da pigi » 23/01/2016, 16:40
Intendo dire che essendo la superficie assoggettabile alla Tari quella pari all' 80% della catastale, ed avendo il vecchio articolo 70 del 507/93 precisato che la superficie di riferimento non può essere inferiore all' 80% di questa, e che i comuni modificano d' ufficio le superfici che risultano inferiori all' 80% , parrebbe che la correzione in aumento non possa essere influenzata da eventuali esenzioni o riduzioni del regolamento (per cantine etc.). In pratica, se prima la superficie calpestabile era 120, con catastale 100, ma per una esenzione per es. della cantina e del solaio per mq. 50, diventava 70, il comune doveva comunicare l' aumento della superficie a 80, senza più tenere conto della esenzione regolamentare della cantina e solaio. In caso contrario ne deriverebbe una superficie tassabile di 80 -50 =30.
Tutto ciò ovviamente se il principio del comma 647 è rimasto comunque quello già indicato nel 507/93 dal 2005, e a meno di superficie ai fini Tari già indicata nella visura.