da lucio guerra » 11/01/2016, 15:45
è corretto
CIRCOLARE N° 96/T del 9 Aprile 1998.
Regolamento recante norme in tema di costituzione del catasto dei fabbricati e modalità di produzione ed adeguamento della nuova cartografia catastale.
Più in particolare, le costruzioni strumentali all'esercizio dell'attività agricola saranno censite come unità a destinazione abitativa ovvero come unità funzionali ad attività produttiva agricola.
Le prime saranno classate nella categoria ordinaria più rispondente tra quelle presenti nei quadri di qualificazione vigenti.
Le seconde – così come previsto dall'art. 3, comma 156, della legge n. 662/96 – saranno censite di norma in una categoria speciale, sempreché la caratteristiche di destinazione e tipologiche delle singole costruzioni e del compendio immobiliare siano tali da non consentire, senza radicali trasformazioni, una destinazione diversa da quella agricola per la quale sono state originariamente costruite.
A tal fine è stata istituita – con il provvedimento di attuazione della norma sopra richiamata, di prossima pubblicazione – la specifica categoria “D/10 – fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole”- e si stanno apportando le modifiche alle attuali procedure informatiche, sia in uso all'ufficio per la gestione della banca dati, sia a disposizione dell'utenza per il flusso di aggiornamento (Docfa).
Nelle more della pubblicazione del relativo decreto, per eventuali casi di dichiarata urgenza, gli uffici sono autorizzati ad accettare, ed acquisire agli atti, denunce conformi al suddetto indirizzo.
In questa fattispecie, in via transitoria, (fino all'adeguamento delle procedure informatiche suddette) sui documenti di aggiornamento prodotto con Docfa devono essere riportati – come meglio indicati nell'allegato 2, pag. 5 – i seguenti dati:
- la categoria “D/1” nel campo specifico;
- la dicitura “Categoria parificata alla D/10 ”, nel campo indirizzo (secondo rigo);
- la sigla “RR”, nel campo lotto.
Successivamente, con procedura automatica, le unità acquisite nella banca dati con le suddette modalità saranno recuperate e collocate nella corretta categoria.
... evidentemente nel caso indicato, la procedura automatica non è andata a buon fine... fermo restando cmq la correttezza dell'accatastamento nel rispetto delle disposizioni catastali