 18:19

Purtroppo non confermo "non è cosi"
Riporto il tuo ultimo post:
Ciao Andrea,
Poniamo in considerazione un ultimo caso, giusto per vedere se ho capito bene.
Dipendente donna, nata il 16/12/1950
Assunta il 12/02/1980
Età al 31/12/2011 : 61 anni e 15 giorni
Anzianità contributiva al 31/12/2011 : 31 anni, 10 mesi e 19 giorni
Conclusioni al 31/12/2011 la dipendente della p.a. raggiungeva i requisiti previsti per il diritto alla pensione di vecchiaia ante- Riforma Fornero che ricordiamo essere 61 anni per le donne + 5 anni di contribuzione.
Collocamento in pensione d’ufficio a 66 anni e 7 mesi , ovvero il mese successivo : 1/08/2017
Confermi?
Ciao , Grazie!

Orbene, se leggi uno stralcio del mio precedente post, che ti riassumo brevemente
Per le donne, invece, devi agire diversamente: infatti se nate nel 1950, 1949 1948 , per effetto dell’art. 2 comma 21 della legge 08/08/1995 n. 335, integrato dall'art. 22 ter della legge 03/08/2009, n. 102, al compimento del 65 anno (se a tale data hanno almeno 20 anni di contribuzione) vanno collocate a riposo d'ufficio, mentre se nate nel 1951, seguono la dinamica e quanto detto per gli uomini fino al 31/12/2011.
Premesso ciò, la tua dipendente (nata 16/12/1950) ha compiuto 61 anni il 16/12/2011.
Per effetto dell'art. 22 ter legge 03/08/2009 n. 102 (solo per il biennio 2010 - 2011) le donne nate nel 1950 e dipendenti pubbliche "avrebbero acquisito il diritto a pensione" al compimento del 61esimo anno, con almeno un'anzianità contributiva pari o superiore a venti anni, ma con accesso alla pensione 12 mesi dopo l'acquisizione del diritto (legge 122/2010).
Ti suggerisco di leggere con attenzione (pagine 7 e 8 ) della circolare INPDAP n. 18 del 08/10/2010 i casi relativi alle dipendenti di sesso femminile collocabili a riposo.
In particolare (per il tuo caso):
al 31/12/2011 se maturato il requisito anagrafico di anni 61 (la tua li compie il 16/12), congiuntamente al requisito contributivo minimo prescritto, il trattamento pensionistico ha decorrenza secondo quanto previsto dall'art. 12 c. 1 legge 122/2010 e, quindi trascorsi 12 mesi dalla data di maturazione dei prescritti requisiti (c.d. finestra mobile) dal 17/12/2012 (se avesse lasciato il lavoro il 16/12/2011 = 1 anno senza pensione e senza stipendio = pensione differita).
Ricapitolando e per logica: se la signora 16/12/1950 (chiamiamola così) avesse rassegnato le dimissioni dal servizio dal 01/01/2013 avrebbe percepito immediatamente la pensione (equiparata a quella di vecchiaia) da tale data.
Siccome non ha esercitato un diritto "meramente potestativo" avendone facoltà e per effetto di quanto contenuto nella circolare della FP n. 2/2012, la stessa DEVE essere collocata a riposo x limiti età il 1^ giorno del mese successivo al compimento del 65esimo anno d'eta' (01/01/2016)....ma credo, ahimè,,, che sia ancora in servizio....
Se hai ancora dubbi, mandami un messaggio personale e ti invio alcuni atti adottati dalla nostra Amministrazione, con casi analoghi.
Andrea
abal60
 
Messaggi: 282
Iscritto il: 02/01/2015, 20:45

Re: Collocamento in pensione coattivo obbligatorio

Messaggioda avv.laura » 23/06/2016, 11:53

Tuttavia non sono mancate pronunce di senso contrario, nel senso di ritenere che la dipendente che non ha ancora raggiunto il limite massimo anagrafico (65 anni) previsto dalla precedente disciplina per essere collocata coattivamente a riposo, risulti soggetta all'art. 6, comma 2 bis del D.L. n. 248/2007, convertito in 1. 31/2008, secondo cui i dipendenti pubblici sono collocati a riposo d'ufficio, in coincidenza con la maturazione del limite previsto per la sola pensione di vecchiaia e, quindi, 66 anni a norma dell'art. 24 comma 6 lettera c) del decreto legge n. 201 del 2011, convertito in legge n. 214 del 2011. (66 anni e tre mesi dal 01/01/2013 e 66 anni e sette mesi dal 01/01/2016 ).

Ti rimando alla lettura:
http://www.italiaoggi.it/news/dettaglio ... enzie=PREV

Un saluto cordiale,
buona giornata.
avv.laura
 

Collocamento in pensione coattivo obbligatorio

Messaggioda abal60 » 23/06/2016, 12:26

Senza polemica la chiudiamo qui.....
Ti segnalo che il link che mia hai mandato si riferisce ad una sentenza ante dl 101/2013 convertito in legge 125/2013.
Ti invito pertanto a leggere il parere della F.P. dfp 0006295 del 31/01/2014 avente per oggetto " Art. 2 d.l. 101 del 2013, convertito in legge n. 125/2013. - Applicazione regime pensionistico previgente ai dipendenti che hanno maturato un qualsiasi diritto a pensione entro il 31/12/2011.
www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzi ... /32928.pdf
Felice giornata
abal60
 
Messaggi: 282
Iscritto il: 02/01/2015, 20:45

Re: Collocamento in pensione coattivo obbligatorio

Messaggioda avv.laura » 23/06/2016, 13:16

abal60 ha scritto:Senza polemica la chiudiamo qui.....
Ti segnalo che il link che mia hai mandato si riferisce ad una sentenza ante dl 101/2013 convertito in legge 125/2013.
Ti invito pertanto a leggere il parere della F.P. dfp 0006295 del 31/01/2014 avente per oggetto " Art. 2 d.l. 101 del 2013, convertito in legge n. 125/2013. - Applicazione regime pensionistico previgente ai dipendenti che hanno maturato un qualsiasi diritto a pensione entro il 31/12/2011.
http://www.funzionepubblica.gov.it/site ... /32928.pdf
Felice giornata


Gentilissimo Andrea, ma di quale polemica parli?

Non ho mai trattato controversie giudiziali in materia di diritto del lavoro e non ho nemmeno molto tempo per approfondire , pertanto sono qui a chiedere un Vostro parere.

Ti Sei mostrato sin dall'inizio cortese , gentile e disponibile , oltre che particolarmente competente in materia e quindi non posso che esserti grata per il tempo che hai speso.

Appare di tutta evidenza che proprio per porre fine alle controversie , il legislatore con la legge 125/2013, ha chiarito definitivamente l'obbligatorietà del collocamento in pensione d'ufficio a 65 anni al dipendente donna che alla data del 31/12/2011 abbia maturato un qualsivoglia diritto alla pensione e che non l'abbia esercitato.

Definitivamente schiacciante anche il successivo parere riportato del dipartimento della Funzione Pubblica.

Adesso capisco anche perchè distinguevi le nate nel 1948- 1949-1950 è evidente che le nate nel 1951 non raggiungono i 61 anni di età al 31/12/2011 , quindi soggiaciono alla nuova disciplina per gli uomini.

Felice giornata a Te,
Grazie a buon rendere!
Laura
---------------------------------

p.s. Ultimissimo quesito:
Donna nata il 17 marzo del 1951
Collocamento d'ufficio : 1 dic 2017?
avv.laura
 

Re: Collocamento in pensione coattivo obbligatorio

Messaggioda abal60 » 23/06/2016, 13:46

Nessuna polemica, per carità e nessun problema... figurati dopo 34 di Amministrazione Pubblica di cui 34 passati nel settore della previdenza.... capirai

p.s. Ultimissimo quesito:
Donna nata il 17 marzo del 1951
Collocamento d'ufficio : 1 dic 2017?

Verifica al 31/12/2011 il non possesso della quota 96 (potrebbe raggiungerla visto l'anno di nascita): se,invece, ha raggiunto tale quota, a riposo d'ufficio per limiti età il 01/04/2016 (65 anni)
Mancato possesso quota al 31/12/2011, a riposo dal 01/11/2017 (66 anni e mesi 7) diritto a pensione 17/10/2017 ed accesso dal 01/11/2017.
Con stima
Andrea
abal60
 
Messaggi: 282
Iscritto il: 02/01/2015, 20:45

Re: Collocamento in pensione coattivo obbligatorio

Messaggioda avv.laura » 23/06/2016, 14:13

abal60 ha scritto:Nessuna polemica, per carità e nessun problema... figurati dopo 34 di Amministrazione Pubblica di cui 34 passati nel settore della previdenza.... capirai

p.s. Ultimissimo quesito:
Donna nata il 17 marzo del 1951
Collocamento d'ufficio : 1 dic 2017?

Verifica al 31/12/2011 il non possesso della quota 96 (potrebbe raggiungerla visto l'anno di nascita): se,invece, ha raggiunto tale quota, a riposo d'ufficio per limiti età il 01/04/2016 (65 anni)
Mancato possesso quota al 31/12/2011, a riposo dal 01/11/2017 (66 anni e mesi 7) diritto a pensione 17/10/2017 ed accesso dal 01/11/2017.
Con stima
Andrea


Si , adesso è davvero tutto chiaro.
Perdona il refuso, è nata nell'aprile del 2017 , quindi calcolavo il collocamento d'ufficio nel dicembre 2017.
Purtroppo non mi è dato sapere l'anzianità contributiva che ho escluso dal calcolo della quota.
Ricambio i messaggi di stima e chiudo la discussione, Laura
avv.laura
 

Re: [RISOLTO]Collocamento in pensione coattivo obbligatorio

Messaggioda fraspa » 18/10/2016, 8:11

Scusate,
per capire meglio, visto che ho letto pareri contrastanti.
Dipendente pubblico nato il 2 febbraio 1952, senza requisiti al 31 dic 2011,
va collocato il 1° marzo 2017 obbligatoriamente o facoltativamente?
Se l'amministrazione non esercita la facoltà, soggiace ai nuovi limiti post Fornero?
fraspa
 
Messaggi: 19
Iscritto il: 17/10/2016, 6:40

Precedente

Torna a Personale

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 169 ospiti

Paolo Gros

Esperienza come funzionario di un ente comunale. Tra gli ideatori e gestori del blog “Gli enti locali – Paolo Gros, Lucio Guerra e Marco Lombardi on web”.

Lucio Guerra

Responsabile Tributi e Informatica di una Unione di Comuni. Tra i gestori e moderatori del forum “Gli enti locali – Paolo Gros, Lucio Guerra e Marco Lombardi on web”.

Marco Sigaudo

Opera nel settore della PA da oltre 15 anni, l’esperienza acquisita è confluita all’interno di Studio Sigaudo s.r.l., società che offre servizi ad ampio spettro all’Ente.