da P@R@TR1BUT@R10 » 07/01/2016, 12:28
VI ALLEGO UN QUESITO E RELATIVA RISPOSTA DI ANUTEL SUL CASO IN QUESTIONE:
IMU, ABITAZIONE PRINCIPALE
10 Dicembre 2015
Richiesta: Stiamo eseguendo un controllo sul pagamento dell'ICI e dell'IMU nel caso di coniugi, non separati legalmente, che hanno residenze in Comuni diversi.
Noi riteniamo che nessuno dei due coniugi possa considerare la propria abitazione "principale". E' corretta la nostra posizione?
Parere: Con l’art. 13 del DL 201/11 il legislatore definisce abitazione principale ai fini IMU l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Aver previsto anche il nucleo familiare fa assurgere a livello normativo l’orientamento giurisprudenziale formatosi negli anni per l’ICI (su tutte si veda Cass. 14389/2010 dove si nega l’agevolazione ad un contribuente se moglie e figli vivono in un altro appartamento e dove si precisa che deve intendersi come abitazione principale il luogo di ubicazione della casa coniugale che individua la residenza di tutti i componenti della famiglia salvo che detta presunzione sia superata dalla prova che lo spostamento della dimora abituale sia causata dal verificarsi di una frattura del rapporto di convivenza).
Per l’Imu il legislatore fa una precisazione nel periodo successivo a quello su riportato (precisazione fortunatamente non presente nella normativa ICI): se i componenti il nucleo familiare stabiliscono residenza e dimora in immobili diversi, siti nello stesso Comune, l’agevolazione per abitazione principale è unica.
Trattasi di una norma di carattere agevolativo che deve essere strettamente interpretata. Pertanto la regola generale è che si considera abitazione principale quella in cui possessore e nucleo familiare dimorino abitualmente e risiedono anagraficamente. L’eccezione riguarda due immobili siti nello stesso comune dove ognuno dei coniugi ha residenza e dimora, nel qual caso in teoria non si dovrebbe considerare abitazione principale nessuno dei due per il venir meno dei presupposti ma, comunque se ne considera uno solo di questi, per volontà, appunto, del legislatore.
Sul punto però si è espresso il ministero con la circolare n° 3/12. Il ministero parte dal presupposto che la norma su riportata abbia carattere antielusivo e non agevolativo. Infatti si legge che lo scopo di tale norma è quello di evitare comportamenti elusivi in ordine all’applicazione delle agevolazioni per l’abitazione principale, e, quindi, la norma deve essere interpretata in senso restrittivo, soprattutto per impedire che, nel caso in cui i coniugi stabiliscano la residenza in due immobili diversi nello stesso comune, ognuno di loro possa usufruire delle agevolazioni dettate per l’abitazione principale e per le relative pertinenze. Poi, però, la circolare prosegue dicendo che Il legislatore non ha stabilito la medesima limitazione nel caso in cui gli immobili destinati ad abitazione principale siano ubicati in comuni diversi, poiché in tale ipotesi il rischio di elusione della norma è bilanciato da effettive necessità di dover trasferire la residenza anagrafica e la dimora abituale in un altro comune, ad esempio, per esigenze lavorative. Quindi il ministero ritiene possibile che vi possa essere il trattamento previsto per l’abitazione principale anche se i coniugi non risiedono e dimorano nello stesso immobile ma in immobili siti in comuni diversi. Spetterebbe al funzionario valutare se sussistano motivi di lavoro o studio che giustificherebbe il trattamento agevolato, perché in tale fattispecie la scissione della famiglia non sarebbe fatta a fini elusivi ma per effettive esigenze.
Chi scrive non concorda con l’interpretazione ministeriale in quanto la norma di cui all’art. 13 ha natura agevolativa e non antielusiva e, quindi, al di fuori dei casi espressamente previsti dalla norma, non si può parlare di abitazione principale.
Nel caso in cui i coniugi non legalmente separati hanno residenze in comuni diversi, chi scrive ritiene corretto non considerare nessuno dei due immobili abitazione principale, concordando così con la tesi del comune.
Esperto: 118