CONDIVISIONE NUOVO TESTO ACCERTAMENTO ESECUTIVO

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Messaggioda lucio guerra » 16/01/2024, 11:22

in funzione dei Decreti Legislativi 219 e 220 del 30-12-2023 vanno apportate le necessarie modifiche ai testi degli avvisi di accertamento

PROPONGO QUESTA BASE DI PARTENZA SULLA QUALE OGNUNO POTRA' PORTARE LE SUE OSSERVAZIONI E/O INTEGRAZIONI

Ovviamente riporto solamente la parte dell'Avviso di Accertamento che deve fare riferimento alle modalità di ricorso e costituzione in giudizio e per contraddittorio informato

RICORSO

Avverso il presente Avviso può essere proposto ricorso, a pena di inammissibilità, entro 60 GG (sessanta giorni) dalla data di notificazione dell'atto.
A far data dal 1 Luglio 2019 il ricorso proposto deve essere notificato esclusivamente:
- mediante invio telematico all’indirizzo di posta elettronica certificata del Comune di ____________ -PEC ________________________________, nel rispetto degli standard degli atti processuali e dei documenti informatici allegati di cui all’art. 10 dal D.M. del 04/08/2015, adottato in attuazione Decreto 23 dicembre 2013, n. 163, in cui è previsto che il ricorso inviato in forma di documento informatico deve rispettare alcuni requisiti, ed in particolare:
- deve essere in formato PDF/A-1a o PDF/A-1b;
- deve essere sottoscritto con firma elettronica qualificata o firma digitale, pertanto il file ha la seguente denominazione: < nome file libero > .pdf.p7m
Per le sole controversie di valore fino a Euro 3.000, in cui è ammessa la difesa in proprio, se il contribuente sta in giudizio senza assistenza tecnica di professionisti, è possibile notificare il ricorso secondo una delle seguenti modalità:
1) a mezzo di ufficiale giudiziario, con le modalità previste dall’articolo 137 e seguenti del codice di procedura civile;
2) mediante consegna diretta al Comune di _____________, in Via ______________, che ne rilascia ricevuta;
3) direttamente a mezzo del servizio postale, mediante spedizione dell’istanza in plico senza busta raccomandata con avviso di ricevimento (piegare il ricorso e spillarlo e sulla facciata esterna scrivere l’indirizzo del Comune – Ufficio Tributi, Via ______________________;
La Costituzione in Giudizio del ricorrente, a pena di inammissibilità, si effettua esclusivamente mediante deposito del ricorso alla Corte di giustizia tributaria di ________, entro 30 giorni dalla data di notifica del ricorso al Comune, attraverso il Sistema informativo della Giustizia Tributaria – SIGIT.

L'art. 16 del D. L. n° 119/2018, modificando il comma 3 dell'art. 16 bis del D. Lgs. n° 546/92, ha infatti disposto l'obbligo della costituzione in giudizio in primo e secondo grado con modalità telematica relativamente ai ricorsi notificati a decorrere dal 1° luglio 2019.
L’obbligo del deposito con modalità telematiche non vale per i soggetti che decidono di non avvalersi dell’assistenza tecnica nelle cause di valore inferiore ai 3.000 tremila euro (articolo 16-bis, comma 3-bis del D. Lgs. n° 546/92).
Per tutte le fasi della controversia, a partire dal 1 luglio 2019, è obbligatorio il rispetto della modalità telematica “Processo Tributario Telematico (PTT)" di cui all’art.16 del D.L. n.119/2018 e smi.

AVVERTENZE

Il responsabile del procedimento è _____________________.

Nel rispetto della legge 27 luglio 2000 n. 212 (Statuto del contribuente) come modificato dal Decreto legislativo del 30/12/2023 n. 219, si informa che per il presente Avviso è applicabile il “Principio del contraddittorio”.
Non sussiste tuttavia il diritto al contraddittorio per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione.
Salvo quanto sopra indicato, tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo.
Pertanto il principio del contraddittorio informato non sarà applicabile nei casi in cui l’avviso di accertamento sia riferito ad una contestazione di omesso, insufficiente o tardivo versamento, e di omessa dichiarazione nei casi in cui i dati non siano acquisibili d’ufficio (atti notarili, atti catastali, successioni).
Quindi nei casi in cui per definire compiutamente la contestazione siano necessari ed opportuni degli approfondimenti, l'amministrazione comunica al contribuente, con modalità idonee a garantirne la conoscibilità, lo schema di atto predisposto per la notifica, assegnando un termine non inferiore a 60 GG (sessanta giorni) per consentirgli eventuali controdeduzioni ovvero, su richiesta, per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo.
L'atto adottato all'esito del contraddittorio tiene conto delle osservazioni del contribuente ed è motivato con
riferimento a quelle che l'Amministrazione ritiene di non accogliere.
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Re: CONDIVISIONE NUOVO TESTO ACCERTAMENTO ESECUTIVO

Messaggioda Nada » 19/01/2024, 9:13

Ciao Lucio,
noi per sintetizzare avevamo pensato a questo testo:

Avverso il presente atto è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni dalla data di notificazione del presente atto (fatta salva la sospensione feriale dal 1° al 31 agosto) alla Corte di Giustizia Tributaria di I grado ai sensi del D.Lgs. 546/1992 e s.m.i..
Il ricorso proposto deve essere notificato esclusivamente mediante invio telematico all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del Comune di xxxxxx nel rispetto degli standard degli atti processuali e dei documenti informatici allegati previsti dall’art. 10 dal D.M. del 04/08/2015 e del Decreto 23 dicembre 2013, n. 163.
Ai sensi dell’art. 22 comma 1 del D.Lgs. n. 546/92 e s.m.i. a pena di inammissibilità, entro 30 giorni dalla proposizione del ricorso, la medesima documentazione notificata al Comune di xxxxxx deve essere trasmessa o depositata alla segreteria della Corte di Giustizia di I grado allegando la ricevuta di deposito e spedizione.

Ai sensi dell’art.12, comma 2, del D.Lgs. n. 546/92, per le controversie di importo fino a 3.000,00 (tremila/00) euro, il ricorrente non ha obbligo di essere assistito da un difensore abilitato, né di adottare la procedura in materia di Processo Tributario Telematico

Per quanto riguarda il contraddittorio stiamo aspettando chiarimenti.
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Re: CONDIVISIONE NUOVO TESTO ACCERTAMENTO ESECUTIVO

Messaggioda lucio guerra » 19/01/2024, 20:03

mi sembra troppo sintetico

a questo punto basta scrivere gli estremi di legge che disciplinano il ricorso allora

la parte più importante da definire è quella sul contraddittorio
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Re: CONDIVISIONE NUOVO TESTO ACCERTAMENTO ESECUTIVO

Messaggioda tributi_bs » 01/02/2024, 13:58

Buongiorno colleghi,
alla luce delle tante newsletter ed interpretazioni che mi stanno arrivando e che sto leggendo, avete per caso novità concrete sull'operatività degli accertamenti IMU e TARI, almeno per quanto riguarda le liquidazioni per omesso o parziale versamento? (da emettere da adesso in avanti)
Vi ringrazio anticipatamente.
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Re: CONDIVISIONE NUOVO TESTO ACCERTAMENTO ESECUTIVO

Messaggioda lucio guerra » 01/02/2024, 15:09

confermo quanto già scritto
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Re: CONDIVISIONE NUOVO TESTO ACCERTAMENTO ESECUTIVO

Messaggioda situation » 01/02/2024, 16:25

Secondo te Lucio prima di procedere con l’emissione di accertamenti di quest’anno conviene attendere i decreti attuativi o si può procedere? (inserendo ovviamente le modifiche che tu hai suggerito)
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Re: CONDIVISIONE NUOVO TESTO ACCERTAMENTO ESECUTIVO

Messaggioda lucio guerra » 01/02/2024, 17:34

a mio parere si può procedere nei casi di

"atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione"
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Re: CONDIVISIONE NUOVO TESTO ACCERTAMENTO ESECUTIVO

Messaggioda situation » 01/02/2024, 17:39

Grazie mille Lucio.
Credo anch’io che fermare l’attività in attesa di chiarimenti serva a poco.
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Re: CONDIVISIONE NUOVO TESTO ACCERTAMENTO ESECUTIVO

Messaggioda alfalimapapa » 02/02/2024, 17:54

buonasera a tutti
Riguardo al concordato provo a fare un'osservazione sicuramente stupida ma utile a fugarmi ogni dubbio...
il nuovo articolo sul concordato, per dirimere quali atti non siano soggetti a tale disciplina, rimanda esplicitamente a un decreto mef da emettersi..
In virtù di questo fatto non può essere ipotizzabile cha tale disposizione operi dall'emissione di tale decreto?
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Re: CONDIVISIONE NUOVO TESTO ACCERTAMENTO ESECUTIVO

Messaggioda Kaleb » 03/02/2024, 6:54

Ricordo che agli Enti locali l'art. 6-bis non è applicabile nella sua intera portata precettiva per filo e per segno, ma come principio, che deve necessariamente essere declinato in termini attuativi dai Comuni, adeguando i propri ordinamenti (la sede naturale è quella del Regolamento, in particolare il Regolamento generale delle Entrate e i rinvii a questo fatti da parte dei Regolamenti di imposta/tassa). Ci sono buone ragioni per ritenere che il D.M. si limiterà a disciplinare i casi esclusi per i tributi delle Agenzie fiscali, ma può essere utile analizzarlo per comprendere meglio i criteri ispiratori (più di quanto non si evinca dalla lettura del comma 2). In ogni caso non dimentichiamo che nei casi esclusi non è che il contraddittorio sia vietato, è solo non obbligatorio (nulla osta a che il Comune lo possa utilizzare, senza conseguenze pregiudizievoli per l'Ente).
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