da lucio guerra » 09/03/2016, 15:04
- TASI – ALIQUOTA FABBRICATI IMPRESA COSTRUTTRICE DESTINATI ALLA VENDITA
INSERITO IN 1^ LETTURA ALLA CAMERA LEGGE DI STABILITA’ 2014
678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676.
INSERITO LEGGE DI STABILITA’ 2016
Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l’aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all’azzeramento.
- le imposte comunali successive all’apertura della procedura saranno versate interamente dalla procedura in seguito alla vendita degli immobili, e pertanto entro 3 mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili, giusto disposto ex d.lgs 504/92
Non vanno quindi emessi avvisi di accertamento ma calcolata l'imposta con interessi
Quanto agli interessi, bisogna distinguere quelli generati dal credito ammesso in privilegio e quelli maturati sui crediti ammessi in chirografo. Per i primi (e quindi per gli interessi sul credito per tributo) trova applicazione l'art. 2749 c.c. per il quale il privilegio accordato al credito si estende anche agli interessi dovuti per l'anno in corso alla data del pignoramento (o del fallimento) e per quelli dell'anno precedente, nonché quelli successivi nei limiti della misura legale e fino alla data del deposito del progetto di riparto nel quale il credito è soddisfatto anche se parzialmente (a seguito della modifica di cui all'ult. comma dell'art. 54 l.f.). Gli interessi maturati sulla parte di credito ammessa in chirografo possono essere riconosciuti, sempre in chirografo, fino alla dichiarazione di fallimento, perché da quella data il loro decorso è sospeso a norma del primo comma dell'art. 55 l.f.