da lucio guerra » 14/05/2016, 9:28
Tra le misure di alleggerimento del fisco locale immobiliare va segnalato anche lo sconto del 25 % di Imu e Tasi per gli immobili locati a canone concordato, previsto dalla legge di Stabilità 2016 ai commi 53 e 54, riguardanti, rispettivamente, l'Imu e la Tasi.
In ordine al perimetro di applicabilità dell'agevolazione, occorre considerare che entrambe le disposizioni contengono un generico riferimento alla legge 431/1998, cioè alla disciplina delle locazioni di immobili ad uso abitativo.
Ciò implica che sono agevolabili tutti gli immobili locati a canone concordato, e non solo quelli dei Comuni ad alta tensione abitativa.
Per stipulare un "CONTRATTO a CANONE AGEVOLATO" in un Comune in cui non è stato sottoscritto un Accordo Territoriale, si può prendere come riferimento l'Accordo sottoscritto sulla base del d.m. 30.12.2002 nel Comune demograficamente omogeneo più vicino nel territorio, anche situato in altra Regione.
NORMATIVA
Art. 13 D.L. N. 201/2011
COMMA 6. L'aliquota di base dell’imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l’aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali. 6-bis.
Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 6, è ridotta al 75 per cento.
CONCLUSIONI
1) Il comune può anche non sottoscrivere un accordo territoriale, in quanto il cittadino può prendere come riferimento l'Accordo sottoscritto nel Comune demograficamente omogeneo più vicino nel territorio, anche situato in altra Regione.
2) Se non viene stabilita apposita aliquota per canoni concordati, per il versamento dell’imposta il cittadino potrà prendere a riferimento l’aliquota di base stabilita dal comune.
3) Il comune potrebbe anche stabilire una apposita aliquota per i canoni concordati.
In ognuna delle situazioni di cui ai punti 2 e 3, l'imposta sarà pari al 75%, applicando l'aliquota di base oppure specifica aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 6