abal60 ha scritto:Hai perfettamente ragione.
a) I dipendenti che raggiungono il diritto ad una pensione (nello specifico una pensione di anzianità per essere chiari) "ante legge Fornero" entro il 31/12/2011, (ovviamente solo per i nati prima del 1952 ed anni precedenti) DEVONO ESSERE COLLOCATI A RIPOSO al compimento del 65esimo anno età (circolare FP N. 2 DEL 08/03/2012).
b) Inoltre, i trattenimenti in servizio, effetto della circolare Ministro Madia (FP n. 2/2015 del 19/02/2015) sono stati abrogati (o meglio) vengono solo consentiti per far raggiungere al soggetto (nei limiti delle nuove norme) il raggiungimento a diritto a pensione.
Ricapitolando, se il tuo dipendente si trova nell'ipotesi (a) l'amministrazione pubblica doveva obbligatoriamente collocare a riposo d'ufficio il dipendente, al compimento del 65esimo anno.
Se, viceversa, non ha acquisito il diritto a pensione (si ribadisce il concetto che per "diritto a pensione" si intende di anzianità....) al 31/12/2011, va collocato a riposo per limiti età con le vigenti disposizioni (esempio se nato 16/01/1950 a riposo dal 01/09/2016 al compimento di anni 66 e mesi 7 di età)...
Spero di essere stato chiaro.... e d'aiuto per quanto ti appresti a fare....
Saluti
Andrea
abal60 ha scritto:No, no è un obbligo!!
Leggi parere della Funzione Pubblica protocollo n. 41876 del 16/09/2013, indirizzato alla
Regione Veneto, nel quale si sottoline che:
"L'art. 24 c. 3 primo periodo DL 6/12/2011 n. 201 convertito in legge 22/12/2011, n. 214 si interpreta nel senso che il conseguimento da parte di un lavoratore dipendente pubblico di un qualsiasi diritto a pensione entro il 31/12/2011 comporta obbligatoriamente l'applicazione del regime di accesso e delle decorrenze previdente l'entrata in vigore del predetto articolo 24"
L'art. 24 c. 4 si interpreta nel senso che per i lavoratori dipendenti della PA il limite ordinamentale , previsto dai singoli settoti di appartenenza per il collocamento a riposo d'ufficio e vigente alla data di entrata in vigore del DL stesso,non è modificato dall'elevazione dei requisiti anangrafici previsti per la pensione di vecchiaia e costuituisce il limite non superabile, se non per trattenimento in servizio o per consentire all'interessato, di conseguire la prima decorrenza utile della pensione, ove essa non sia immediata, al raggiungimento del quale l'amministrazione deve far cessare il rapporto di lavoro o di impiego se il lavoratore ha conseguito, a qualsisi titolo, i requisiti per il diritto a pensioen".
...Ciò posto è confermata l'interpretazione gia a suo tempo espresso nella circolare n. 2 di Marzo 2012 della FP.
avv.laura ha scritto:abal60 ha scritto:No, no è un obbligo!!
Leggi parere della Funzione Pubblica protocollo n. 41876 del 16/09/2013, indirizzato alla
Regione Veneto, nel quale si sottoline che:
"L'art. 24 c. 3 primo periodo DL 6/12/2011 n. 201 convertito in legge 22/12/2011, n. 214 si interpreta nel senso che il conseguimento da parte di un lavoratore dipendente pubblico di un qualsiasi diritto a pensione entro il 31/12/2011 comporta obbligatoriamente l'applicazione del regime di accesso e delle decorrenze previdente l'entrata in vigore del predetto articolo 24"
L'art. 24 c. 4 si interpreta nel senso che per i lavoratori dipendenti della PA il limite ordinamentale , previsto dai singoli settoti di appartenenza per il collocamento a riposo d'ufficio e vigente alla data di entrata in vigore del DL stesso,non è modificato dall'elevazione dei requisiti anangrafici previsti per la pensione di vecchiaia e costuituisce il limite non superabile, se non per trattenimento in servizio o per consentire all'interessato, di conseguire la prima decorrenza utile della pensione, ove essa non sia immediata, al raggiungimento del quale l'amministrazione deve far cessare il rapporto di lavoro o di impiego se il lavoratore ha conseguito, a qualsisi titolo, i requisiti per il diritto a pensioen".
...Ciò posto è confermata l'interpretazione gia a suo tempo espresso nella circolare n. 2 di Marzo 2012 della FP.
Si, hai perfettamente ragione. Per completezza espositiva possiamo sintetizzare quanto segue.
La normativa in merito al pensionamento coatto dispone che questo possa avvenire per:
1) età anagrafica;
2)) anzianità contributiva.
Pertanto la cessazione d’ufficio per raggiunti limiti di età di cui al precedente punto 1) si ha quando si compie 65 anni e contemporaneamente in possesso, al 31/12/2011, dei requisiti vigenti prima della riforma Fornero.
A tal proposito, i requisiti “pre-Fornero” sono:
– quota 96 (60/36 o 61/35);
– 40 anni di contributi;
– pensione di vecchiaia con 65 anni di età per gli uomini e 61 anni di età per le donne con un minimo di 20 anni di contribuzione o 15 di contributi se in servizio prima del 31/12/1992.
La dipendente in questione aveva sicuramente oltre 60 anni alla data del 31/12/2011, debbo solo accertarmi se raggiungeva la quota 96 , con l'anzianità contributiva.
Un Saluto Cordialissimo, contattami anche privatamente per qualsiasi cosa.
A buon rendere!
abal60 ha scritto:
Attenzione:
La cessazione d’ufficio per raggiunti limiti di età di cui al precedente punto 1) si ha quando si compie 65 anni e contemporaneamente in possesso, al 31/12/2011, dei requisiti vigenti prima della riforma Fornero.
A tal proposito, i requisiti “pre-Fornero” sono:
1) quota 96 (60/36 o 61/35);
2) 40 anni di contributi
In merito al punto:
"pensione di vecchiaia con 65 anni di età per gli uomini e 61 anni di età per le donne con un minimo di 20 anni di contribuzione o 15 di contributi se in servizio prima del 31/12/1992" fai attenzione;
Coloro che al 31/12/2011 "non hanno aquisito" il diritto a pensione anticipata (vedi punti 1 e 2) sono soggetti alle nuove disposizioni della legge Fornero, avente decorrenza dal 01/01/2012.
Chiariamo con un esempio:
Dipendente maschio nato il 10/01/1946 con anzianità contributiva (al 31/12/2011) pari ad anni anni 31, mesi 0 e giorni 0 - Va collocato a riposo, per limiti età al compimento del 66 anno (dal 01/02/2012);
Dal 01/01/2013 al 31/12/2015 per effetto dell'elevazione del limite età (speranza di vita anticiapta dal 2013 e non dal 2015) se al 31/12/2011 l'anzianità contributiva è simile (30 anni ) i soggetti vanno collocati a riposo, per limiti età, al compimento di anni 66 e mesi 3.
Dal 01/01/2016 al 31/12/2018 occorrono, invece, 66 anni e mesi 7, sempre in presenza dei requisiti dell'esempio.
abal60 ha scritto:Per le donne, invece, devi agire diversamente: infatti se nate nel 1950, 1949 1948 , per
effetto delll’art. 2 comma 21 della legge 08/08/1995 n. 335, integrato dall'art. 22 ter della legge 03/08/2009, n. 102, al compimento del 65 anno (se a tale data hanno almeno 20 anni di contribuzione) vanno collocate a riposo d'ufficio, mentre se nate nel 1951, seguono la dinamica e quanto detto per gli uomin fino al 31/12/2011.
Se nate dal 1952 in poi, (ahivoi) siete "equiparate "agli uomini per il collocamento a riposo d'ufficio. Unica differenza è quella relativa all'anzianiatà contributiva massima (che x il triennio 2016 -2018 per gli uomini è di anni 42 e mesi mentre per le donne è pari ada anni 41 e mesi 10).
Saluti