CONIUGI NON SEPARATI RESID. IN COMUNI DIVERSI. COMBATTIAMO!

Re: CONIUGI NON SEPARATI RESID. IN COMUNI DIVERSI. COMBATTIA

Messaggioda manuela1965 » 12/12/2015, 14:55

P@R@TR1BUT@R10 ha scritto:Ok, grazie


Quando avrò emesso i miei accertamenti, come ho comunque intenzione di fare, e avrò avuto ragione in contenzioso in tutti i gradi di giudizio, cambierò idea

Auguri!
Ricordati però che affrontare i 3 gradi di giudizio ti costa la bellezza di 10 mila euro, ti ci vorranno minimo 8 anni, probabilmente ti troverai CTP che ti da ragione, CTR che ti da torto o viceversa e Cassazione che magari rimanda a CTR raccomandando però di non applicare sanzioni e interessi.
Alla fine ti poni una domanda...ma ne vale la pena con l'incertezza normativa e soprattutto con giudici più o meno competenti?
Alla luce della mia esperienza personale ti rispondo subito di no. Mai più!
O meglio, se si parla di accertamenti sostanziosi forse sì, altrimenti rischi di spendere 10 e recuperare 1. No, grazie.
manuela1965
 
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Re: CONIUGI NON SEPARATI RESID. IN COMUNI DIVERSI. COMBATTIA

Messaggioda P@R@TR1BUT@R10 » 07/01/2016, 12:28

VI ALLEGO UN QUESITO E RELATIVA RISPOSTA DI ANUTEL SUL CASO IN QUESTIONE:
IMU, ABITAZIONE PRINCIPALE
10 Dicembre 2015
Richiesta: Stiamo eseguendo un controllo sul pagamento dell'ICI e dell'IMU nel caso di coniugi, non separati legalmente, che hanno residenze in Comuni diversi.
Noi riteniamo che nessuno dei due coniugi possa considerare la propria abitazione "principale". E' corretta la nostra posizione?
Parere: Con l’art. 13 del DL 201/11 il legislatore definisce abitazione principale ai fini IMU l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Aver previsto anche il nucleo familiare fa assurgere a livello normativo l’orientamento giurisprudenziale formatosi negli anni per l’ICI (su tutte si veda Cass. 14389/2010 dove si nega l’agevolazione ad un contribuente se moglie e figli vivono in un altro appartamento e dove si precisa che deve intendersi come abitazione principale il luogo di ubicazione della casa coniugale che individua la residenza di tutti i componenti della famiglia salvo che detta presunzione sia superata dalla prova che lo spostamento della dimora abituale sia causata dal verificarsi di una frattura del rapporto di convivenza).
Per l’Imu il legislatore fa una precisazione nel periodo successivo a quello su riportato (precisazione fortunatamente non presente nella normativa ICI): se i componenti il nucleo familiare stabiliscono residenza e dimora in immobili diversi, siti nello stesso Comune, l’agevolazione per abitazione principale è unica.
Trattasi di una norma di carattere agevolativo che deve essere strettamente interpretata. Pertanto la regola generale è che si considera abitazione principale quella in cui possessore e nucleo familiare dimorino abitualmente e risiedono anagraficamente. L’eccezione riguarda due immobili siti nello stesso comune dove ognuno dei coniugi ha residenza e dimora, nel qual caso in teoria non si dovrebbe considerare abitazione principale nessuno dei due per il venir meno dei presupposti ma, comunque se ne considera uno solo di questi, per volontà, appunto, del legislatore.
Sul punto però si è espresso il ministero con la circolare n° 3/12. Il ministero parte dal presupposto che la norma su riportata abbia carattere antielusivo e non agevolativo. Infatti si legge che lo scopo di tale norma è quello di evitare comportamenti elusivi in ordine all’applicazione delle agevolazioni per l’abitazione principale, e, quindi, la norma deve essere interpretata in senso restrittivo, soprattutto per impedire che, nel caso in cui i coniugi stabiliscano la residenza in due immobili diversi nello stesso comune, ognuno di loro possa usufruire delle agevolazioni dettate per l’abitazione principale e per le relative pertinenze. Poi, però, la circolare prosegue dicendo che Il legislatore non ha stabilito la medesima limitazione nel caso in cui gli immobili destinati ad abitazione principale siano ubicati in comuni diversi, poiché in tale ipotesi il rischio di elusione della norma è bilanciato da effettive necessità di dover trasferire la residenza anagrafica e la dimora abituale in un altro comune, ad esempio, per esigenze lavorative. Quindi il ministero ritiene possibile che vi possa essere il trattamento previsto per l’abitazione principale anche se i coniugi non risiedono e dimorano nello stesso immobile ma in immobili siti in comuni diversi. Spetterebbe al funzionario valutare se sussistano motivi di lavoro o studio che giustificherebbe il trattamento agevolato, perché in tale fattispecie la scissione della famiglia non sarebbe fatta a fini elusivi ma per effettive esigenze.
Chi scrive non concorda con l’interpretazione ministeriale in quanto la norma di cui all’art. 13 ha natura agevolativa e non antielusiva e, quindi, al di fuori dei casi espressamente previsti dalla norma, non si può parlare di abitazione principale.
Nel caso in cui i coniugi non legalmente separati hanno residenze in comuni diversi, chi scrive ritiene corretto non considerare nessuno dei due immobili abitazione principale, concordando così con la tesi del comune.
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Re: CONIUGI NON SEPARATI RESID. IN COMUNI DIVERSI. COMBATTIA

Messaggioda emanuela72 » 08/01/2016, 14:28

Gentili,
sicuramente lo sapete già ma mi inserisco nella discussione nel caso possa essere di aiuto.
In relazione alla problematica in discorso, nelle motivazioni dell'accertamento IMU, in ordine al "nucleo familiare", citiamo il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri 4 aprile 2001, n. 242 Art. 1-bis Composizione del nucleo familiare.
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Re: CONIUGI NON SEPARATI RESID. IN COMUNI DIVERSI. COMBATTIA

Messaggioda Faber68 » 12/01/2016, 17:59

Buonasera,
anche io avevo evidenziato il problema in questo topic http://entilocali.umforumgratis.com/t32382-imu-doppie-residenze-da-rivedere del 2014 partendo da un articolo IFEL ANCI del 6 settembre 2013 http://www.fondazioneifel.it/imu/rassegna-stampa/item/1150-imu-doppie-residenze-da-rivedere-italia-oggi-del-6-settembre-del-2013 che sostanzialmente ricalca la riposta di Anutel al quesito di P@R@TR1BUT@R10.
E' questa l'interpretazione che diamo noi e che utilizziamo per gli accertamenti che stiamo facendo.
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Re: CONIUGI NON SEPARATI RESID. IN COMUNI DIVERSI. COMBATTIA

Messaggioda P@R@TR1BUT@R10 » 13/01/2016, 9:35

Grazie Faber68 per il tuo prezioso contributo, mi erano sfuggiti sia il topic sia la nota IFEL, ora mi sento più "corazzato" e procederò con gli accertamenti.
Penso che un grosso contributo potrebbe venire dai comuni a vocazione turistica, con accertamenti massicci su questa fattispecie si scoraggerebbe la pratica elusiva e si orienterebbero favorevolmente le Commissioni Tributarie.

P.S. Il quesito ad Anutel non era mio, mi sono permesso di riportarlo come l'ho trovato
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Re: CONIUGI NON SEPARATI RESID. IN COMUNI DIVERSI. COMBATTIA

Messaggioda emanuela72 » 22/03/2016, 12:14

Imu e prova dell'abitazione principale
14/03/2016 - Italia Oggi
Per avere diritto all'esenzione Ici per gli immobili destinati a prime case, ma la stessa
regola vale per l'Imu, non è sufficiente provare la residenza anagrafica, ma serve anche
dimostrare che il fabbricato viene adibito a dimora abituale del nucleo familiare.
L'assenza di questo requisito può essere provata attraverso i bassi consumi di elettricità,
in quanto i consumi elettrici rappresentano una misurazione specifica, diretta e
strumentale della frequenza e intensità con la quale una famiglia convive in un
determinato immobile. Questo importante principio, finalizzato a evitare l'elusione delle
norme che disciplinano l'imposta municipale, è stato affermato dalla Commissione
tributaria regionale di Milano, sezione XIII, con la sentenza 782 dell'11 febbraio 2016.
Per i giudici d'appello, l'assenza di dimora abituale della famiglia nell'immobile oggetto
di agevolazione è fondata su una presunzione del comune «assistita da gravità, precisione
e concordanza in quanto i consumi elettrici rappresentano una misurazione specifica,
diretta, strumentale della frequenza e intensità con la quale una famiglia convive in un
determinato immobile per le necessità di sopperire alle ore di buio, di conservare i cibi al
fresco, di riscaldare gli interni nelle giornate più fredde e così via».
L'esenzione, dunque, è stata disconosciuta perché l'amministrazione comunale ha
«dimostrato con dovizia di particolari che a un consumo medio giornaliero unipersonale
di kw 2,00 la contribuente si colloca a 0,34 kw, sufficiente per illuminare appena due
lampadine».
Sergio Trovato
emanuela72
 
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Re: CONIUGI NON SEPARATI RESID. IN COMUNI DIVERSI. COMBATTIA

Messaggioda DanieleGE » 29/03/2016, 12:11

L'interpretazione proposta dal MEF è "contra legem" infatti va a cercare un vuoto normativo dove in realtà non esiste. Il MEF inizia la frase dicendo "il legislatore non ha, però, stabilito la medesima limitazione..." ma in realtà il legislatore non sta limitando bensì sta acconsentendo che un immobile (che non ha tutti i requisiti richiesti dalla norma - visto che i coniugi non sono residenti anagraficamente nella stessa casa) possa accedere alle agevolazioni per l'abitazione principale. La norma IMU è, senza alcun dubbio, più restrittiva di quella ICI, e se passasse questa "interpretazione" succederebbe il contrario. Infatti la Corte di Cassazione con la sentenza n.14389/2010 non contempla la possibilità che una famiglia possa avere due abitazioni principali (ed evidenzia l'errore a cui erano incorsi i giudici nei primi gradi di giudizio) e ci dice che ad una norma agevolativa deve essere data un'interpretazione "stretta e rigorosa". Ne consegue che se il caso non è espressamente previsto non è possibile concedere agevolazioni. Nella norma IMU il legislatore ha dato una definizione con dei requisiti ben precisi e poi ha acconsentito (caso particolare) se stanno in due case nello stesso comune altri casi non sono legittimi.

L'articolo del Sole24Ore citato sopra sbaglia la conclusione perché mentre per l'ICI vi era la presunzione, per legge, che l'abitazione in cui si ha la residenza anagrafica fosse abitazione principale, e quindi toccava al Comune provare il contrario, con l'IMU vi è stata l'inversione dell'onere perché è il legislatore stesso che richiede espressamente residenza anagrafica e dimora abituale di tutti i componenti della famiglia (e moglie e marito lo sono sicuramente). Pertanto non serve nessun controllo sui consumi di utenze.
La norma richiede espressamente dei requisiti e se moglie e marito non risiendono anagraficamente nello stesso immobile un requisito manca. Lo stesso legislatore poi acconsente che un immobile dei due che non sarebbero abitazione principale lo possa diventare... ma solo se sono nello stesso comune... in due NON permette questa possibilità.
Se non la permette la Legge non può sicuramente permetterla una circolare.

Sicuramente ritengo corretto da parte dell'Ente emettere gli avvisi di accertamento senza sanzioni e senza interessi in applicazione dell'art. 10 comma 2 della legge 27 luglio 2000 "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente".
DanieleGE
 
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Re: CONIUGI NON SEPARATI RESID. IN COMUNI DIVERSI. COMBATTIA

Messaggioda P@R@TR1BUT@R10 » 29/03/2016, 13:20

GRAZIE 1000 danieleGE, veramente un'ottima disamina! :D
P@R@TR1BUT@R10
 
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Re: CONIUGI NON SEPARATI RESID. IN COMUNI DIVERSI. COMBATTIA

Messaggioda AL FRED » 11/06/2016, 13:16

http://www.comune.scandicci.fi.it/rasse ... I13054.PDF

Uffici tributi locali a caccia di false residenze

Imu e Tasi, test doppia residenza

http://www.comune.scandicci.fi.it/rasse ... IB2083.PDF

Pertanto se due coniugi hanno la residenza in Comuni diversi, NON si avrebbe il diritto all'esonero IMU e TASI in nessuna delle due abitazioni (e non solamente in una)?

Oppure solamente in una?
In tal caso, quale?
Ultima modifica di AL FRED il 11/06/2016, 20:47, modificato 2 volte in totale.
AL FRED
 
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Re: CONIUGI NON SEPARATI RESID. IN COMUNI DIVERSI. COMBATTIA

Messaggioda AL FRED » 11/06/2016, 20:45

E in caso i coniugi non riescano a provare la residenza in due Comuni diversi, rischiano solamente la perdita del beneficio a partire dal momento in cui viene accertato, oppure il Comune può chiedere gli arreatrati?
In tal caso per quanti anni?

http://www.requadro.com/imu-prima-casa- ... a-bolletta

Sulla base di tale rilevazione alla contribuente era stato revocato da parte del comune il beneficio fiscale previsto dall’art. 8, comma 2, del D.Lgs. n. 504/1992 per le prime case. Fatto ritenuto legittimo da parte della Ctr. Ne consegue che anche in caso di esenzione Imu sulle prime case, a fare fede per dimostrare che si tratti o meno di un’abitazione principale possa essere la bolletta elettrica.
AL FRED
 
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