da davide79 » 31/03/2016, 11:10
Certo che negli uffici della commissione tributaria provinciale di Pescara deve girare dell'ottimo vino abruzzese...
DECRETO-LEGGE 31 agosto 2013, n. 102
convertito con modificazioni dalla L. 28 ottobre 2013, n. 124
Art. 2.
(Altre disposizioni in materia di IMU)
1.Per l'anno 2013 non e' dovuta la seconda rata dell'imposta
municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, relativa ai fabbricati costruiti e destinati
dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale
destinazione e non siano in ogni caso locati.
2.All'articolo 13 del predetto decreto-legge n. 201 del 2011 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 9-bis e' sostituito dal seguente: "9-bis. A decorrere
dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i
fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla
vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni
caso locati."