IMU TERRENI - IL COLPO DI CODA DELL'ULTIM'ORA

Re: IMU TERRENI - IL COLPO DI CODA DELL'ULTIM'ORA

Messaggioda Michelle » 26/01/2015, 10:36

DUBBIO SCIOLTO DAL DECRETO LEGGE N.4/2015:
Art. 1
Esenzione dall'IMU dei terreni montani e parzialmente montani
Testo in vigore dal 24/01/2015
1. A decorrere dall'anno 2015, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica:

a) ai terreni agricoli, nonche' a quelli non coltivati, ubicati nei comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);

b) ai terreni agricoli, nonche' a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei comuni classificati parzialmente montani di cui allo stesso elenco ISTAT.

2.L'esenzione si applica anche ai terreni di cui al comma 1 lettera b), nel caso di concessione degli stessi in comodato o in affitto a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola.
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Re: IMU TERRENI - IL COLPO DI CODA DELL'ULTIM'ORA

Messaggioda Comune di Petriolo » 26/01/2015, 11:11

Scusatemi , forse non ho capito bene. Le agevolazione che si applicavano nei comuni dove già si versava l'IMU (ora NM) sui terreni agricoli e mi riferisco alle agevolazioni relative al moltiplicatore e fasce di esenzione per quelli posseduti e condotti da coltivatori diretti iscritti alla previdenza agricola , sono rimaste o sono state eliminate?
e nel caso siano rimaste, vale ancora il presupposto "posseduto e condotto" quindi nessuna agevolazione se dato in affitto ?

grazie!!!!
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Re: IMU TERRENI - IL COLPO DI CODA DELL'ULTIM'ORA

Messaggioda Paolo Gros » 26/01/2015, 11:40

mi pare oltremod e finalmente chiaro ...L'esenzione si applica anche ai terreni di cui al comma 1 lettera b), nel caso di concessione degli stessi in comodato o in affitto a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola.
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Re: IMU TERRENI - IL COLPO DI CODA DELL'ULTIM'ORA

Messaggioda lucio guerra » 26/01/2015, 14:38

a differenza del comunicato stampa, nel testo del DL n.4 del 24-01-2015 pubblicato in g.u. n.19 del 24-01-2015, risulta applicabile l'esenzione IMU anche nel caso di concessione degli stessi in comodato o in affitto a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola.

Tuttavia il testo normativo richiamana "L'esenzione si applica anche ai terreni di cui al comma 1 lettera b)

- ai terreni agricoli, nonche' a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.99, iscritti nella previdenza agricola,

In conclusione, da come scritto, sembra che l'esenzione possa applicarsi solo nel caso di TERRENI POSSEDUTI DA IAP E CONCESSI IN AFFITTO O COMODATO AD ALTRI IAP:

- terreni agricoli, nonche' a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.99, iscritti nella previdenza agricola, concessi degli stessi in comodato o in affitto a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola.

Decreto Legge 24-01-2015 n. 4 (GU n. 19 del 24-1-2015)

Art. 1 “Esenzione dall'IMU dei terreni montani e parzialmente montani”

1. A decorrere dall'anno 2015, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica:

a) ai terreni agricoli, nonche' a quelli non coltivati, ubicati nei comuni classificati TOTALMENTE MONTANI di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);

b) ai terreni agricoli, nonche' a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.99, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei comuni classificati parzialmente montani di cui allo stesso elenco ISTAT.

2. L'esenzione si applica anche ai terreni di cui al comma 1 lettera b), nel caso di concessione degli stessi in comodato o in affitto a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola.

3. I CRITERI DI CUI AI COMMI 1 E 2 SI APPLICANO ANCHE ALL'ANNO DI IMPOSTA 2014.
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Re: IMU TERRENI - IL COLPO DI CODA DELL'ULTIM'ORA

Messaggioda LauraV » 26/01/2015, 16:34

Premetto che per la prima volta mi accingo ad effettuare il calcolo IMU terreni.. :oops:
Secondo il D.L. 4/2015 il mio Comune è parzialmente montano....quindi sono esenti i terreni posseduti e condotti dagli imprenditori agricoli e coltivatori diretti (iscritti nella previdenza agricola). Sentendo i miei colleghi dei comuni limitrofi (ora quasi tutti parz. montani) sorge un dubbio immenso riguardo riguardo, appunto, il comma 2:
- esenzione si applica anche ai terreni di coltivatori diretti o iap che hanno concesso in comodato o in affitto ad altri IAP .... LA REGOLA VALE SOLO PER GLI IMPRENDITORI AGRICOLI O ANCHE PER I PRIVATI CHE AFFITTANO I PROPRI TERRENI AGLI IMPRENDITORI AGRICOLI???
Il comodato graduito, inoltre, deve comunque essere comunque regolamente registrato da un notaio???
Grazie mille...sono appena iscritta e so già che mi sarete di enorme aiuto
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Re: IMU TERRENI - IL COLPO DI CODA DELL'ULTIM'ORA

Messaggioda lucio guerra » 26/01/2015, 18:52

a volte basterebbe leggere il post/risposta precedente (subito sopra a dove è stata posta la domanda)

In conclusione, da come scritto, sembra che l'esenzione possa applicarsi solo nel caso di TERRENI POSSEDUTI DA IAP E CONCESSI IN AFFITTO O COMODATO AD ALTRI IAP

per la registrazione

http://www.confagricolturabrescia.it/in ... za-agraria
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Re: IMU TERRENI - IL COLPO DI CODA DELL'ULTIM'ORA

Messaggioda LauraV » 26/01/2015, 19:35

Il messaggio sopra la mia domanda l'avevo letto Lucio.... ma è quel "sembra" che mi rende insicura e dubbiosa, tutto qua. Magari volevo solo una conferma.
Grazie lo stesso
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Re: IMU TERRENI - IL COLPO DI CODA DELL'ULTIM'ORA

Messaggioda lucio guerra » 26/01/2015, 20:12

il condizionale molto spesso è d'obbligo, in quanto dobbiamo interpretare le norme, e cerchiamo di farlo argomentandole

...........magari volevo solo una conferma..............attendi pure
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Re: IMU TERRENI - IL COLPO DI CODA DELL'ULTIM'ORA

Messaggioda Mc77 » 27/01/2015, 13:17

chiedo una delucidazione sulle aliquote.

Nel Comune precedentemente non faceva pagare i terreni, "zona svantaggiata"

Adesso si, a Dicembre eravamo parzilamente montani, quindi non pagavano gli agricoltori, ora NM quindi dal 2015 pagano tutti.

Per il 2014 la delibera recita "Immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale adibiti a civile abitazione a disposizione, tutti gli altri immobili e tutte le altre tipologie costituenti presupposto dell'imposta: + 0,03 (più zero virgola zero tre) sull'aliquota prevista dalla normativa al tempo vigente (aliquota applicabile
attualmente 0,79%)"

Qual'è l'aliquota corretamente da applicare?
Il mio Segretario propende per il 0.79% è corretto?
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Re: IMU TERRENI - IL COLPO DI CODA DELL'ULTIM'ORA

Messaggioda lucio guerra » 27/01/2015, 18:20

il mio punto di vista è il seguente :

VISTO

- il DECRETO-LEGGE 16 dicembre 2014, n. 185 “Disposizioni urgenti in materia di proroga dei termini di pagamento IMU per i terreni agricoli montani e di interventi di regolazione contabile di fine esercizio finanziario. (14G00200)

Art. 1
Proroga del termine di pagamento dei terreni agricoli montani a seguito della revisione di cui al decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66

1. Il termine per il versamento dell'imposta municipale propria (IMU), relativa al 2014, dovuta a seguito dell'approvazione del decreto interministeriale di cui al comma 2 dell'articolo 22 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e' prorogato al 26 gennaio 2015. Nei comuni nei quali i terreni agricoli non sono piu' oggetto dell'esenzione, anche parziale, prevista dall'articolo 7, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'imposta e' determinata per l'anno 2014 tenendo conto dell'aliquota di base fissata dall'articolo 13, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, a meno che in detti comuni non siano state approvate per i terreni agricoli specifiche aliquote.

DATO ATTO che nelle disposizioni normative IMU non è previsto e stabilito che il Comune sia tenuto ad approvate per i terreni agricoli specifiche aliquote ;

EVIDENZIATO infatti che il citato articolo 13, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recita testualmente :

6. L'aliquota di base dell’imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l’aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali.

VISTE LE SEGUENTI DELIBERAZIONI COMUNALI DI DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU 2014 :

XXXXX : Delibera di C.C. n. ____ del _______ - ALIQUOTA 9,00 per mille (per tutti gli altri immobili comprese aree edificabili)

oppure

XXXXXX: Delibera di C.C. n. ______ del ________ - ALIQUOTA DI BASE 9,40 per mille

EVIDENZIATO inoltre che in sede di comunicazione al MEF (entro 15-09-2014 prorogato al 23-09-2014) da parte dei comuni dei dati riguardanti :

“Esenzione IMU terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile (Decreto del Direttore Generale delle Finanze del 29 luglio 2014)”, i Comuni hanno correttamente indicato tali aliquote applicabili ai Terreni ;

CONSIDERATO inoltre che dalle simulazioni di gettito redatte dagli uffici, come di seguito riportate nel risultato definitivo, emerge in maniera chiara che per essere considerate minimamente “possibili” le entrate IMU sui terreni, allo scopo di coprire i tagli già effettuati dallo Stato ai Comuni a valere sul Fondo di Solidarietà Comunale “FSC” 2014 sono da considerare applicabili le aliquote “di base” deliberate dai Comuni :

DELIBERA

1) Che, per le motivazioni sopra esposte, le aliquote deliberate per l’anno 2014 dai Comuni sopra indicati, quali “Aliquota di Base” oppure “Aliquota per tutti gli altri immobili comprese aree edificabili” sono da intendersi applicabili anche ai Terreni Agricoli.

2) Si riporta pertanto di seguito la “Tabella” definitiva di riferimento delle aliquote applicabili per i Comuni, oltre alle indicazioni di calcolo e versamento.
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