da Samuele77 » 24/05/2016, 15:36
Anche se domandare è lecito, dubito fortemente che sia ammissibile differire il permesso di un mese, considerato che la norma contrattuale recita: "in occasione del matrimonio". Sta all'ente applicare e interpretare in concreto la clausola (possibilmente previa adozione di atti interni di tipo regolamentare che assicurino uniformità di applicazione). In ogni caso riporto il passaggio del dossier Aran "I permessi retribuiti - luglio 2013" che si occupa della questione.
<<La precisa formulazione della clausola contrattuale che, ai fini del riconoscimento del diritto, utilizza l’espressione "in occasione del matrimonio", pone uno stretto collegamento tra l’evento matrimonio e la fruizione del permesso.
Pertanto, deve escludersi che il permesso possa essere richiesto a notevole distanza temporale dall’evento del matrimonio. Ammettendo tale ultima ipotesi, si realizzerebbe uno scollamento tra permesso ed evento giustificativo dello stesso.
Ciò non esclude qualche lieve margine di flessibilità applicativa. Così nel caso di matrimonio celebrato nella giornata del sabato (non lavorativa), si può ragionevolmente ritenere che la fruizione del permesso possa decorrere anche dal successivo lunedì, essendo questo il primo giorno lavorativo utile.
Ugualmente, si può ritenere ammissibile un’ipotesi in cui il matrimonio venga celebrato nella giornata del lunedì pomeriggio ed il permesso decorra dal martedì successivo.
La disciplina contrattuale non autorizza in alcun modo la fruizione del matrimonio in via anticipata rispetto all’evento giustificativo del matrimonio stesso.
Con riferimento allo specifico punto dei modi di utilizzo dei giorni di permesso, si deve richiamare l’attenzione sulla disposizione dell’art. 19, comma 3, del CCNL del 6.7.1995 che prevede, espressamente, per il dipendente “un permesso di 15 giorni consecutivi….”.
Conseguentemente, sulla base di tale precisa indicazione, si deve ritenere che si tratta di un periodo di permesso che, essendo unico e necessariamente continuativo:
- non può essere in alcun modo fruito frazionatamente;
- comprende anche i giorni festivi (domeniche e festività infrasettimanali) o comunque non lavorativi ricadenti all’interno dello stesso.>>