[RISOLTO]Collocamento in pensione coattivo obbligatorio

[RISOLTO]Collocamento in pensione coattivo obbligatorio

Messaggioda avv.laura » 20/06/2016, 12:11

Buongiorno a tutti,

per effetto dei decreti leggi sul Pubblico Impiego e sulla Pubblica Amministrazione (Dl 101/2013 e Dl 90/2014) , mi pare di capire che le pubbliche amministrazioni devono collocare in pensione d'ufficio a 65 anni (cioè al raggiungimento del limite ordinamentale per la permanenza in servizio) il personale che ha, a tale età, maturato un qualsiasi diritto a pensione.

In tale condizione si trovano, ad esempio, quei lavoratori che hanno maturato i requisiti di accesso al pensionamento entro il 31 dicembre 2011 (in pratica la vecchia quota 96) e coloro che hanno raggiunto la massima anzianità contributiva con le nuove regole Fornero (es. 42 anni e 10 mesi di contributi).

Tuttavia, nel Comune che mi riguarda, ad un titolare di posizione organizzativa che ha compiuto 65 anni qualche mese addietro (giusto per rimanere sul vago) è stata offerto il trattenimento in servizio a semplice domanda dell'interessato.

Si chiede cortesemente di conoscere se tale istituito sussiste ancora, oppure come ritengo, l'amministrazione pubblica doveva obbligatoriamente collocare a riposo d'ufficio il dipendente.

Visto che mi appresto a depositare un esposto in Procura, ogni suggerimento è ben accetto.

Con i migliori Saluti
Ultima modifica di avv.laura il 23/06/2016, 14:15, modificato 3 volte in totale.
avv.laura
 

Re: Collocamento in pensione coattivo obbligatorio

Messaggioda abal60 » 20/06/2016, 13:26

Hai perfettamente ragione.
a) I dipendenti che raggiungono il diritto ad una pensione (nello specifico una pensione di anzianità per essere chiari) "ante legge Fornero" entro il 31/12/2011, (ovviamente solo per i nati prima del 1952 ed anni precedenti) DEVONO ESSERE COLLOCATI A RIPOSO al compimento del 65esimo anno età (circolare FP N. 2 DEL 08/03/2012).
b) Inoltre, i trattenimenti in servizio, effetto della circolare Ministro Madia (FP n. 2/2015 del 19/02/2015) sono stati abrogati (o meglio) vengono solo consentiti per far raggiungere al soggetto (nei limiti delle nuove norme) il raggiungimento a diritto a pensione.
Ricapitolando, se il tuo dipendente si trova nell'ipotesi (a) l'amministrazione pubblica doveva obbligatoriamente collocare a riposo d'ufficio il dipendente, al compimento del 65esimo anno.
Se, viceversa, non ha acquisito il diritto a pensione (si ribadisce il concetto che per "diritto a pensione" si intende di anzianità....) al 31/12/2011, va collocato a riposo per limiti età con le vigenti disposizioni (esempio se nato 16/01/1950 a riposo dal 01/09/2016 al compimento di anni 66 e mesi 7 di età)...
Spero di essere stato chiaro.... e d'aiuto per quanto ti appresti a fare....
Saluti
Andrea
abal60
 
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Re: Collocamento in pensione coattivo obbligatorio

Messaggioda avv.laura » 20/06/2016, 13:49

abal60 ha scritto:Hai perfettamente ragione.
a) I dipendenti che raggiungono il diritto ad una pensione (nello specifico una pensione di anzianità per essere chiari) "ante legge Fornero" entro il 31/12/2011, (ovviamente solo per i nati prima del 1952 ed anni precedenti) DEVONO ESSERE COLLOCATI A RIPOSO al compimento del 65esimo anno età (circolare FP N. 2 DEL 08/03/2012).
b) Inoltre, i trattenimenti in servizio, effetto della circolare Ministro Madia (FP n. 2/2015 del 19/02/2015) sono stati abrogati (o meglio) vengono solo consentiti per far raggiungere al soggetto (nei limiti delle nuove norme) il raggiungimento a diritto a pensione.
Ricapitolando, se il tuo dipendente si trova nell'ipotesi (a) l'amministrazione pubblica doveva obbligatoriamente collocare a riposo d'ufficio il dipendente, al compimento del 65esimo anno.
Se, viceversa, non ha acquisito il diritto a pensione (si ribadisce il concetto che per "diritto a pensione" si intende di anzianità....) al 31/12/2011, va collocato a riposo per limiti età con le vigenti disposizioni (esempio se nato 16/01/1950 a riposo dal 01/09/2016 al compimento di anni 66 e mesi 7 di età)...
Spero di essere stato chiaro.... e d'aiuto per quanto ti appresti a fare....
Saluti
Andrea


Ciao Andrea, grazie per la risposta.

Ti invito a leggere la circolare n. 2 del 2015: http://www.funzionepubblica.gov.it/arti ... 2-del-2015
nella parte in cui si dice che "dipendenti che hanno maturato il requisito di accesso al pensionamento entro il 31 dicembre 2011 rimangono soggetti al regime di accesso al pensionamento previgente (anche in applicazione dell'articolo 2, comma 4, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101). È il caso di coloro che entro tale data hanno maturato la quota 96. Anche dopo la data di entrata in vigore della novella (19 agosto 2014), nei confronti di questi dipendenti l'amministrazione può esercitare il recesso al raggiungimento del limite ordinamentale, nonché al conseguimento del requisito dell'anzianità contributiva di 40 anni di servizio (infatti, la nuova norma non ha abrogato il comma 20 dell'art. 24 del citato decreto legge n. 201 del 2011, che contiene il richiamo all'art. 72, comma 11, del decreto legge n. 112 del 2008 nel testo previgente la recente modifica)"

Sembrerebbe una facoltà più che un obbligo.
Fammi sapere cosa ne pensi, Grazie
avv.laura
 

Collocamento in pensione coattivo obbligatorio

Messaggioda abal60 » 20/06/2016, 14:12

No, no è un obbligo!!
Leggi parere della Funzione Pubblica protocollo n. 41876 del 16/09/2013, indirizzato alla
Regione Veneto, nel quale si sottoline che:
"L'art. 24 c. 3 primo periodo DL 6/12/2011 n. 201 convertito in legge 22/12/2011, n. 214 si interpreta nel senso che il conseguimento da parte di un lavoratore dipendente pubblico di un qualsiasi diritto a pensione entro il 31/12/2011 comporta obbligatoriamente l'applicazione del regime di accesso e delle decorrenze previdente l'entrata in vigore del predetto articolo 24"
L'art. 24 c. 4 si interpreta nel senso che per i lavoratori dipendenti della PA il limite ordinamentale , previsto dai singoli settoti di appartenenza per il collocamento a riposo d'ufficio e vigente alla data di entrata in vigore del DL stesso,non è modificato dall'elevazione dei requisiti anangrafici previsti per la pensione di vecchiaia e costuituisce il limite non superabile, se non per trattenimento in servizio o per consentire all'interessato, di conseguire la prima decorrenza utile della pensione, ove essa non sia immediata, al raggiungimento del quale l'amministrazione deve far cessare il rapporto di lavoro o di impiego se il lavoratore ha conseguito, a qualsisi titolo, i requisiti per il diritto a pensioen".
...Ciò posto è confermata l'interpretazione gia a suo tempo espresso nella circolare n. 2 di Marzo 2012 della FP.
abal60
 
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Re: Collocamento in pensione coattivo obbligatorio

Messaggioda avv.laura » 20/06/2016, 14:45

abal60 ha scritto:No, no è un obbligo!!
Leggi parere della Funzione Pubblica protocollo n. 41876 del 16/09/2013, indirizzato alla
Regione Veneto, nel quale si sottoline che:
"L'art. 24 c. 3 primo periodo DL 6/12/2011 n. 201 convertito in legge 22/12/2011, n. 214 si interpreta nel senso che il conseguimento da parte di un lavoratore dipendente pubblico di un qualsiasi diritto a pensione entro il 31/12/2011 comporta obbligatoriamente l'applicazione del regime di accesso e delle decorrenze previdente l'entrata in vigore del predetto articolo 24"
L'art. 24 c. 4 si interpreta nel senso che per i lavoratori dipendenti della PA il limite ordinamentale , previsto dai singoli settoti di appartenenza per il collocamento a riposo d'ufficio e vigente alla data di entrata in vigore del DL stesso,non è modificato dall'elevazione dei requisiti anangrafici previsti per la pensione di vecchiaia e costuituisce il limite non superabile, se non per trattenimento in servizio o per consentire all'interessato, di conseguire la prima decorrenza utile della pensione, ove essa non sia immediata, al raggiungimento del quale l'amministrazione deve far cessare il rapporto di lavoro o di impiego se il lavoratore ha conseguito, a qualsisi titolo, i requisiti per il diritto a pensioen".
...Ciò posto è confermata l'interpretazione gia a suo tempo espresso nella circolare n. 2 di Marzo 2012 della FP.



Si, hai perfettamente ragione. Per completezza espositiva possiamo sintetizzare quanto segue.

La normativa in merito al pensionamento coatto dispone che questo possa avvenire per:
1) età anagrafica;
2)) anzianità contributiva.

Pertanto la cessazione d’ufficio per raggiunti limiti di età di cui al precedente punto 1) si ha quando si compie 65 anni e contemporaneamente in possesso, al 31/12/2011, dei requisiti vigenti prima della riforma Fornero.

A tal proposito, i requisiti “pre-Fornero” sono:
– quota 96 (60/36 o 61/35);
– 40 anni di contributi;
– pensione di vecchiaia con 65 anni di età per gli uomini e 61 anni di età per le donne con un minimo di 20 anni di contribuzione o 15 di contributi se in servizio prima del 31/12/1992.

La dipendente in questione aveva sicuramente oltre 60 anni alla data del 31/12/2011, debbo solo accertarmi se raggiungeva la quota 96 , con l'anzianità contributiva.

Un Saluto Cordialissimo, contattami anche privatamente per qualsiasi cosa.
A buon rendere!
avv.laura
 

Re: Collocamento in pensione coattivo obbligatorio

Messaggioda abal60 » 20/06/2016, 15:16

avv.laura ha scritto:
abal60 ha scritto:No, no è un obbligo!!
Leggi parere della Funzione Pubblica protocollo n. 41876 del 16/09/2013, indirizzato alla
Regione Veneto, nel quale si sottoline che:
"L'art. 24 c. 3 primo periodo DL 6/12/2011 n. 201 convertito in legge 22/12/2011, n. 214 si interpreta nel senso che il conseguimento da parte di un lavoratore dipendente pubblico di un qualsiasi diritto a pensione entro il 31/12/2011 comporta obbligatoriamente l'applicazione del regime di accesso e delle decorrenze previdente l'entrata in vigore del predetto articolo 24"
L'art. 24 c. 4 si interpreta nel senso che per i lavoratori dipendenti della PA il limite ordinamentale , previsto dai singoli settoti di appartenenza per il collocamento a riposo d'ufficio e vigente alla data di entrata in vigore del DL stesso,non è modificato dall'elevazione dei requisiti anangrafici previsti per la pensione di vecchiaia e costuituisce il limite non superabile, se non per trattenimento in servizio o per consentire all'interessato, di conseguire la prima decorrenza utile della pensione, ove essa non sia immediata, al raggiungimento del quale l'amministrazione deve far cessare il rapporto di lavoro o di impiego se il lavoratore ha conseguito, a qualsisi titolo, i requisiti per il diritto a pensioen".
...Ciò posto è confermata l'interpretazione gia a suo tempo espresso nella circolare n. 2 di Marzo 2012 della FP.



Si, hai perfettamente ragione. Per completezza espositiva possiamo sintetizzare quanto segue.

La normativa in merito al pensionamento coatto dispone che questo possa avvenire per:
1) età anagrafica;
2)) anzianità contributiva.

Pertanto la cessazione d’ufficio per raggiunti limiti di età di cui al precedente punto 1) si ha quando si compie 65 anni e contemporaneamente in possesso, al 31/12/2011, dei requisiti vigenti prima della riforma Fornero.

A tal proposito, i requisiti “pre-Fornero” sono:
– quota 96 (60/36 o 61/35);
– 40 anni di contributi;
– pensione di vecchiaia con 65 anni di età per gli uomini e 61 anni di età per le donne con un minimo di 20 anni di contribuzione o 15 di contributi se in servizio prima del 31/12/1992.

La dipendente in questione aveva sicuramente oltre 60 anni alla data del 31/12/2011, debbo solo accertarmi se raggiungeva la quota 96 , con l'anzianità contributiva.

Un Saluto Cordialissimo, contattami anche privatamente per qualsiasi cosa.
A buon rendere!


Attenzione:
La cessazione d’ufficio per raggiunti limiti di età di cui al precedente punto 1) si ha quando si compie 65 anni e contemporaneamente in possesso, al 31/12/2011, dei requisiti vigenti prima della riforma Fornero.

A tal proposito, i requisiti “pre-Fornero” sono:
1) quota 96 (60/36 o 61/35);
2) 40 anni di contributi


In merito al punto:
"pensione di vecchiaia con 65 anni di età per gli uomini e 61 anni di età per le donne con un minimo di 20 anni di contribuzione o 15 di contributi se in servizio prima del 31/12/1992" fai attenzione;
Coloro che al 31/12/2011 "non hanno aquisito" il diritto a pensione anticipata (vedi punti 1 e 2) sono soggetti alle nuove disposizioni della legge Fornero, avente decorrenza dal 01/01/2012.
Chiariamo con un esempio:
Dipendente maschio nato il 10/01/1946 con anzianità contributiva (al 31/12/2011) pari ad anni anni 31, mesi 0 e giorni 0 - Va collocato a riposo, per limiti età al compimento del 66 anno (dal 01/02/2012);
Dal 01/01/2013 al 31/12/2015 per effetto dell'elevazione del limite età (speranza di vita anticiapta dal 2013 e non dal 2015) se al 31/12/2011 l'anzianità contributiva è simile (30 anni ) i soggetti vanno collocati a riposo, per limiti età, al compimento di anni 66 e mesi 3.
Dal 01/01/2016 al 31/12/2018 occorrono, invece, 66 anni e mesi 7, sempre in presenza dei requisiti dell'esempio.

Per le donne, invece, devi agire diversamente: infatti se nate nel 1950, 1949 1948 , per
effetto delll’art. 2 comma 21 della legge 08/08/1995 n. 335, integrato dall'art. 22 ter della legge 03/08/2009, n. 102, al compimento del 65 anno (se a tale data hanno almeno 20 anni di contribuzione) vanno collocate a riposo d'ufficio, mentre se nate nel 1951, seguono la dinamica e quanto detto per gli uomin fino al 31/12/2011.
Se nate dal 1952 in poi, (ahivoi) siete "equiparate "agli uomini per il collocamento a riposo d'ufficio. Unica differenza è quella relativa all'anzianiatà contributiva massima (che x il triennio 2016 -2018 per gli uomini è di anni 42 e mesi mentre per le donne è pari ada anni 41 e mesi 10).
Saluti
abal60
 
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Collocamento in pensione coattivo obbligatorio

Messaggioda abal60 » 20/06/2016, 15:19

Integro il mio ultimo post:
Per gli uomini (nel periodo 2016 - 2018) l'anzianità contributi è pari ad anni 42 e mesi 10, per le donne 41 anni e mesi 10.
abal60
 
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Re: Collocamento in pensione coattivo obbligatorio

Messaggioda avv.laura » 21/06/2016, 12:45

abal60 ha scritto:
Attenzione:
La cessazione d’ufficio per raggiunti limiti di età di cui al precedente punto 1) si ha quando si compie 65 anni e contemporaneamente in possesso, al 31/12/2011, dei requisiti vigenti prima della riforma Fornero.

A tal proposito, i requisiti “pre-Fornero” sono:
1) quota 96 (60/36 o 61/35);
2) 40 anni di contributi



In merito al punto:
"pensione di vecchiaia con 65 anni di età per gli uomini e 61 anni di età per le donne con un minimo di 20 anni di contribuzione o 15 di contributi se in servizio prima del 31/12/1992" fai attenzione;
Coloro che al 31/12/2011 "non hanno aquisito" il diritto a pensione anticipata (vedi punti 1 e 2) sono soggetti alle nuove disposizioni della legge Fornero, avente decorrenza dal 01/01/2012.
Chiariamo con un esempio:
Dipendente maschio nato il 10/01/1946 con anzianità contributiva (al 31/12/2011) pari ad anni anni 31, mesi 0 e giorni 0 - Va collocato a riposo, per limiti età al compimento del 66 anno (dal 01/02/2012);
Dal 01/01/2013 al 31/12/2015 per effetto dell'elevazione del limite età (speranza di vita anticiapta dal 2013 e non dal 2015) se al 31/12/2011 l'anzianità contributiva è simile (30 anni ) i soggetti vanno collocati a riposo, per limiti età, al compimento di anni 66 e mesi 3.
Dal 01/01/2016 al 31/12/2018 occorrono, invece, 66 anni e mesi 7, sempre in presenza dei requisiti dell'esempio.


Ti prego, procediamo per gradi.

Nell'esempio sopra prospettato, il lavoratore alla data del 31/12/2011 aveva 65 anni, 11 mesi e 21 giorni ed una anzianità contributiva pari ad anni 31 - quindi aveva maturato i requisiti previsti per il diritto alla pensione di vecchiaia che fino al 31/12/2011 ricordiamo essere di 65 anni per gli uomini e 61 anni per le donne.

Innalzati i limiti a 66 anni (dall’01.01.2012 fino al 31.12.2012) il collocamento a riposto coattivo sarebbe dovuto avvenire il mese successivo al compimento dell'età,ovvero il 01/02/2012.

Ma se, fin qui, non ci sono dubbi,qualche perplessità mi sovviene in merito alla procedura di calcolo per il diritto alla pensione di anzianità in essere sino all' anno 2011. La cosiddetta quota 96.(60 + 36 o 61 + 35)

Mi spiego meglio con un esempio:
Dipendente maschio nato il 10/01/1949 con anzianità contributiva (al 31/12/2011) pari ad anni 34.
Dunque la sua età al 31 Dicembre 2011 era: 62 anni, 11 mesi e 21 giorni + 34 di contributi oltre 96 -
Domanda : Andava collocato in pensionamento coattivo il 01/02/2012 ?
Mi sovviene il dubbio circa il fatto che anche l'anzianità contributiva doveva essere almeno superiore a 35.

abal60 ha scritto:Per le donne, invece, devi agire diversamente: infatti se nate nel 1950, 1949 1948 , per
effetto delll’art. 2 comma 21 della legge 08/08/1995 n. 335, integrato dall'art. 22 ter della legge 03/08/2009, n. 102, al compimento del 65 anno (se a tale data hanno almeno 20 anni di contribuzione) vanno collocate a riposo d'ufficio, mentre se nate nel 1951, seguono la dinamica e quanto detto per gli uomin fino al 31/12/2011.
Se nate dal 1952 in poi, (ahivoi) siete "equiparate "agli uomini per il collocamento a riposo d'ufficio. Unica differenza è quella relativa all'anzianiatà contributiva massima (che x il triennio 2016 -2018 per gli uomini è di anni 42 e mesi mentre per le donne è pari ada anni 41 e mesi 10).
Saluti


Qui, mi sono persa completamente!
Seguendo questa tabella : http://www.uniroma1.it/sites/default/fi ... cipata.pdf
Uomini e donne vengono comunque equiparati.
Nemmeno nel normativo citato rinvengo distinzione in base alla data di nascita.

Grazie ancora, saluti
avv.laura
 

Collocamento in pensione coattivo obbligatorio

Messaggioda abal60 » 21/06/2016, 14:39

Non ti perdere in un bicchiere d'acqua!
Prendiamo il tuo caso:
Dipendente maschio nato il 10/01/1949 con anzianità contributiva (al 31/12/2011) pari ad anni 34. Dunque la sua età al 31 Dicembre 2011 era: 62 anni, 11 mesi e 21 giorni + 34 di contributi oltre 96 -
Domanda : Andava collocato in pensionamento coattivo il 01/02/2012 ?
Mi sovviene il dubbio circa il fatto che anche l'anzianità contributiva doveva essere almeno superiore a 35.
Il requisito di un'anzianità contributiva di anni 35 è "IMPRESCINDIBILE" AL 31/12/2011, per cui se non lo si possiede, NISBA!!!!!!
In tal caso, non raggiunge in alcun modo la quota, perchè manca uno dei due requisiti richiesti (bene età) non x contributi (non puoi arrivare alla quota xchè manca il requisito minimo di contribuzione di anni 35).
Preso atto che il soggetto "non ha acquisito" il diritto a pensione "anticipata" al 31/12/2011, lo stesso( ahilui) soggiace alla legge Fornero che decorre dal 01/01/2012. Nello specifico il soggetto matura il diritto e requisito alla pensione di vecchiai in data 10/04/2015 (al compimento di anni 66 e mesi 03, con accesso dal 01/05/2015.
Ciò per effetto dell'elevazione dell'età ( cosiddetta speranza di vita da 66 a 66 anni e mesi 3 mesi) introdotta per il periodo 2013 - 2015.
Per essere maggiormente esaustivi, se il soggetto fosse nato il 10/01/1950, e non nel 1949, con la stessa anzianità al 31/12/2011 (anni 34) raggiungerebbe il requisito per il diritto a pensione il 10/08/2016 ed accesso dal 01/09/2016, in quanto per il periodo 2016-2018 il "limite d'età è incrementato di altri 4 mesi, quindi 66 anni e mesi 7.
Ricordati che al 31/12/2011 sono imprescindibili età 60 o 61 anni ed anzianità contributiva (35 o 36 anni)
ANNO 2011 QUOTA ETA' + ANZIANITA'
Dal 01/01/11 al 31/12/11: 96 60 + 36 = somma “96” oppure
96 61 + 35 = somma “96”

e che puoi bilanciare la quota 96 "solo" con l'eccedenza dell'età e non con l'anzianità contributiva, dalla quale non puoi prescindere. Ecco perchè i nati nel 1952 non possono avere acquisito il diritto a pensione anticipata al 31/12/2011 (artmeticamente non possono avere 60 anni!) ...a meno che non abbiamo raggiunto a tale data (31/12/2011) 39 anni 11 mesi e 16 giorni di anzianità contributiva.
abal60
 
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Collocamento in pensione coattivo obbligatorio

Messaggioda abal60 » 21/06/2016, 15:07

Esempio "bilanciamento quota al 31/12/2011 (età e contribuzione) "
Dipendente di sesso maschile nato il 03/07/1951 - assunto il 03/03/1976 -
Al 03/11/2011 ( e quindi entro il 31/12/2011) raggiunge quota 96:

Anzianità contributiva al 03/11/2011 - anni 35 e mesi 08
Età anagrafica al 03/11/2011 anni 60 e mesi 04
totale 95 12 = quota 96

In questo caso la somma dei due requisiti fa acquisire il diritto a pensione entro il 31/12/2011, ovviamente con accesso dopo 12 mesi (legge 122/2010).

Se il soggetto non ha chiesto di andare via ed è rimasto in servizio perchè non usufruito del diritto acquisito, va collocato a riposo obbligatoriamente e d'ufficio per limiti età, il primo giorno del mese successivo al compimento del 65esimo anno (01/08/2016).
Spero di essere stato chiaro.....
:lol:
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