notifica accertamenti ici

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Messaggioda rosso56 » 31/03/2016, 12:20

buon giorno a tutti, l'ufficio ha notificato atti di accertamento ici ANNI 2008/2009/2010 CON RACCOMANDATA RR semplice . le poste hanno rispedito il plico con il timbro di compiuta giacenza. agli accertamenti è seguita l'emissione di ingiunzione. il contribuente ha presentato in CTP ricorso/reclamo all'ingiunzione con la motivazione di non aver mai ricevuto nè la raccomandata nè avviso di deposito da parte del postino. Poste italiane ha certificato con nota scritta di aver provveduto sia al recapito che alla emissione dell'avviso di giacenza lasciato nella cassetta postale. Il ns legale ci chiede di annullare gli atti in quanto non è stata provata la notifica che a suo dire andava effettuata con la busta verde avvisi giudiziari. chiedo se è doveroso annullare o abbiamo possibilita di resistere in CTP. grazie
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Re: notifica accertamenti ici

Messaggioda sonia romani » 31/03/2016, 13:08

la compiuta giacenza della raccomandata "bianca" non ha valore di notifica come invece lo è per il cosiddetto atto giudiziario (busta verde) quindi a mio avviso avreste dovuto quantomeno tentare con i messi comunali per notificare l'atto ritornato e quindi avere certezza della data di notifica.
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Re: notifica accertamenti ici

Messaggioda lucio guerra » 31/03/2016, 14:16

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Re: notifica accertamenti ici

Messaggioda rosso56 » 01/04/2016, 9:00

purtroppo la giacenza si è protratta sino alla fine dell'anno e non abbiamo fatto in tempo a notificare. grazie per le risposte.
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Re: notifica accertamenti ici

Messaggioda emanuela72 » 29/09/2016, 18:26

Gentili esperti, vorrei chieder un Vostro prezioso parere in relazione a quanto affermato dalla sentenza n.2047 del 02/02/2016 della Corte di Cassazione secondo la quale, quando si utilizza il servizio postale ordinario (e io intendo raccomandata ar busta bianca...sbaglio?) per la notifica degli atti tributari, in caso di mancato recapito della raccomandata all'indirizzo del destinatario, la notifica si perfeziona decorsi dieci giorni dalla data di rilascio dell'avviso di giacenza o dal ritiro del piego, se anteriore.

Allego testo dell'Ordinanza:
Rilevato che, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la relazione di seguito
integralmente trascritta:
«L’Agenzia delle Entrate ricorre contro il sig. Carmelo Leone per la cassazione della sentenza con cui la
Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, riformando la decisione di primo grado, ha annullato F avviso di
accertamento con cui l’Ufficio aveva rettificato i redditi del contribuente per l’anno 2005.
In particolare, per quanto qui interessa la Commissione Tributaria Regionale ha disatteso l’eccezione dell’Ufficio di
tardività del ricorso introduttivo del contribuente. In proposito il giudice territoriale ha accertato in fatto che il plico
postale contenente l’atto impositivo era stato ritirato dal contribuente presso l’ufficio postale in data 4.1.2011 e
quindi ha affermato che questa (e non la data – anteriore – in cui era spirato il termine di dieci giorni dall’invio della
raccomandata contenente l’avviso di giacenza) era la data a cui ancorare il dies a quo del termine per
l’impugnazione.
Il ricorso dell’Agenzia si fonda su un solo motivo, riferito all’art, 360, comma 1, n. 4 c.p.c., con il quale si denuncia la
violazione degli artt. 8 e 14 L. 890/82, art. 60 DPR 600/73, 21 DLgs. n. 546/1992, nonché la falsa applicazione
dell’articolo 6 L. 212/00 in cui sarebbe incorso il giudice territoriale. Secondo la difesa erariale la decisione gravata
violerebbe la disposizione, contenuta nel quarto comma dell’articolo 8L. 890/82, alla cui stregua “La notificazione si
ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al secondo comma
ovvero dalla data dei ritiro del piego, se anteriore”.
La doglianza appare fondata, con le seguenti precisazioni.
Va premesso che, secondo quanto riferisce la stessa ricorrente a pag. 9 del ricorso, per la notifica dell’atto
impugnato l’Ufficio si avvalse della possibilità di procedere alla notifica diretta per posta ex art. 14 L. 890/02. Nella
specie non è quindi direttamente applicabile il disposto del’articolo 8 L. 890/02, giacché, come questa Corte ha
chiarito nella sentenza Cass. n. 17598/2010, nel caso di notifica per posta effettuata direttamente dall’Ufficio, “il
notificante è abilitato alla notificazione dell’atto senza l’intermediazione dell’ufficiale giudiziario (ferma restando,
ovviamente, quella dell’ufficiale postale), e, quindi, a modalità di notificazione semplificata, alle quali, pertanto, non
si applicano le disposizioni della L. n. 890 del 1982, concernenti le sole notificazioni effettuate a mezzo posta tramite
gli ufficiali giudiziali (o, eventualmente, i messi comunali e i messi speciali autorizzati), bensì le norme concernenti il
servizio postale ordinario”.
Peraltro il regolamento del servizio di recapito adottato con DM 1.10.2008, contenente la disciplina del servizio
postale ordinario, si limita a prevedere che gli “invii a firma” (tra cui le raccomandate) che non sia stato possibile
recapitare per assenza del destinatario o di altra persona abilitata al ritiro vengano consegnati presso l’ufficio
postale di distribuzione (art. 24), ove i medesimi rimangono in giacenza per trenta giorni a decorrere dal giorno
successivo al rilascio dell’avviso di giacenza (art. 25); nessuna disposizione di detto regolamento contiene -né, in
considerazione dell’oggetto del regolamento, avrebbe ragione di contenere – una regola (analoga a quella dettata in
materia di notifiche effettuate a mezzo posta dal quarto comma dell’articolo 8 L. 890/02) sul momento in cui si
debba ritenere pervenuto al destinatario un atto che l’agente postale abbia depositato in giacenza presso l’ufficio
postale a causa della impossibilità di recapitarlo per l’assenza del medesimo destinatario o di altra persona abilitata.
Sotto altro aspetto, non pare possibile evocare, nella specie, il principio, reiteratamente affermato dalla
giurisprudenza di questa Corte, che la data a cui si ritiene pervenuta al destinatario una comunicazione trasmessa
per posta raccomandata ordinaria va individuata in quella del rilascio dell’avviso di giacenza, con conseguente
irrilevanza del periodo legale del compimento della giacenza e di quello intercorso tra l’avviso di giacenza e
l’eventuale ritiro da parte del destinatario (Cass. 6527/2003, in tema di comunicazione di licenziamento, Cass.
27526/2013, in tema di disdetta del contratto di locazione). Tale principio, fondato sul disposto degli articoli 1334
e1335 c.c., concerne l’efficacia da attribuire alla comunicazione degli atti negoziali unilaterali e non si attaglia alla
ipotesi di notificazione ex art. 14 L. 890/02. Ciò non solo per il rilievo che altro è una comunicazione e altro è una
notificazione (quale comunque deve ritenersi, pur in assenza dell’intervento di un agente notificatore, quella di cui
all’articolo 14 L. 890/02, il testo del quale letteralmente esordisce con le parole “La notificazione”); ma anche perché
il menzionato articolo 14 fa riferimento ad atti notificati “al contribuente” e, pertanto, la disciplina del procedimento
notificatorio ivi previsto non può essere ricostruita senza considerare la portata del disposto dell’articolo 6, primo
comma, della legge 212/00 (Statuto del contribuente), alla cui stregua “l’amministrazione finanziaria deve assicurare
l’effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati. Ora, se è vero che lo stesso comma fa salve
“le disposizioni in materia di notifica degli atti tributari”, è innegabile che, quando una disposizione espressa manchi,
il principio di effettiva conoscenza deve orientare l’interprete e, nel caso che ci occupa, non consente di ancorare il
momento di perfezionamento della notifica (dal quale decorrono termini, brevi e tassativi, per l’impugnazione degli
atti impositivi) al compimento di un adempimento – il rilascio dell’avviso di giacenza – nel qual è certo che il
destinatario dell’atto non ne ha conoscenza (non essendo stato reperito dall’agente postale) incolpevolmente (non
avendo ancora avuto la possibilità di recarsi a ritirare l’atto presso l’ufficio postale). Una ricostruzione del sistema
che trasponga alla notifica ex art. 14 L. 890/02 i principi elaborati dalla giurisprudenza con riferimento alla
presunzione di conoscenza degli atti ricettizi risulterebbe dunque irrimediabilmente in contrasto con l’art. 24 Cost.
(cfr. C. cost. n. 346/98: “la funzione propria della notificazione è quella di portare l’atto a conoscenza del
destinatario, al fine di consentire l’instaurazione del contraddittorio e l’effettivo esercizio del diritto di difesa.
Compete naturalmente al legislatore, nel bilanciamento tra l’interesse del notificante e quello del notificatario,
determinare i modi attraverso i quali tale scopo possa realizzarsi individuando altresì i rimedi per evitare che il diritto
di agire in giudizio del notificante sia paralizzato da circostanze personali – come ad esempio l’assenza dalla
abitazione o dall’ufficio – riguardanti il destinatario della notificazioni … non sembra in ogni caso potersi dubitare
che la discrezionalità del legislatore incontri un limite nel fondamentale diritto del destinatario della notificazione ad
essere posto in condizione di conoscere, con l’ordinaria diligenza e senza necessità di effettuare ricerche di
particolare complessità, il contenuto dell’atto e l’oggetto della procedura instaurata nei suoi confronti non potendo
ridursi il diritto di difesa del destinatario medesimo ad una garanzia di conoscibilità puramente teorica dell’atto
notificatogli.”).
Per converso non appare convincente la soluzione, adottata nella sentenza gravata, di ancorare il momento del
perfezionamento della notifica al ritiro dell’atto presso l’Ufficio postale; ciò non solo perché in tal modo si
rimetterebbe al destinatario la scelta del momento da cui far decorrere il termine di impugnazione dell’atto notificato,
ma soprattutto perché il “bilanciamento tra l’interesse del notificante e quello del notificatario” a cui fa riferimento lo
stralcio sopra trascritto della sentenza della Corte costituzionale n. 346/98 non consente di comprimere l’interesse
del notificatore al punto da consentire al destinatario dell’atto di impedire gli effetti della notifica ex art. 14 L. 890/02
omettendo di recarsi a ritirare l’atto presso l’ufficio postale.
Si ritiene quindi, in definitiva, che il suddetto bilanciamento debba rinvenirsi facendo applicazione – non diretta ma
analogica – della regola dettata nell’articolo 8, quarto comma, L. 890/02 secondo cui “La notificazione si ha per
eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al secondo comma ovvero
dalla data del ritiro del piego, se anteriore”; peraltro, poiché il citato regolamento del servizio di recapito adottato non
prevede la spedizione di una raccomandata contenete l’avviso di giacenza, ma soltanto, all’articolo 25, il “rilascio
dell’avviso di giacenza”, la regola da applicare per individuare la data di perfezionamento della notifica ex art. 14 L.
890/02, in caso di mancato recapito della raccomandata all’indirizzo del destinatario, è quella che la notificazione si
ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell’avviso di giacenza (o, nel caso o in cui l’agente
postale abbia, ancorché non tenuto, trasmesso l’avviso di giacenza tramite raccomandata, dalla data di spedizione
di quest’ultima), ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore.
Poiché la sentenza gravata ha fatto applicazione della diversa regola secondo cui la notificazione si avrebbe per
eseguita dalla data del ritiro del piego, anche se posteriore al decorso dì dieci giorni dalla data di spedizione della
raccomandata contenete l’avviso dì giacenza, la stessa va cassata con rinvio (non è possibile procedere in sede di
legittimità al diretto esame degli atti, di carattere extraprocessuale, relativi alla notifica dell’atto impositivo). Si
propone la cassazione con rinvio della sentenza gravata.»
Che il contribuente non si è costituito in questa sede;

che la relazione è stata notificata alla ricorrente;
che non sono state depositate memorie difensive;
che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide gli argomenti esposti nella relazione;
che, pertanto, il ricorso va accolto e la sentenza gravata va cassata con rinvio al giudice territoriale, che si atterrà al
principio di diritto enunciato nella relazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza gravata e rinvia ad altra sezione
della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, che regolerà anche le spese del presente giudizio.
(0)
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Re: notifica accertamenti ici

Messaggioda lucio guerra » 29/09/2016, 20:01

Sì perfeziona solo se hai la ricevuta di ritorno
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Re: notifica accertamenti ici

Messaggioda davide79 » 30/09/2016, 10:22

emanuela72 ha scritto:Gentili esperti, vorrei chieder un Vostro prezioso parere in relazione a quanto affermato dalla sentenza n.2047 del 02/02/2016 della Corte di Cassazione secondo la quale, quando si utilizza il servizio postale ordinario (e io intendo raccomandata ar busta bianca...sbaglio?) per la notifica degli atti tributari, in caso di mancato recapito della raccomandata all'indirizzo del destinatario, la notifica si perfeziona decorsi dieci giorni dalla data di rilascio dell'avviso di giacenza o dal ritiro del piego, se anteriore.



La notifica decorsi dieci giorni dalla data di rilascio dell'avviso di giacenza o dal ritiro del piego, se anteriore, vale per la notifica con la cartolina verde (atti giudiziari).

La cartolina bianca in compiuta giacenza, invece, non ha nessun valore.

A mio avviso è buona prassi, a fine anno e per gli anni a rischio di prescrizione, inviare gli atti con cartolina verde.
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