NAPOLEONE ha scritto:Stamattina sono un po in tilt...
Mi è venuto un dubbio....
per i comuni PARZIALMENTE MONTANI l'esenzione di cui all 'art.1 lettera b) per i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli si applica come precisato dal comma 2 anche nel caso di concessione degli stessi in comodato o in affitto a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli...
il mio dubbio di oggi ... è:
- in caso di concessione in uso gratuito o affitto a coltivatori diretti o imprenditori i terreni deve essere comunque posseduti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli ?? oppure anche da coloro che nn hanno tali requisti???
a differenza del comunicato stampa, nel testo del DL n.4 del 24-01-2015 pubblicato in g.u. n.19 del 24-01-2015, risulta applicabile l'esenzione IMU anche nel caso di concessione degli stessi in comodato o in affitto a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola.
Tuttavia il testo normativo richiamana "L'esenzione si applica anche ai terreni di cui al comma 1 lettera b)
- ai terreni agricoli, nonche' a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.99, iscritti nella previdenza agricola,
In conclusione, da come scritto, sembra che l'esenzione possa applicarsi solo nel caso di TERRENI POSSEDUTI DA IAP E CONCESSI IN AFFITTO O COMODATO AD ALTRI IAP:
- terreni agricoli, nonche' a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.99, iscritti nella previdenza agricola, concessi degli stessi in comodato o in affitto a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola.
Decreto Legge 24-01-2015 n. 4 (GU n. 19 del 24-1-2015)
Art. 1 “Esenzione dall'IMU dei terreni montani e parzialmente montani”
1. A decorrere dall'anno 2015, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica:
a) ai terreni agricoli, nonche' a quelli non coltivati, ubicati nei comuni classificati TOTALMENTE MONTANI di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);
b) ai terreni agricoli, nonche' a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.99, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei comuni classificati parzialmente montani di cui allo stesso elenco ISTAT.
2. L'esenzione si applica anche ai terreni di cui al comma 1 lettera b), nel caso di concessione degli stessi in comodato o in affitto a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola.
3. I CRITERI DI CUI AI COMMI 1 E 2 SI APPLICANO ANCHE ALL'ANNO DI IMPOSTA 2014.