Il nostro regolamento TARI prevede questa riduzione: ”abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell’anno solare: riduzione del 30 % nella parte variabile”.
Con riferimento alle zone non servite, questo articolo: “Non si applicano riduzioni per distanza dal punto di raccolta in quanto si considerano servite, mediante piazzola ecologica ubicata in Via xxxx, tutte le zone del territorio comunale.”
Ora, questa Amministrazione vuole introdurre ulteriori riduzioni in quanto intende considerare una frazione del paese come “frazione di montagna”.
Per questa frazione, intende applicare due percentuali diverse di riduzione: il 30% per le abitazioni utilizzabili tutto l’anno (ubicate all’interno di determinate vie) e il 50% per quelle raggiungibili solo stagionalmente a seguito di chiusura della strada (ubicate all’interno delle vie e località restanti).
La distinzione che si intende fare prescinde dalla stagionalità contemplata nell’articolo già in vigore del ns. regolamento, in quanto non riferita a questioni temporali (max 183 giorni l’anno di utilizzo) ma basata sulla sola ubicazione dell’immobile soggetto a tributo.
Sulla base di quanto sopra, non volendo modificare l’articolo riferito alle zone non servite, si ritiene di poter applicare solo il comma 660 dell’art. 1 L. 147/2013 o, a vostro dire, vi sono alternative?
Si chiede inoltre consiglio su come stilare l’articolo di regolamento…