da Samuele77 » 02/05/2023, 13:35
Nel momento in cui il responsabile di servizio approva gli esiti e la graduatoria provvisoria, non può non individuare il vincitore della procedura concorsuale, perché è l'unico modo per concludere il procedimento concorsuale. Una volta fatto questo, se il lavoratore ha i requisiti, se l'ente è tuttora in regola con i vincoli assunzionali, e se il regolamento sul reclutamento o il bando di concorso non prevedono niente di diverso (difficile), non ci sono ragioni valide per non offrire il contratto al vincitore. D'altra parte:
- cedere a terzi una graduatoria concorsuale prima ancora di assumere il vincitore è un atto ingiustificabile dal punto di vista amministrativo e gestionale perché gravemente e palesemente contraddittorio rispetto a tutta la procedura svolta, alle risorse pubbliche impiegate per svolgerla e al fabbisogno di personale dichiarato dall'ente;
- nessun ente può interpellare il secondo in graduatoria prima che sia stato interpellato il primo (l'ordine di graduatoria va rispettato da tutti), e se il primo declina l'invito dell'ente che lo ha selezionato, perde ogni diritto e va depennato dalla graduatoria, perché è nell'ente che ha bandito il concorso che ha chiesto di essere assunto (candidandosi al concorso).