da gsalurso » 05/05/2016, 10:41
CCNL 14/9/2000 art. 38 comma 7.
Su richiesta del dipendente, le prestazioni di lavoro straordinario debitamente autorizzate possono dare luogo a riposo compensativo, da fruire compatibilmente con le esigenze organizzative e di servizio.
la frase "possono dare luogo" sembra lasciare un margine di discrezionalità al dirigente che, ad esempio, per esigenze organizzative o carenza di personale potrebbe optare per il pagamento.
Nel caso dello straordinario elettorale, poi, il Comune dovrebbe "regalare" all'Amministrazione statale delle ore di lavoro in quanto non credo proprio che il Ministero dell'Interno riconosca il rimborso delle ore usufruite dai dipendenti per riposi compensativi in luogo del compenso.
Perciò esiste il rischio che si configuri responsabilità amministrativo-contabile per il danno economico subito dal Comune.
Legge di Good:
"Se hai un problema che deve essere risolto da una burocrazia, ti conviene cambiare problema."