da Paolo Gros » 04/05/2016, 11:18
lavoratori, dipendenti pubblici o privati, hanno diritto a tre giorni complessivi di permesso retribuito all’anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge, anche legalmente separato, o di un parente entro il secondo grado (es.: nonni, nipoti in quanto figli del figlio, fratello, sorella), anche non convivente, o di un soggetto componente la famiglia anagrafica della lavoratrice o del lavoratore medesimi. Il lavoratore deve comunicare preventivamente al datore di lavoro la natura dell’evento che dà titolo al permesso ed i giorni nei quali verrà fruito.
I giorni di permesso devono essere utilizzati entro sette giorni dal decesso o dall’accertamento dell’insorgenza della grave infermità. Nei giorni di permesso non sono considerati i giorni festivi e quelli non lavorativi.
Una maggiore tutela è prevista per il pubblico impiego dove è prevista la possibilità di fruire di tre giorni di permesso per ogni evento luttuoso (nel settore privato, qualora il lavoratore abbia già utilizzato i tre giorni di permesso lutto non potrà usufruirne nuovamente anche se nel medesimo anno si presentasse il decesso di altro parente). Tali giorni, però, sono computati come giorni di calendario e devono essere fruiti continuativamente (quindi compresi i festivi). Inoltre, nel comparto Regioni ed Enti Locali, si aggiunge il permesso lutto anche per il decesso degli affini entro il primo grado (es. suoceri).