da Poldo » 08/12/2015, 15:32
Art. 13 comma 2 D.L. 201/2011
Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.
Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.
La norma dell'I.M.U. è sicuramente più restrittiva rispetto a quella dell'I.C.I. in quanto richiede espressamente che il possessore e il suo nucleo familiare debbano dimorare abitualmente e risiedere anagraficamente nello stesso immobile.
Andando a leggere l'art.13 comma 2 si evidenzia che:
• nella prima frase, la norma ci espone quello che è il concetto di abitazione principale ai fini IMU e cioè quella singola unità immobiliare in cui “il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente”, pertanto solo quella così definita è “abitazione principale” e, conseguentemente, le altre non lo sono ma sono “altri fabbricati”;
• Nella seconda frase la norma va ad individuare un caso specifico in cui due immobili non rientranti nel concetto di “abitazione principale” appena illustrato in quanto non in possesso di tutti i requisiti richiesti precedentemente (e cioè “Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale,…”) e, unicamente per questa particolare e ben individuata ipotesi, prevede la possibilità di applicare, per uno solo di questi, “le agevolazioni per l’abitazione principale e per le sue pertinenze”.
Purtroppo è il MEF che ha creato il caos perché l'articolo è chiaro e sembrerebbe scritto per consolidare quello che la giurisprudenza in materia aveva fatto con l'ICI grazie alle varie sentenze di Cassazione che negavano la doppia abitazione principale ai coniugi... infatti nella norma non è proprio scritto da nessuna parte che in due comuni diversi si possono avere due abitazioni principali per due coniugi... anzi questo è un caso contenuto nella definizione di cui alla prima frase dell'art.13 comma 2 e viene ricompreso tra gli immobili che non sono considerate "abitazione principale".