da abal60 » 22/06/2016, 18:19
Purtroppo non confermo "non è cosi"
Riporto il tuo ultimo post:
Ciao Andrea,
Poniamo in considerazione un ultimo caso, giusto per vedere se ho capito bene.
Dipendente donna, nata il 16/12/1950
Assunta il 12/02/1980
Età al 31/12/2011 : 61 anni e 15 giorni
Anzianità contributiva al 31/12/2011 : 31 anni, 10 mesi e 19 giorni
Conclusioni al 31/12/2011 la dipendente della p.a. raggiungeva i requisiti previsti per il diritto alla pensione di vecchiaia ante- Riforma Fornero che ricordiamo essere 61 anni per le donne + 5 anni di contribuzione.
Collocamento in pensione d’ufficio a 66 anni e 7 mesi , ovvero il mese successivo : 1/08/2017
Confermi?
Ciao , Grazie!
Orbene, se leggi uno stralcio del mio precedente post, che ti riassumo brevemente
Per le donne, invece, devi agire diversamente: infatti se nate nel 1950, 1949 1948 , per effetto dell’art. 2 comma 21 della legge 08/08/1995 n. 335, integrato dall'art. 22 ter della legge 03/08/2009, n. 102, al compimento del 65 anno (se a tale data hanno almeno 20 anni di contribuzione) vanno collocate a riposo d'ufficio, mentre se nate nel 1951, seguono la dinamica e quanto detto per gli uomini fino al 31/12/2011.
Premesso ciò, la tua dipendente (nata 16/12/1950) ha compiuto 61 anni il 16/12/2011.
Per effetto dell'art. 22 ter legge 03/08/2009 n. 102 (solo per il biennio 2010 - 2011) le donne nate nel 1950 e dipendenti pubbliche "avrebbero acquisito il diritto a pensione" al compimento del 61esimo anno, con almeno un'anzianità contributiva pari o superiore a venti anni, ma con accesso alla pensione 12 mesi dopo l'acquisizione del diritto (legge 122/2010).
Ti suggerisco di leggere con attenzione (pagine 7 e 8 ) della circolare INPDAP n. 18 del 08/10/2010 i casi relativi alle dipendenti di sesso femminile collocabili a riposo.
In particolare (per il tuo caso):
al 31/12/2011 se maturato il requisito anagrafico di anni 61 (la tua li compie il 16/12), congiuntamente al requisito contributivo minimo prescritto, il trattamento pensionistico ha decorrenza secondo quanto previsto dall'art. 12 c. 1 legge 122/2010 e, quindi trascorsi 12 mesi dalla data di maturazione dei prescritti requisiti (c.d. finestra mobile) dal 17/12/2012 (se avesse lasciato il lavoro il 16/12/2011 = 1 anno senza pensione e senza stipendio = pensione differita).
Ricapitolando e per logica: se la signora 16/12/1950 (chiamiamola così) avesse rassegnato le dimissioni dal servizio dal 01/01/2013 avrebbe percepito immediatamente la pensione (equiparata a quella di vecchiaia) da tale data.
Siccome non ha esercitato un diritto "meramente potestativo" avendone facoltà e per effetto di quanto contenuto nella circolare della FP n. 2/2012, la stessa DEVE essere collocata a riposo x limiti età il 1^ giorno del mese successivo al compimento del 65esimo anno d'eta' (01/01/2016)....ma credo, ahimè,,, che sia ancora in servizio....
Se hai ancora dubbi, mandami un messaggio personale e ti invio alcuni atti adottati dalla nostra Amministrazione, con casi analoghi.
Andrea