Diritto di abitazione convivente di fatto

Diritto di abitazione convivente di fatto

Messaggioda massimo.vezzaro » 13/12/2023, 10:46

Buongiorno, un contribuente mi chiede di vedere applicato il diritto di abitazione (ai fini IMU) a seguito del decesso della compagna convivente. Non sono sposati.
Mi cita l’art. 1, comma 42, della legge n. 76/2016: 42. Salvo quanto previsto dall'articolo 337-sexies del codice civile, in caso di morte del proprietario della casa di comune residenza il convivente di fatto superstite ha diritto di continuare ad abitare nella stessa per due anni o per un periodo pari alla convivenza se superiore a due anni e comunque non oltre i cinque anni. Ove nella stessa coabitino figli minori o figli disabili del convivente superstite, il medesimo ha diritto di continuare ad abitare nella casa di comune residenza per un periodo non inferiore a tre anni.


vale solo per i coniugi o è applicabile anche in questo caso?

Grazie :)
massimo.vezzaro
 
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Re: Diritto di abitazione convivente di fatto

Messaggioda lucio guerra » 13/12/2023, 13:43

è applicabile
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Re: Diritto di abitazione convivente di fatto

Messaggioda FireFil » 13/12/2023, 13:47

massimo.vezzaro ha scritto:vale solo per i coniugi o è applicabile anche in questo caso?

Vale in caso di matrimonio (classico articolo 540 Codice Civile) e alle unioni civili.

(riporto il testo che riguarda le unionii civili)
L. n. 76 - Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze,
Articolo 1
[omissis]
21. Alle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano le disposizioni previste dal capo III e dal capo X del titolo I, dal titolo II e dal capo II e dal capo V-bis del titolo IV del libro secondo del codice civile.

L'articolo 540 del c.c. è nel libro II - Delle successioni; Titolo I - Disposizioni generali sulle successioni; Capo X - Dei legittimari; Sezione I - Dei diritti riservati ai legittimari, quindi c'è dentro.
(un ringraziamento particolare alle banche dati che collegano tutto o quasi)

Per le convivenze ho visto anch'io in giro il riferimento al comma invocato dal contribuente. Da quasi ignorante del diritto leggo quello che c'è scritto e in quel comma non trovo le parole "diritto di abitazione" come diritto reale di cui all'articolo 1022 c.c. e non ricalca l'articolo 540 sempre del c.c..
Per le unioni civili c'è un rimando esplicito all'applicazione di interi capi del c.c., qui non leggo niente (e nemmeno la banca dati lo collega).

A mio avviso non è diritto di abitazione. Per uno che dice questo troverai un altro che dice il contrario. (e infatti c'è Lucio Guerra che mentre scrivevo ha postato la sua risposta).
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Re: Diritto di abitazione convivente di fatto

Messaggioda lucio guerra » 13/12/2023, 13:47

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Re: Diritto di abitazione convivente di fatto

Messaggioda massimo.vezzaro » 13/12/2023, 15:06

perfetto grazie mille
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Re: Diritto di abitazione convivente di fatto

Messaggioda FireFil » 13/12/2023, 19:20

lucio guerra ha scritto:https://www.studiolegalefoschinipagani.it/convivenza-privata/diritto-di-abitazione/

Con riserva di lettura più accurata (quella pagina ha più del "blog" che di una trattazione accurata ed esaustiva e poi... con tutto il rispetto: chi sono gli Avvocati Foschini e Pagani?) a me sembra di leggere quello che ho scritto io, cioè che il diritto di abitazione non si applica.
Diritto di abitazione per le coppie conviventi
[omissis]
Tale detenzione qualificata del convivente more uxorio, tuttavia, risulta esercitabile ed opponibile ai terzi finchè permanga il titolo da cui deriva, ossia finché perduri la convivenza more uxorio: venuto meno il titolo, per cessazione volontaria della convivenza, o in seguito al decesso del convivente proprietario dell’immobile, viene meno anche la detenzione qualificata sull’immobile stesso.

La sentenza n. 10377, pronunciata dalla Corte di Cassazione in data 27 aprile 2017 così afferma “al momento del decesso del proprietario dell’immobile, il convivente more uxorio di quest’ultimo non può restare ad oltranza nell’appartamento in cui ha vissuto con il convivente: il diritto a restare nella abitazione non può estendersi oltre il tempo ragionevole per cercare una nuova sistemazione.
[omissis]
Se non è stipulato alcunché la convivenza è more uxorio ed il convivente superstite ha diritto a restare nella abitazione soltanto per il tempo ragionevole necessario per cercare una nuova sistemazione.


PS: tornando sull'attendibilità del contenuto di quella pagina, inizio a pormi qualche domanda quando a sostegno del diritto di abitazione in caso di unione civile vedo citare il comma 42 che testualmente riporta "... in caso di morte del proprietario della casa di comune residenza il convivente di fatto superstite... ". Buon per loro che il diritto di abitazione si applica lo stesso nelle unioni civili anche se per un altro motivo.
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