da lucio guerra » 26/02/2016, 15:02
I crediti inesigibili, per la parte non coperta da fondi svalutazione o rischi ovvero da garanzia assicurativa,
danno luogo a un’appostazione, nei CCD, in base al principio di integrale copertura di tutti i costi di
gestione. La copertura va attuata nell’esercizio di competenza, ossia nell’esercizio in cui si manifestano in
maniera certa e precisa gli elementi da cui deriva l’inesigibilità. Come si trae dalla formula di cui al punto
1, all. 1, D.P.R. 158/1999, l’ammontare dei crediti divenuti inesigibili in un dato anno verrà quindi
computato tra i costi da coprire con la tariffa relativa all’anno successivo. Per contro, eventuali successivi
recuperi di crediti già considerati inesigibili costituiranno invece “sopravvenienze attive”, da inserire tra
le entrate da recupero di evasione e da dedurre dai costi, in base al principio di competenza, nell’esercizio
in cui insorgeranno.