da vgiannotti » 13/02/2016, 21:00
Precedentemente alla riforma Brunetta si parlava di "consultazione" ma l'ARAN non ha mai definito esattamente i termini. Sembrerebbe riferirsi ad una lettera inviata ai sindacati sulle intenzioni dell'amministrazione, ovvero una informativa seguita da una riunione sindacale, senza alcuna necessità di approdare o meno ad una soluzione condivisa ma solo ascoltare le indicazioni fornite dai sindacali. Dopo la legge Brunetta il nuovo principio di relazione sindacale prevede esclusivamente l'informativa preventiva e quella successiva. Le diverse sentenze dei Tribunali, sino ad ora, hanno più o meno concluso che: a) Tutto ciò che era concertazione o contrattazione ora diviene informativa preventiva; b) tutto ciò che non lo era ora è sufficiente un'informativa successiva. Ma nulla dicono in merito alla "consultazione". Considerato l'orientamento attuale poichè la consultazione è meno forte della ex concertazione o contrattazione, ritengo che non è passibile di comportamento antisindacale l'amministrazione che effettua una informativa successiva, tutto dipendente da come a partire dal 2009 l'amministrazione si sia comportata sul punto.