TARI SUPERFICI DAL 2016

TARI SUPERFICI DAL 2016

Messaggioda pigi » 20/01/2016, 10:13

Vorrei cortesemente una conferma a quanto dedotto dal comma 647 della legge di stabilità.
Il provvedimento dell' Agenzia delle Entrate è stato emanato? Non mi risulta.
Quindi, dal 1 gennaio 2016, comunque, è obbligatoria la superficie calcolata all' 80% della catastale per gli immobili per i quali la visura riporti già (per la destinazione ordinaria) la superficie ai fini Tari, mentre rimane la calpestabili per gli altri.
L' utilizzo ai fini Tari decorre dal 1 gennaio successivo alla data di emanazione del provvedimento dell' Agenzia. Da quando? Se le visure contengono già le superfici ai fini Tari si dedurrebbe che il provvedimento dell' Agenzia è antecedente al 2016.
I comuni devono comunicare le nuove superfici. Con che decorrenza ? Dal 1 gennaio 2016 o dalla eventuale data diversa sulla visura se successiva al 1 gennaio?
Infine, la superficie pari all' 80% della catastale determina l' abrogazione delle eventuali riduzioni o esenzioni , non di legge, previste dal regolamento comunale (per es. cantine, solai, etc) che non possono più essere concesse.
Chiedo un Vs. parere.
Grazie
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Re: TARI SUPERFICI DAL 2016

Messaggioda lucio guerra » 20/01/2016, 12:27

- Il provvedimento dell' Agenzia delle Entrate è stato emanato?

Non mi risulta.

- L' utilizzo ai fini Tari decorre dal 1 gennaio successivo alla data di emanazione del provvedimento dell' Agenzia. Da quando?

Dal 1 gennaio successivo al provvedimento dell' Agenzia delle Entrate

- Se le visure contengono già le superfici ai fini Tari si dedurrebbe che il provvedimento dell' Agenzia è antecedente al 2016.

Sembrava logoca conseguenza ma non ho notizie del provvedimento

- I comuni devono comunicare le nuove superfici. Con che decorrenza ?

è opportuno ... Dal 1 gennaio successivo al provvedimento dell' Agenzia delle Entrate

- Infine, la superficie pari all' 80% della catastale determina l' abrogazione delle eventuali riduzioni o esenzioni , non di legge, previste dal regolamento comunale (per es. cantine, solai, etc) che non possono più essere concesse.

no

proprio per queste riflessioni risulterà opportuno trattare il dato catastale con molta cautela, considerato che in molti casi le banche dati sono molto aggiornate, ed utilizzare la superficie catastale nei casi di rilevante discordanza
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Re: TARI SUPERFICI DAL 2016

Messaggioda libvir » 20/01/2016, 18:57

Noi effettivamente stiamo facendo cosi; il dato catastale lo utilizziamo negli accertamenti oppure per chiedere chiarimenti ai contribuenti che hanno dichiarato superfici notevolmente inferiori rispetto a quella inserita nelle visure.
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Re: TARI SUPERFICI DAL 2016

Messaggioda lucio guerra » 20/01/2016, 21:16

ok
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Re: TARI SUPERFICI DAL 2016

Messaggioda AMIDEI SAMANTHA » 21/01/2016, 10:32

Pertanto se ho capito bene non essendoci stata l’emanazione entro il 31.12.2015 dell’apposito Decreto del Direttore dell’Agenzia delle entrate che attesta l’avvenuta completa attuazione delle disposizioni del comma 647 art. 1 Legge N. 147/2013 anche per il 2016 la base imponibile per il 2016 resta la superficie calpestabile, fatti salvi casi eccezionali come avete indicato voi.
E’ corretto?
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Re: TARI SUPERFICI DAL 2016

Messaggioda AMIDEI SAMANTHA » 21/01/2016, 10:35

Scusate, come non detto ho visto ora che Lucio si era già espresso in tal senso qualche giorno fa.
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Re: TARI SUPERFICI DAL 2016

Messaggioda pigi » 22/01/2016, 16:41

Vorrei un ulteriore parere. Non risulta alcun testo scritto che confermi la continuità delle riduzioni previste dal regolamento comunale. Il comma 647 precisa "al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile alla TARI pari all'80 per cento di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1998". Lo stesso prevede già il calcolo con la riduzione delle superfici degli accessori. Inoltre il testo sia del comma 647 che dell' superato art. 70 comma 3 D.lgs. 507/93 affermano testualmente che si calcola l' 80% della superficie catastale. Leggendo "così come scritto" (preleggi al codice civile), non dovrebbe essere possibile alcuna ulteriore riduzione. Tutt' al più si dovrà verificare se sulla visura aggiornata vine o meno indicata già la superficie ai fini Tari..
Grazie
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Re: TARI SUPERFICI DAL 2016

Messaggioda lucio guerra » 22/01/2016, 18:15

Che c'entra la superficie imponibile con le riduzioni
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Re: TARI SUPERFICI DAL 2016

Messaggioda pigi » 23/01/2016, 16:40

Intendo dire che essendo la superficie assoggettabile alla Tari quella pari all' 80% della catastale, ed avendo il vecchio articolo 70 del 507/93 precisato che la superficie di riferimento non può essere inferiore all' 80% di questa, e che i comuni modificano d' ufficio le superfici che risultano inferiori all' 80% , parrebbe che la correzione in aumento non possa essere influenzata da eventuali esenzioni o riduzioni del regolamento (per cantine etc.). In pratica, se prima la superficie calpestabile era 120, con catastale 100, ma per una esenzione per es. della cantina e del solaio per mq. 50, diventava 70, il comune doveva comunicare l' aumento della superficie a 80, senza più tenere conto della esenzione regolamentare della cantina e solaio. In caso contrario ne deriverebbe una superficie tassabile di 80 -50 =30.
Tutto ciò ovviamente se il principio del comma 647 è rimasto comunque quello già indicato nel 507/93 dal 2005, e a meno di superficie ai fini Tari già indicata nella visura.
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Re: TARI SUPERFICI DAL 2016

Messaggioda lucio guerra » 23/01/2016, 18:12

penso sia tanta la confusione

Art.1 – comma 647 Legge n.147/2013. --------------------------------- Nell’ambito della cooperazione tra i comuni e l’Agenzia delle entrate per la revisione del catasto, vengono attivate le procedure per l’allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile alla TARI pari all’80 per cento di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1998. I comuni comunicano ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell’articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

DATI DI VISURA CATASTALE

Superficie Catastale
Totale: MQ 120
Totale escluse aree scoperte**: MQ 100

** Si intendono escluse le "superfici di balconi, terrazzi e aree scoperte pertinenziali e accessorie, comunicanti o non comunicanti" (cfr. Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 29 marzo 2013).

- superficie assoggettabile alla TARI pari ad 80 mq (100 x 80%)

andrai poi ad applicare le riduzioni che hai deliberato, scorporando eventualmente la superficie alla quale applicare una riduzione
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